In tema di contratti atipici, la garanzia che contiene la clausola con cui il garante si impegna al pagamento di quanto richiesto “a prima richiesta”, “a semplice richiesta” o “senza eccezioni” ha natura di contratto autonomo di garanzia, salvo che dal contesto contrattuale risulti una diversa volontà delle parti. La causa di tale contratto consiste proprio in una logica indennitaria, nel trasferimento del rischio dell’inadempimento del debitore principale in capo ad un altro soggetto, il garante autonomo, e tale scopo pratico si realizza attraverso la rottura del nesso di accessorietà tra rapporto principale ed obbligazione di garanzia – tipico della fideiussione disciplinata dall’art. 1936 c.c. e seguenti – e, dunque, realizzando la c.d. “autonomia” della garanzia rispetto al rapporto garantito sottostante.
Questo è il principio espresso dal Tribunale di Salerno, Giudice Simona D’Ambrosio, con la sentenza n. 1836 del 25 maggio 2022.
In particolare, il Giudice nel respingere l’opposizione a decreto ingiuntivo di un garante, rilevava che la fideiussione specifica integrava un contratto autonomo di garanzia in quanto era previsto il patto con il quale vi era l’impegno al pagamento del dovuto “a semplice richiesta scritta di codesta banca ed indipendentemente da eventuali eccezioni del debitore“.
Il Tribunale richiamava l’orientamento della Corte di Cassazione Civile a Sezioni Unite con la sentenza n. 3947/2010, seguito dalla costante giurisprudenza successiva, che ha stabilito che la garanzia che contiene la clausola con cui il garante si impegna al pagamento di quanto richiesto “a prima richiesta”, “a semplice richiesta” e “senza eccezioni” ha natura di contratto autonomo di garanzia, salvo che dal contesto contrattuale risulti una diversa volontà delle parti.
Per ulteriori approfondimenti, si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
FIDEIUSSIONE A PRIMA RICHIESTA E SENZA ECCEZIONI: È UN CONTRATTO AUTONOMO DI GARANZIA
È LECITA LA GARANZIA DEL PAGAMENTO DOVUTO DAL DEBITORE PRINCIPALE AL DI FUORI DI OGNI RAPPORTO DI ACCESSORIETÀ
Sentenza | Tribunale di Caltanissetta, Giudice Marcello Testaquatra | 19.07.2022 | n.535
L’OPPONENTE VA CONDANNATO PER LITE TEMERARIA EX ART. 96 III CO CPC, ESSENDO CHIARA LA PATTUIZIONE CONTRATTUALE
Sentenza | Tribunale di Bergamo, Giudice Luca Verzeni | 22.04.2021 | n.712
FIDEIUSSIONE: IL PAGAMENTO “A PRIMA RICHIESTA” È SUFFICIENTE PER QUALIFICARE UN CONTRATTO AUTONOMO
NON RILEVA LA MANCANZA DELL’ULTERIORE SPECIFICAZIONE “SENZA ECCEZIONI”
Sentenza | Tribunale di Lucca, Giudice Tommaso Del Giudice | 09.10.2020 | n.1373
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