ISSN 2385-1376
Testo massima
La previsione contrattuale secondo cui il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente alla banca, a semplice richiesta scritta, quanto dovutole per capitale, interessi, spese, tasse ed ogni altro diritto accessorio consente una chiara qualificazione di autonomia del contratto sottoscritto dagli opponenti, con la conseguente impossibilità per gli stessi, di avvalersi delle eccezioni consentite al debitore principale.
Questo il principio già affermato ed ivi ribadito dal Tribunale di Napoli nella recente sentenza del 2 febbraio 2015, n. 1615 pronunciata dal Dott. Mazzocca in tema di contratto autonomo di garanzia.
Il procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo qui in commento ha visto, in qualità di parti processuali, un istituto di credito ed i garanti della società a responsabilità limitata ingiunta.
A seguito della sentenza dichiarativa di fallimento della s.r.l., il procedimento pendente tra questa e la banca veniva interrotto, ma proseguiva nei confronti dei fideiussori della società fallita.
I. Preliminarmente, il giudice ha esaminato la eccezione di improcedibilità, sollevata dall’istituto di credito opposto, per tardiva costituzione dell’opponente.
La banca, infatti, richiamava il principio enunciato in una non troppo risalente pronuncia delle Sezioni Unite della Cassazione, sulla scorta del quale i termini di comparizione in un’opposizione a decreto ingiuntivo sarebbero sempre ridotti della metà per espressa previsione dell’art. 645 c.p.c.
Il giudice dell’opposizione, illustrando le successive modifiche apportate al testo della disposizione normativa, ha rigettato la eccezione de qua.
II. In ordine al merito della controversia, il Tribunale ha accolto la qualificazione, prospettata dall’opposto, del contratto sottoscritto dai fideiussori in termini di “contratto autonomo di garanzia“, sulla base di clausole di pagamento “a prima richiesta” in esso contenute.
Attesa la natura di contratto autonomo di garanzia e la conseguente impossibilità per i garanti di sollevare le stesse eccezioni riconosciute al debitore principale, il giudice ha confermato il decreto ingiuntivo opposto e rigettato l’opposizione.
III. La sentenza commentata affronta due interessanti questioni lungamente dibattute in dottrina e giurisprudenza.
In primo luogo, quella inerente la dimidiazione dei termini di comparizione nei procedimenti di opposizione a decreto ingiuntivo.
Come già brevemente accennato, una risalente giurisprudenza riteneva che il termine di costituzione dell’opponente dovesse considerarsi ridotto della metà allorquando lo stesso avesse assegnato al convenuto un termine per comparire inferiore a quello previsto ex lege.
L’orientamento de quo venne, però, soppiantato dalla nota pronuncia delle Sezioni Unite del 9 settembre 2010, n. 19246 che considerava ridotti i termini a comparire in ogni caso di opposizione a decreto ingiuntivo, essendo espressamente previsto dall’inciso “ma i termini di comparizione sono ridotti a metà” contenuto all’art. 645 c.p.c.
Successiva alla pronuncia richiamata è stata la legge 29 dicembre 2011, n. 218 recante “Modifica dell’articolo 645 e interpretazione autentica dell’articolo 165 del c.p.c. in materia di opposizione al decreto ingiuntivo“, con la quale il dictum delle Sezioni Unite è stato definitivamente superato.
Con la riforma in questione, non solo è stato eliminato l’inciso “ma i termini di comparizione sono ridotti a metà” dall’art. 645 c.p.c., ma anche chiarito che, per i procedimenti instaurati nel vigore della legge, la riduzione del termine di costituzione dell’attore prevista all’art. 165, comma I, c.p.c., in caso di opposizione a decreto ingiuntivo, si applica solo qualora l’opponente abbia assegnato all’opposto un termine inferiore a quello previsto dall’art. 163bis, comma I, c.p.c. (cfr. art. 2, L. 218/2011).
La seconda questione affrontata è quella della qualificazione del contratto di fideiussione in termini di contratto autonomo di garanzia.
Il contratto autonomo di garanzia è il contratto con il quale il garante si impegna, nei confronti del garantito, a pagare una determinata somma a “semplice” o “prima richiesta“, onde garantirlo in caso di inadempimento del debitore principale.
Caratteristica principale di tale contratto, nonché tratto distintivo precipuo rispetto alla fideiussione, è quello della mancanza di accessorietà.
Il garante, infatti, non può opporre al creditore le stesse eccezioni riconosciute al debitore principale inerenti al rapporto garantito, salva la facoltà di eccepire la mancanza di causa o l’avvenuto soddisfacimento del creditore. Secondo la giurisprudenza, il dolo del beneficiario, consistente nella condotta abusiva o fraudolenta dell’attore – che tace situazioni aventi forza modificativa o estintiva del diritto fatto valere – ingenera nel garante un diritto-dovere di opporre al creditore le eccezioni inerenti al rapporto garantito (c.d. exceptio doli), attraverso prove pronte e liquide (vedi, Cass. 12 settembre 2012, n. 15216).
Ulteriore tratto distintivo dalla fideiussione è rinvenibile nella causa del contratto: non si tratta di garantire l’esatto adempimento del debitore principale, bensì di tenere indenne il beneficiario dal nocumento per la mancata prestazione del debitore.
Come sostenuto dalla giurisprudenza di legittimità, il fideiussore è una sorta di vicario del debitore, mentre il garante autonomo si impegna ad indennizzare il creditore attraverso il tempestivo versamento di una somma di denaro predeterminata, ossia attraverso una prestazione non necessariamente sovrapponibile a quella principale (sul punto, vedi Cass., SS.UU., 18 febbraio 2010, n. 3947).
Testo del provvedimento
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Numero Protocolo Interno : 113/2015