Ai fini della configurabilità di un contratto autonomo di garanzia oppure di un contratto di fideiussione, non è decisivo l’impiego o meno delle espressioni “a semplice richiesta”o “a prima richiesta” del creditore, ma la relazione in cui le parti hanno inteso porre l’obbligazione principale e l’obbligazione di garanzia.
L’esclusione della facoltà del garante di opporre al creditore le eccezioni che spettano al debitore principale, in deroga al disposto dell’art. 1945 cc., non preclude comunque allo stesso di sollevare nei confronti del creditore la cd. exceptio doli generalis nel caso in cui la nullità di un patto relativo al rapporto fondamentale dipenda da contrarietà a norme imperative, o da illiceità della causa, o nell’eventualità in cui attraverso il contratto autonomo si intenda realizzare un risultato vietato dall’ordinamento.
IL COMMENTO
Deduce il Giudicante in motivazione nel qualificare la natura giuridica del contratto di fideiussione omnibus testo ABI che: “ai fini della configurabilità di un contratto autonomo di garanzia oppure di un contratto di fideiussione, non è decisivo l’impiego o meno delle espressioni “ a semplice richiesta” o “a prima richiesta” del creditore, ma la relazione in cui le parti hanno inteso porre l’obbligazione principale e l’obbligazione di garanzia (Cass. Civ. sez. 1 19.6.2001 n. 8324; Cass. Civ. Sez. III 3.3.09 n. 5044). Peraltro la circostanza che nel documento contrattuale sia inserita l’espressione a semplice richiesta (o similari) non prevederà automaticamente l’esclusione della facoltà del garante di opporre al creditore le eccezioni che spettano al debitore: occorrerà infatti a tal fine che sia prevista contrattualmente la rinuncia del garante alla facoltà di opporre le eccezioni che spettino al debitore principale, in deroga al disposto dell’art. 1945cc, oltre alla espressa rinuncia al beneficio dell’escussione di cui all’art. 1944 cc. Tuttavia, anche in detti ultimi casi., il garante (spesso un Istituto di credito), sarà in ogni caso, in ipotesi legittimato ad opporre al creditore la c.d. exceptio doli generalis, così come confermato dalla giurisprudenza (di merito e di legittimità), secondo la quale nel contratto autonomo di garanzia è inopponibile al creditore dal garante la nullità di un patto relativo al rapporto fondamentale, purchè la medesima non dipenda da contrarietà a norme imperative o da illiceità della causa e purchè attraverso il medesimo contratto autonomo, non si intenda assicurare il risultato vietato dall’ordinamento (Cass. Civ. 3.3.09 n. 5044)”.
Ed ancora: sempre nella citata sentenza il Giudicante deduce che: “….si evidenzia che le fideiussioni prestate dagli odierni opponenti risultano essere modellate sulle norme bancarie uniformi relative alla fideiussione “omnibus” e prevedono, quali clausole approvate specificatamente ex art. 1341 cc: a) l’assunzione della garanzia allo stesso tasso previsto per l’operazione garantita e in ogni caso in misura non inferiore –a quella corrente bancaria; b) l’esonero della banca dal dovere di chiedere la speciale autorizzazione ex art. 1956 cc; c) l’esonero della banca di agire nei termini di cui all’art. 1957 cc; d) obbligo del fideiussore di pagare immediatamente, a semplice richiesta scritta anche in caso di opposizione del debitore; e) la determinazione del debito garantito sulla base delle risultanze delle scritture contabili della banca, senza peraltro che la stessa sia tenuta ad effettuare di sua iniziativa alcuna comunicazione al fideiussore in ordine alla situazione dei conti e ai rapporti con il debitore; f) la deroga dell’art. 1939 cc con la conseguenza che l’obbligazione fideiussoria mantiene tutti i suoi effetti anche se l’obbligazione principale sia, per qualsiasi motivo, invalida. Orbene considerando che l’opposizione per cui è causa non risulta fondata su eccezioni che riguardano il contratto autonomo di garanzia stipulato né su di una generica “exceptio doli generalis” di cui si è detto in precedenza, questo giudice non può che rigettare l’opposizione essendo tenuti i garanti a pagare quanto richiesto dalla creditrice opposta, sul solo presupposto, incontestato e comunque provato del mancato adempimento del debitore principale. Da tutti gli elementi in precedenza indicati deve pertanto ritenersi sufficientemente provato l’an ed il quantum della pretesa creditoria, ragion per cui l’opposizione deve essere rigettata”.
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