Al contratto autonomo di garanzia non è applicabile il regime sull’opponibilità delle eccezioni previsto dall’art. 1297 c.c. nè la disciplina della prescrizione, quale stabilita in materia di fideiussione dall’art. 1957 c.c., comma 4, e dall’art. 1310 c.c., per le obbligazioni solidali in generale, con la conseguenza che l’atto con il quale il creditore ha interrotto la prescrizione contro il debitore non ha effetto nei confronti del garante autonomo.
La diversa natura, quanto meno sul piano funzionale, della prestazione consente di tenere distinta dall’obbligazione solidale l’obbligazione derivante dal contratto autonomo di garanzia, in cui il garante è tenuto ad una prestazione che, anche quando ha eguale contenuto, è autonoma rispetto a quella garantita, con i soli limiti derivanti dall’inesistenza del rapporto garantito, della nullità del contratto-base derivante da contrarietà a norme imperative o illiceità della causa e della proponibilità della c.d. excepito doli generalis configurandosi dunque non già un vincolo di solidarietà ma un mero collegamento negoziale ed un cumulo di prestazioni.
Pertanto, la presentazione della domanda di ammissione al passivo nei confronti del debitore principale non interrompe la prescrizione nei confronti del soggetto coobbligato in virtù di un contratto autonomo di garanzia, non potendosi applicare a quest’ultimo la disciplina desumibile dal combinato disposto degli artt. 2943 e 2945 c.c., secondo cui l’interruzione della prescrizione opera anche nei confronti del condebitore solidale, dal momento che non sussiste alcun vincolo di solidarietà ma un mero collegamento negoziale e un cumulo di prestazioni.
Questi i principi espressi dalla Corte di Cassazione, Pres. De Chiara – Rel. Federico, con la sentenza n. 32402 dell’11 dicembre 2019.
SEGNALA UN PROVVEDIMENTO
COME TRASMETTERE UN PROVVEDIMENTONEWSLETTER - ISCRIZIONE GRATUITA ALLA MAILING LIST
ISCRIVITI ALLA MAILING LIST© Riproduzione riservata
NOTE OBBLIGATORIE per la citazione o riproduzione degli articoli e dei documenti pubblicati in Ex Parte Creditoris.
È consentito il solo link dal proprio sito alla pagina della rivista che contiene l'articolo di interesse.
È vietato che l'intero articolo, se non in sua parte (non superiore al decimo), sia copiato in altro sito; anche in caso di pubblicazione di un estratto parziale è sempre obbligatoria l'indicazione della fonte e l'inserimento di un link diretto alla pagina della rivista che contiene l'articolo.
Per la citazione in Libri, Riviste, Tesi di laurea, e ogni diversa pubblicazione, online o cartacea, di articoli (o estratti di articoli) pubblicati in questa rivista è obbligatoria l'indicazione della fonte, nel modo che segue:
Autore, Titolo, in Ex Parte Creditoris - www.expartecreditoris.it - ISSN: 2385-1376, anno