Il contratto autonomo di garanzia si caratterizza rispetto alla fideiussione per l’assenza dell’accessorietà della garanzia, derivante dall’esclusione della facoltà del garante di opporre al creditore le eccezioni spettanti al debitore principale, in deroga all’art. 1945 c.c., e dalla conseguente preclusione del debitore a chiedere che il garante opponga al creditore garantito le eccezioni nascenti dal rapporto principale.
L’approdo più recente della giurisprudenza maggioritaria e della stessa Corte di Cassazione ha evidenziato, inoltre, che l’inserimento nel contratto della clausola di pagamento “a prima richiesta” e “senza eccezioni” è un chiaro indice sintomatico di per sé idoneo a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia, in quanto incompatibile con il principio di accessorietà che caratterizza il contratto di fideiussione, salvo quando vi sia un’evidente discrasia rispetto all’intero contenuto della convenzione negoziale, fermo restando il dovere del giudice di merito di accertare, di volta in volta, la volontà in concreto manifestata dalle parti (cfr. l’arresto di Cass. civ., Sez. Un. n. 3947/2010, cit., ripreso più di recente da Cass. civ., 22.11.2019, n. 30509). La previsione, nel testo contrattuale, di siffatta clausola fa dunque presumere l’assenza dell’accessorietà della garanzia, che, tuttavia, può derivare, in difetto, anche dal tenore complessivo dell’accordo; il che significa che, in presenza di altri elementi che conducano comunque ad una qualificazione del negozio in termini di garanzia autonoma, l’assenza di formule come quella anzidetta non può assurgere ad elemento decisivo in senso contrario (così, in parte motiva, Cass. civ., n. 30509/2019, cit.).
Questo è il principio espresso dal Tribunale di Oristano, Giudice Consuelo Mighela, con la sentenza n. 198 del 20 aprile 2023.
Nel caso di specie, il rapporto di garanzia intrattenuto dagli opponenti con la banca, a prescindere dal nomen juris utilizzato, è stato configurato alla stregua di un contratto autonomo di garanzia, alla luce dell’interpretazione sistematica delle diverse clausole ivi contenute, che hanno indotto il Tribunale a ravvisare complessivamente il venir meno del nesso di accessorietà, con ciò che ne consegue sul piano della proponibilità delle eccezioni afferenti al rapporto tra il creditore e il debitore principale.
In primis, si è avuto riguardo all’inclusione, nell’articolo 7 del contratto, della clausola secondo cui “Il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente alla Banca, a semplice richiesta scritta, anche in caso di opposizione del debitore, quanto dovuto per capitale, interessi, spese, tasse e ogni altro accessorio”; clausola che, lungi dal prevedere solamente il pagamento immediato a seguito di semplice richiesta scritta, stabilisce, con un ulteriore inciso, che i garanti sono tenuti al pagamento anche in caso di opposizione del debitore.
L’intendimento delle parti di rendere il contratto di garanzia del tutto autonomo dal rapporto principale si evinceva, infatti, oltre che da quanto previsto dalla sopra richiamata clausola, dal contenuto di altre disposizioni contrattuali, da cui non emergeva una diversa volontà di dare luogo al contratto tipico di fideiussione, disciplinato dal codice civile.
Trattavasi, in particolare, dell’articolo 4, ultimo periodo, in cui si prevedeva che “Nell’ipotesi in cui le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide o vengano ridotte nel loro ammontare a seguito di transazione con il debitore, e ciò indipendentemente dall’importo e dalla modalità della transazione stessa, la fideiussione si intende fin d’ora estesa a garanzia dell’obbligo di restituzione delle somme comunque erogate” e, in secondo luogo, dell’articolo 2, a tenore del quale “Il fideiussore si impegna altresì a rimborsare alla Banca le somme che dalla Banca stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite in caso di nullità, annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi da chiunque effettuati, o per qualsiasi altro motivo”.
Ancora, veniva in rilievo l’articolo 6 del contratto in esame, che così recitava: “I diritti derivanti alla Banca dalla fidejussione restano integri fino alla totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimo o qualsiasi altro coobligato o garante entro i termini previsti dall’articolo 1957 cod. civ., che si intende derogato”. Il Tribunale ha precisato che si trattava di clausola che, contemplando una deroga integrale all’art. 1957 c.c., comportava la rinuncia preventiva al regime decadenziale ivi previsto, essendo la durata della garanzia correlata non alla scadenza dell’obbligazione principale, ma al suo integrale adempimento.
Alla stregua di tali considerazioni, posta la qualificazione del contratto in termini di garanzia autonoma, il Tribunale ha escluso che gli attori potessero muovere alla banca convenuta le eccezioni volte a contestare la misura del credito sulla base di eccezioni che, invece, sarebbero spettate unicamente alla società correntista e che nemmeno erano riconducibili alle tassative ipotesi in cui si ammette che il garante possa opporre al creditore la nullità di un patto relativo al rapporto fondamentale, ovverosia in caso di contrarietà a norme imperative o dall’illiceità della causa, qualora, attraverso il medesimo contratto, si intenda assicurare il risultato vietato dall’ordinamento.
Per questi motivi, la domanda volta ad accertare, tra gli altri, l’invalidità della garanzia prestata, è stata rigettata con condanna alle spese processuali in favore della banca convenuta.
Per ulteriori approfondimenti, si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
FIDEIUSSIONE A PRIMA RICHIESTA E SENZA ECCEZIONI: È UN CONTRATTO AUTONOMO DI GARANZIA
È LECITA LA GARANZIA DEL PAGAMENTO DOVUTO DAL DEBITORE PRINCIPALE AL DI FUORI DI OGNI RAPPORTO DI ACCESSORIETÀ
Sentenza | Tribunale di Caltanissetta, Giudice Marcello Testaquatra | 19.07.2022 | n.535
L’OPPONENTE VA CONDANNATO PER LITE TEMERARIA EX ART. 96 III CO CPC, ESSENDO CHIARA LA PATTUIZIONE CONTRATTUALE
Sentenza | Tribunale di Bergamo, Giudice Luca Verzeni | 22.04.2021 | n.712
FIDEIUSSIONE: IL PAGAMENTO “A PRIMA RICHIESTA” È SUFFICIENTE PER QUALIFICARE UN CONTRATTO AUTONOMO
NON RILEVA LA MANCANZA DELL’ULTERIORE SPECIFICAZIONE “SENZA ECCEZIONI”
Sentenza | Tribunale di Lucca, Giudice Tommaso Del Giudice | 09.10.2020 | n.1373
SEGNALA UN PROVVEDIMENTO
COME TRASMETTERE UN PROVVEDIMENTONEWSLETTER - ISCRIZIONE GRATUITA ALLA MAILING LIST
ISCRIVITI ALLA MAILING LIST© Riproduzione riservata
NOTE OBBLIGATORIE per la citazione o riproduzione degli articoli e dei documenti pubblicati in Ex Parte Creditoris.
È consentito il solo link dal proprio sito alla pagina della rivista che contiene l'articolo di interesse.
È vietato che l'intero articolo, se non in sua parte (non superiore al decimo), sia copiato in altro sito; anche in caso di pubblicazione di un estratto parziale è sempre obbligatoria l'indicazione della fonte e l'inserimento di un link diretto alla pagina della rivista che contiene l'articolo.
Per la citazione in Libri, Riviste, Tesi di laurea, e ogni diversa pubblicazione, online o cartacea, di articoli (o estratti di articoli) pubblicati in questa rivista è obbligatoria l'indicazione della fonte, nel modo che segue:
Autore, Titolo, in Ex Parte Creditoris - www.expartecreditoris.it - ISSN: 2385-1376, anno