ISSN 2385-1376
Testo massima
Un contratto bancario che contenga la chiara e precisa esposizione delle condizioni pattuite, rispetti i requisiti fissati dal legislatore, sia provvisto di data, sia sottoscritto dal solo cliente in toto e specificamente ove richiesto e sia stato effettivamente eseguito si deve ritenere concluso ed immune da vizi di forma.
Così si è espresso il Tribunale di Napoli, Giudice dott. Ciro Caccaviello, con la sentenza del 02.01.2015.
Nella fattispecie in esame accadeva che la società correntista ed i suoi fideiussori adivano il Tribunale di Napoli al fine di far accertare l’illegittima applicazione della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi; di interessi ultralegali ed altri oneri, nonchè di commissioni di massimo scoperto da parte dell’istituto di credito su determinati rapporti contrattuali in essere con la stessa.
In particolare, la correntista chiedeva la restituzione delle somme indebitamente riscosse dalla banca, oltre al risarcimento del danno.
Si costituiva la banca convenuta che contestava in toto la domanda attorea chiedendone l’integrale rigetto.
Il Tribunale adito, nel rigettare l’assunto di parte attrice, ha preliminarmente rilevato la genericità delle contestazioni sollevate negli scritti difensivi degli attori, considerandoli tanquam non esset.
Proseguendo con l’esaminare il merito della questione, in riferimento alla mancata sottoscrizione del contratto da parte dell’Istituto di credito, il Giudice ha chiarito che l’inosservanza dell’obbligo di stipulare per iscritto i contratti bancari costituisce una nullità relativa che può esser fatta valere solo dal cliente e può essere rilevata d’ufficio solo a tutela del medesimo.
Quindi, la nullità ex art. 127 D.L.vo 1.9.93 n. 385 costituisce una cd. nullità di protezione in quanto non ha la funzione di tutelare i terzi o il pubblico interesse ma solo quella di garantire il cliente quale contraente debole rispetto all’Istituto di credito.
Ne consegue che, affinché venga soddisfatta la ratio della forma scritta ad substantiam ex art. 1350 cc, è sufficiente che il cliente sottoscriva un atto che contenga gli elementi prescritti dalla legge: in tal modo il cliente viene informato circa le pattuizioni stipulate e viene responsabilizzato circa la serietà dell’impegno che assume.
La sottoscrizione della banca non è, invece, necessaria né a sua tutela (trattandosi di regola di contratti formati su moduli predisposti dalla banca stessa) né ai fini della conclusione del contratto, per la quale l’effettiva instaurazione del rapporto costituisce fatto concludente più che univoco.
Il Tribunale napoletano, concludendo, ha definitivamente stabilito che un contratto bancario che contenga la chiara e precisa esposizione delle condizioni pattuite, rispetti i requisiti fissati dal legislatore, sia provvisto di data, sia sottoscritto dal solo cliente in toto e specificamente ove richiesto e sia stato effettivamente eseguito si deve ritenere concluso ed immune da vizi di forma.
Il cliente, dunque, potrà recedere ma non revocare un consenso che si è già incontrato con l’accettazione della controparte, prestata per fatti concludenti.
Pertanto, alla luce delle osservazioni svolte e considerando anche la genericità delle censure attoree, il Giudice ha rigettato la domanda di parte attrice condannandola alle spese di giudizio.
CONTRATTI BANCARI: VALIDI ED EFFICACI, ANCHE IN MANCANZA DELLA FIRMA DELLA BANCA
IL CLIENTE È TENUTO A DIMOSTRARE LA VIOLAZIONE DEL REQUISITO DELLA FORMA SCRITTA EX ART. 117 TUB
Sentenza, Tribunale di Napoli, dott. Massimiliano Sacchi, 11-07-2015 n.8647
CONTRATTI BANCARI: SU MODULI PRESTAMPATI, NON È NECESSARIA FIRMA FUNZIONARIO
È SUFFICIENTE VOLONTÀ DI AVVALERSI COME MODALITÀ DI PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO
Sentenza | Tribunale di Reggio Emilia, dott. Gianluigi Morlini | 28-04-2015
CONTRATTI BANCARI: NON È NECESSARIA LA FIRMA DELLA BANCA SUI MODULI DALLA STESSA PREDISPOSTI
LA FORMA SCRITTA È INTEGRATA DALLA SOTTOSCRIZIONE DEL CLIENTE
Sentenza, Tribunale di Torino, dott.ssa Cecilia Marino, 01-06-2015 n.3993
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Testo del provvedimento
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Numero Protocolo Interno : 169/2015