Per il contratto di agenzia valgono le norme previste dalla specifica normativa di settore integrate con le eventuali clausole sottoscritte dalle parti al momento della stipula.
All’agente non spetta l’indennità di preavviso nell’ipotesi in cui gli venga comunicata la volontà di recedere dal contratto e gli venga comunque riconosciuto e pagato il lavoro svolto durante il periodo di preavviso.
Questo il principio di diritto espresso dalla Corte d’Appello di Milano, Pres.-Rel. Giovanni Picciau, con la sentenza n. 335 del 26 aprile 2022.
Nel caso di specie accadeva che un promotore/agente assicurativo proponeva appello avverso la sentenza emessa dal Giudice di prime cure ritenendo che gli dovessero essere riconosciute dalla banca l’indennità sostitutiva di preavviso, di risoluzione del rapporto e l’indennità suppletiva di clientela; la banca – dal canto suo – sosteneva che il professionista aveva fatto richiesta della liquidazione più di un anno dopo la cessazione del rapporto e che il recesso dal rapporto di subagenzia era dipeso dalla volontà del promotore.
La Corte d’Appello, analizzate le risultanze delle parti, rigettava il gravame e condannava l’attore al pagamento delle spese processuali anche di primo grado.
In particolare, il Collegio ha ravvisato che non sussistevano le condizioni per procedere alla condanna della banca in quanto correttamente quest’ultima aveva comunicato la risoluzione del rapporto così come contrattualmente stabilito e aveva lasciato la possibilità all’agente promotore di proseguire la propria attività per i mesi di preavviso concordati.
Inoltre, neppure poteva ritenersi – quello della banca – un comportamento concludente da cui si potesse desumere la rinuncia tacita alla risoluzione del contratto.
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