ISSN 2385-1376
Testo massima
Nell’ipotesi di fideiussione che accede a contratti bancari, la qualità del debitore principale attrae quella del fideiussore ai fini dell’individuazione del soggetto che deve rivestire la qualità di consumatore. Pertanto, l’applicabilità della tutela del consumatore è esclusa quando il contratto di fideiussione sia concluso da una persona fisica che non agisce nell’ambito di un’attività professionale, ma a garanzia di un debito contratto da un soggetto che agisce nell’ambito della sua attività professionale.
E’ questo il principio di diritto emerso dalla sentenza n.9909 pronunziata dal Tribunale di Napoli, in persona della dott.ssa Annarita Balzano, in data 04/09/2013.
La sentenza trae origine dall’opposizione a decreto ingiuntivo presentata dai garanti di una società avverso il decreto ingiuntivo emesso in favore dell’istituto di credito a garanzia del quale avevano prestato fideiussione.
Nel caso di specie, gli opponenti eccepivano, tra l’altro, l’incompetenza territoriale del giudice adito ex artt. 19 e 20 cpc, censurando altresì la carenza dei presupposti per l’emissione del decreto ingiuntivo ed assumendo l’estinzione dell’obbligazione per avvenuto pagamento.
Ebbene, il Tribunale di Napoli, chiamato a pronunziarsi sul caso de quo, ha ritenuto infondata l’eccezione di incompetenza territoriale sollevata dagli opponenti, affermando il principio secondo cui non sussiste la competenza del Foro del consumatore nell’ipotesi in cui il garante presti fideiussione in favore di una società; ed, infatti, avendo l’obbligazione fideiussoria carattere accessorio, perché possa ravvisarsi la competenza speciale del Foro del consumatore è necessario che la qualità di consumatore sussista in capo al debitore principale.
Il Tribunale di Napoli ha correttamente richiamato l’orientamento giurisprudenziale secondo cui nell’ipotesi di fideiussione che accede a contratti bancari, la qualità del debitore principale attrae quella del fideiussore ai fini dell’individuazione del soggetto che deve rivestire la qualità di consumatore. Pertanto, l’applicabilità della tutela del consumatore è esclusa quando il contratto di fideiussione sia concluso da una persona fisica che non agisce nell’ambito di un’attività professionale, ma a garanzia di un debito contratto da un soggetto che agisce nell’ambito della sua attività professionale.
In conclusione, il giudice di merito, dopo una articolata motivazione, ha rigettato l’eccezione sollevata dagli opponenti sul presupposto che in presenza di un contratto di fideiussione è all’obbligazione garantita che deve riferirsi il requisito soggettivo ai fini dell’applicabilità della specifica normativa in materia di tutela del consumatore, attesa l’accessorietà dell’obbligazione del fideiussore all’obbligazione garantita.
Dopo aver affrontato scrupolosamente una pluralità di questioni processuali inerenti il giudizio de quo, ed, in particolare, la natura del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il relativo onere della prova, con specifico riferimento al regime probatorio in punto di rapporti bancari, nonché l’annosa questione della natura della fideiussione bancaria quale contratto autonomo di garanzia, il Tribunale, in parziale accoglimento della proposta opposizione, ha revocato il decreto ingiuntivo, ritenendo parzialmente ridotto il credito della banca.
Testo del provvedimento
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