In materia di contratti bancari, l’art. 50 TUB che consente alla banca che agisce in via monitoria per contratti di conto corrente ed accessorie aperture di credito di avvalersi dell’estratto conto certificato da un Dirigente che ne dichiari la conformità alle scritture contabili, non si applica anche in caso di crediti scaturenti da contratti di finanziamento, per i quali non è prevista l’emissione di estratti conto periodici.
In tal caso per ottenere il decreto ingiuntivo bisogna produrre solamente il contratto insieme a un conteggio in cui siano evidenziati l’importo erogato ed il debito residuo.
Questo è il principio espresso dalla Tribunale di Spoleto, Giudice Martina Marini, con la sentenza n. 559 del 19 luglio 2023.
Accadeva che il creditore chiedeva ed otteneva dal Tribunale di Spoleto decreto ingiuntivo nei confronti di debitore e fideiussore per un credito scaturente dal contratto di finanziamento sottoscritto precedentemente dal debitore con una banca, poi ceduto alla creditrice ricorrente.
Gli ingiunti si opponevano al decreto, chiedendone la revoca. In particolare, si è dolevano del fatto che il decreto ingiuntivo fosse stato emesso in assenza degli estratti conto.
Il giudice affermava che l’art. 50 Tub che l’opponente sembrava invocare, è norma di favore per la Banca che agisca in via monitoria per contratti di conto corrente ed accessorie aperture di credito, consentendogli di avvalersi dell’estratto conto, almeno dell’ultimo, secondo la frequenza prevista in contratto, certificato da un Dirigente, che ne dichiari la conformità alle scritture contabili; l’estratto conto richiesto dall’art. 50 Tub, in particolare, è un documento contabile consistente in un prospetto in cui vengono annotate le rimesse effettuate, i rispettivi interessi, il saldo attivo o passivo: un documento che, in sostanza, esprime il risultato di tutte le operazioni compiute fino ad una certa data, con l’indicazione del saldo.
Nella specie, tuttavia, non venendo in rilievo un rapporto di conto corrente, ma un contratto di finanziamento per cui non era prevista l’emissione di estratti conto periodici, ai fini dell’ ottenimento del decreto ingiuntivo bisognava unicamente produrre il contratto ed un conteggio in cui fossero evidenziati l’importo erogato ed il debito residuo.
Per questo il giudice rigettava l’opposizione, confermava il decreto ingiuntivo e condannava il debitore e il fideiussore al pagamento delle spese di lite.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
L’APPROVAZIONE TACITA NON IMPEDISCE CONTESTAZIONI RIGUARDO A VALIDITÀ ED EFFICACIA DEI RAPPORTI OBBLIGATORI RELATIVI AI SINGOLI ADDEBITI ED ACCREDITI
Sentenza | Tribunale di Milano, Giudice Anna Giorgia Carbone | 07.07.2023 | n.5688
ESTRATTI CONTO: L’APPROVAZIONE TACITA RENDE INCONTESTABILE LE RISULTANZE DEL CONTO
AL CORRENTISTA RIMANE LA POSSIBILITÀ DI CONTESTARE LA VALIDITÀ DEI TITOLI CONTRATTUALI CHE NE SONO ALLA BASE DEGLI ADDEBITI
Sentenza | Cassazione civile, sezione prima | 05.05.2006 | n.10376
IRRILEVANTE L’ASSERITA APOCRIFIA DELLA FIRMA APPOSTA IN CALCE AL BONIFICO
Sentenza | Tribunale di Velletri, Giudice Paola Pasqualucci | 04.05.2022 | n.906
È POSSIBILE CHIEDERE LA RESTITUZIONE DI PARTITE ERRONEAMENTE ACCREDITATE AL CLIENTE
Ordinanza | Corte di Cassazione, Pres. Scaldaferri, Rel. Cons. Falabella | 20.11.2018 | n.30000
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