Testo massima
La sanzione prevista dal D. Lgs. n. 23
del 14 marzo 2011 non deve trovare applicazione per quei contratti vergati
antecedentemente all’entrata in vigore del D. Lgs. n. 23 del 201 che sono allo
stato regolamentati dalla disciplina previgente introdotta dal comma 346 della
L. n. 311 del 30 dicembre 2004.
Così
ha deciso il Tribunale di Napoli, 9^ Sezione
Civile, in persona del dott. Ernesto Di Vaio, con la sentenza n. 11429 depositata il 16 ottobre 2013.
La
sentenza ha chiarito l’irretroattività
dell’articolo 3, comma 8, del D. Lgs. n.
23 del 2011, ritenendo applicabile la maxi sanzione per i proprietari che non
registrano il contratto di affitto alle sole violazioni degli obblighi fiscali
per i contratti di locazione stipulati a partire dal 7 aprile 2011.
La
vicenda trae origine dall’azione promossa dall’usufruttuaria di un immobile nei
confronti dell’inquilino, che non aveva corrisposto per sei mesi il canone di
locazione, nonché la tassa sui rifiuti urbani e le quote condominiali.
L’inquilino,
nel costituirsi ha resistito allo sfratto per morosità eccependo
preliminarmente la nullità della scrittura privata locativa datata 30.11.2006, poiché
mai registrata e ha osservato che, in
realtà, non era moroso, poiché, a decorrere dal mese di aprile 2012, il canone mensile avrebbe dovuto
essere ridotto a . 217,27 ai sensi dell’art. 3, comma 8, del D. Lgs. n. 23 del
2011, che prevede la sanzione della riduzione del canone annuo al triplo della
rendita catastale.
Il
Tribunale di Napoli ha dovuto quindi decidere se per i contratti stipulati prima
della data di entrata in vigore del D. Lgs. n. 23/2011, tale norma fosse
applicabile, partendo dall’esame dell’art.
1, comma 346 della L. n. 311 del 30.12.2004 che già prevedeva la nullità dei
contratti di locazione ad uso non abitativo non registrati a partire dal 1°
gennaio 2005 e chiarendo, così, l’irretroattività della sanzione della nullità.
Ha
ribadito il Tribunale che le norme dettate dal D. Lgs n. 23/2011 non possono avere
efficacia retroattiva e ciò in virtù del
principio generale dell’art. 11 delle preleggi in base al quale la legge non
dispone che per l’avvenire e non ha effetto retroattivo.
Anche
la Suprema Corte (cfr. sent. n. 5015 del 2 aprile 2003), ha osservato che l’efficacia
retroattiva deve essere esclusa con riferimento alle norme tributarie e lo
stesso indirizzo è stato introdotto dal legislatore nel cd. “statuto dei
diritti del contribuente”.
Ha
ritenuto, quindi, il Tribunale che “la
sanzione richiamata dal conduttore nella comparsa di costituzione e risposta,
non deve trovare applicazione per quei contratti vergati prima dell’entrata in
vigore del D. Lgs. n. 23/2011. Negozi che quindi allo stato sono regolamentati
dalla disciplina previgente introdotta dal comma 346 della L. n. 311 del
30.12.2004″.
Il
Tribunale ha, pertanto, accolto le ragioni del locatore in virtù del fatto che
l’applicazione del D. Lgs n. 23/2011 non è retroattiva e che, alla stregua
della disciplina codicistica, nel caso
de quo sussiste la gravità dell’inadempimento del conduttore, che non ha
fornito in giudizio la prova che l’inadempimento stesso non fosse a lui
imputabile a titolo di dolo o di colpa.
In
virtù di tanto il giudice ha dichiarato la risoluzione del contratto di
locazione per inadempimento del conduttore.
Testo del provvedimento
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