ISSN 2385-1376
Testo massima
Il contratto reale di mutuo si perfeziona con il conseguimento della disponibilità giuridica da parte del mutuatario, la quale deve ritenersi esistente – anche in ipotesi di mancata-materiale traditio – con la creazione di un autonomo titolo di disponibilità in favore del mutuatario, in modo tale da determinare l’uscita della somma dal patrimonio del mutuante.
Così si è espresso il Tribunale di Napoli, Giudice dott. Antonio Casoria, con la sentenza n. 9297/14 emessa il 17/6/2014, che ha accolto l’opposizione agli atti esecutivi proposta avverso la pronunzia di improcedibilità della procedura esecutiva per difetto del titolo, costituito da contratto di mutuo con deposito cauzionale, il cui collegamento esistente tra il finanziamento e il deposito delle somme avrebbe attuato in via indiretta la funzione del mutuo obbligatorio.
Il Tribunale ha accertato la validità del contratto di mutuo, incentrando la decisione sul principio che latraditio si era verificata per effetto della modifica della disponibilità giuridica della res mutuata.
Il principio è conforme ad altri precedenti secondo cui il contratto di mutuo è titolo esecutivo, ai sensi dell’art. 474 cpc, comma 1, n. 3, allorquando si verifica il conseguimento della giuridica disponibilità della somma mutuata da parte del mutuatario, che non deve necessariamente coincidere con la dazione materiale del bene, ma piuttosto nella circostanza che il mutuatario entri nella disponibilità giuridica della cosa ad es. mediante consegna di assegni circolari/bancari al mutuatario, oppure mediante bonifico bancario di cui titolare è il mutuatario.
L’elemento caratteristico del contratto di mutuo è, infatti, la consegna del bene, che può concernere “danaro” o “altre cose fungibili”.
Se per le “altre cose fungibili” non esistono particolari alternative alla consegna fisica del bene, nel caso del danaro esistono numerose alternative alla consegna materiale, come ad esempio con accredito in conto corrente, assegno circolare in favore del mutuatario e di un terzo da lui designato oppure mediante l’esecuzione dell’incarico che il mutuatario dà al mutuante di impiegare la somma mutuata.
Consegue che il contratto di mutuo è titolo esecutivo, ai sensi dell’art. 474 cpc, comma 1, n. 3, allorquando si verifica il conseguimento della giuridica disponibilità della somma mutuata da parte del mutuatario, che può ritenersi sussistente, come equipollente della traditio, nel caso in cui il mutuante crei un autonomo titolo di disponibilità in favore del mutuatario, in guisa tale da determinare l’uscita della somma dal proprio patrimonio e l’acquisizione della medesima al patrimonio di quest’ultimo, ovvero quando, nello stesso contratto di mutuo, le parti abbiano inserito specifiche pattuizioni, consistenti nell’incarico che il mutuatario da al mutuante di impiegare la somma mutuata per soddisfare un interesse del primo.
Sul punto, si segnalano i seguenti precedenti presenti sulla rivista:
Testo del provvedimento
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Numero Protocolo Interno : 456/2014