Segnalato dalla Dott.ssa Silvana Mascellaro
È valido un contratto di mutuo con tasso Euribor che preveda una precisa modalità nella pattuizione del tasso corrispettivo e del tasso di mora; non esiste anatocismo negli interessi di mora e, ai fini della verifica dell’usurarietà, gli interessi di mora sono autonomi.
Questo il principio di diritto espresso dal Tribunale di Cagliari, Giudice Bruno Malagoli, con la sentenza n.984 dell’11 aprile 2022.
Nel caso di specie, i debitori proponevano opposizione all’esecuzione avviata dalla banca creditrice cessionaria sostenendo la nullità del precetto per mancanza del requisito della certezza del credito in relazione all’illegittima applicazione degli interessi passivi; l’anatocismo degli interessi di mora e l’usurarietà degli interessi di mora nel contratto di mutuo sottoscritto tra le parti.
Il giudice rilevava che il contratto di mutuo stipulato tra le parti non poteva ritenersi nullo in quanto specificava sia la modalità̀ di calcolo del tasso corrispettivo (veniva pattuito esplicitamente il tasso annuo indicizzato Euribor 6 mesi media mese precedente l’erogazione, indicato il giornale di riferimento per effettuarne la rilevazione, espresso lo spread, la durata del mutuo, il numero di rate mensili posticipate e veniva accluso al contratto il piano di ammortamento) che il tasso di interesse di mora.
Analogamente, neppure sussisteva anatocismo negli interessi di mora sulla rata del mutuo comprensiva della quota interessi.
Nel contratto di mutuo veniva esplicitamente previsto che: “La parte mutuataria si obbliga inoltre a corrispondere alla Banca, su tutte le somme non pagate” (con ciò all’evidenza riferendosi anche alle rate rimaste impagate) “alle rispettive scadenze, a decorrere dal giorno della scadenza fino a quello dell’effettivo pagamento, l’interesse di mora nella ragione annua di 3 (tre) punti in più del tasso contrattuale in vigore al momento della mora”.
Dal momento che il contratto era stato stipulato successivamente alla delibera Cicr 9.2.2000, che all’art.3 contemplava i finanziamenti con piano di rimborso rateale, “resta legittima la capitalizzazione degli interessi corrispettivi per la liquidazione di quelli moratori, con decorrenza dalla data di scadenza della rata (o delle rate) e sino al giorno del pagamento. Dunque, l’indubbio fenomeno anatocistico determinato dalla applicazione della disposizione richiamata è pienamente legittimo.”
Ai fini della verifica dell’usurarietà del tasso corrispettivo, “non è giustificato il cumulo tra la misura degli interessi corrispettivi e la misura degli interessi moratori previsti in contratto per poi operarne un confronto tout court con il TEGM riferito agli interessi della prima categoria”.
Precisa, la sentenza, inoltre, che il tasso soglia di mora deve essere determinato maggiorando il TEGM del 2,1%, il tutto maggiorato del 50% ex art. 2, comma 4, L. 108/1996 (dal momento che il contratto oggetto di lite era sorto dopo il 1.4.2003, data di entrata in vigore del D.M. 25 marzo 2003).
Sulla base di tale percorso motivazionale, il Tribunale rigettava la domanda, con condanna alla refusione delle spese di giudizio.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
MUTUO: è valida la clausola di determinazione degli interessi tramite indice EURIBOR
Legittima l’individuazione del tasso d’interesse per relationem
Sentenza | Tribunale di Sciacca, Giudice Anna Sandra Bandini | 16.04.2021 | n.150
Va esclusa la nullità della clausola in quanto conforme alla disciplina di legge
Sentenza | Tribunale dell’Aquila, Giudice Emanuele Petronio | 23.04.2021 | n.334
ANATOCISMO: legittima la maturazione di interessi moratori sulle rate insolute
A tal fine è necessaria espressa pattuizione
Sentenza | Il Tribunale Di Castrovillari, Giudice Matteo Prato | 16.09.2021 | n.949
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