In assenza di una effettiva dazione delle somme, non può dirsi sorto con certezza il diritto di credito alla loro restituzione. Il contratto in questione non è, pertanto, qualificabile come mutuo c.d. reale, né di conseguenza, pur se redatto in forma di atto pubblico, come titolo esecutivo.
Questo il principio espresso dal Tribunale di Cassino con l’ordinanza dell’8 luglio 2019, depositata in Cancelleria il 2 settembre 2019, Pres. Pignata, Relatore Sandulli.
La vicenda trae origine dal reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c., proposto dal debitore esecutato, avverso l’ordinanza con la quale il giudice dell’esecuzione respingeva l’istanza di sospensione della procedura esecutiva immobiliare. Il reclamo, in particolare, contestava l’invalidità del mutuo fondiario per violazione dei presupposti di cui all’art. 38 TUB e l’inesistenza dei requisiti ex art. 474 c.p.c. in capo al titolo, trattandosi di un contratto di mutuo condizionato.
Il Collegio, senza approfondire la prima doglianza affermando che, pur a ritenerla infondata sulla base della possibile conversione del mutuo fondiario in mutuo ipotecario, affronta il secondo motivo di ricorso, ritenendolo dirimente.
A tal proposito, il Tribunale rammenta che ai sensi dell’art. 1813 c.c. il contratto di mutuo è “il contratto col quale una parte consegna all’altra una determinata quantità di denaro … e l’altra si obbliga a restituire altrettante cose della stessa specie e qualità”. Conseguentemente, la fattispecie del mutuo c.d. reale si realizza solo con la consegna della somma e, solo da ciò, consegue l’effetto giuridico consistente, da un lato, nell’obbligo restitutorio per il mutuatario e, dall’altro, nel diritto di credito per il mutuante. Ciò premesso, il Collegio evidenzia che nel caso in cui il contratto rivesta le forme di un atto pubblico, la documentazione della consegna immediata ed effettiva del denaro risulta indispensabile per considerare il diritto di credito come certo e, dunque, per qualificare il contratto di mutuo come titolo esecutivo.
Sulla base di tali considerazioni, il Tribunale analizza attentamente il contratto di mutuo della controversia in esame. A tal proposito, da un lato viene dichiarato che la parte finanziata ha ricevuto la somma dalla banca, rilasciandone ampia quietanza, ma dall’altro lato viene precisato che tale somma è stata riconsegnata dal mutuatario a mutuante, costituendola in deposito infruttifero presso l’istituto di credito, a garanzia dell’adempimento di una serie di obblighi, posti a carico della parte finanziata e previsti dal medesimo contratto di mutuo, volti all’iscrizione dell’ipoteca in favore della banca, da adempiere entro 120 giorni dalla stipula a pena di risoluzione del contratto. A ben vedere, dunque, alla formale dichiarazione di quietanza e di contestuale disposizione delle somme in deposito cauzionale da parte del mutuatario seguivano una serie di condizioni che, di fatto, subordinano l’effettiva disponibilità delle somme all’adempimento di una serie di obblighi, anche di non immediata e semplice realizzazione.
In conclusione, la volontà negoziale delle parti, dalla quale emerge che la dazione effettiva della somma non era immediata bensì differita e condizionata al compimento di una serie di attività ulteriori, non consente di qualificare il contratto di mutuo come reale e, conseguentemente, come titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c..
Per tali ragioni, il Tribunale ha accolto il reclamo, sospendendo la procedura esecutiva immobiliare pendente e fissando il termine per l’eventuale introduzione del giudizio di merito.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
MUTUO IPOTECARIO: LA QUIETANZA NON ATTRIBUISCE LA QUALITÀ DI TITOLO ESECUTIVO, SE LA “CONSEGNA” DEL DENARO È SUBORDINATA A CONDIZIONI FUTURE ED EVENTUALI
L’ACCREDITO “INDISPONIBILE” SUL CONTO CORRENTE INTESTATO AL MUTUATARIO NON INTEGRA LA TRADITIO REI
Sentenza | Tribunale di Avezzano, Giudice Caterina Lauro | 08.02.2019 | n.61
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/39546
MUTUO CON DEPOSITO CAUZIONALE: PER IL PERFEZIONAMENTO NON OCCORRE LA MATERIALE TRADITIO DEL DENARO
È SUFFICIENTE IL CONSEGUIMENTO DELLA DISPONIBILITÀ GIURIDICA
Ordinanza | Tribunale di Roma, Giudice Cristina Liverani | 16.01.2019 |
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/mutuo-con-deposito-cauzionale-per-il-perfezionamento-non-occorre-la-materiale-traditio-del-denaro
MUTUO: L’ESISTENZA NON PUÒ ESSERE DESUNTA DALLA MERA CONSEGNA DI ASSEGNI BANCARI E/O SOMME DI DENARO
L’ATTORE È TENUTO A DIMOSTRARE PER INTERO IL FATTO COSTITUTIVO DELLA SUA PRETESA RESTITUTORIA
Ordinanza | Cassazione civile, sez. III, Pres. Matera – Rel Picaroni | 08.01.2018 | n.180
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/mutuo-lesistenza-non-puo-essere-desunta-dalla-mera-consegna-di-assegni-bancari-eo-somme-di-denaro
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