Non può ritenersi che la errata indicazione dell’ISC nei contratti di mutuo determini la nullità del contratto o di singole clausole, in quanto le disposizioni contenute nella Delibera del CICR e nelle Istruzioni della Banca d’Italia dettano una regola di comportamento e non una regola di validità dei contratti.
In particolare le istruzioni della Banca d’Italia del 25 luglio 2003 sono state adottate per dare attuazione alla Delibera del CICR del 4 marzo 2003 e come tali non possono generare di per sé nullità contrattuali non contemplate da specifiche norme di legge.
Questo il principio espresso dal Tribunale di Ancona, Giudice dott.ssa Dorita Fratini, con la sentenza resa in data 20.08.2018.
Nella fattispecie processuale esaminata, i fideiussori coobbligati proponevano opposizione al decreto ingiuntivo emesso su istanza della Banca creditrice, assumendo che il Tribunale di Ancona non sarebbe stato competente ad emettere l’ingiunzione, che gli opponenti sarebbero liberati dalla garanzia prestata ex art. 1956 c.c. e che la banca potrebbe aver applicato interessi superiori al tasso soglia d’usura. Soltanto con la prima memoria 183 c.p.c., gli opponenti assumevano la nullità della clausola contenuta nel contratto di mutuo ex art. 117 TUB co. 6 e 7, per avere la banca indicato un ISC (“Indicatore sintetico di costo”) inferiore a quello applicato.
La Banca opposta eccepiva la tardività dell’eccezione perché sollevata soltanto con la prima memoria 183 c.p.c., non rientrando detta eccezione tra gli originari motivi di opposizione.
Il Giudice di merito rigettava l’eccezione in quanto tardiva escludendo che l’eventuale errata indicazione dell’ISC nei contratti di mutuo comporti la nullità del contratto o delle singole clausole. Difatti, le disposizioni contenute nella Delibera del CICR e nelle Istruzioni della Banca d’Italia dettano le regole di comportamento dell’istituto di credito nella fase precontrattuale e di formazione dell’accordo. Specificamente l’art. 9 delle Istruzioni, che prevede l’obbligo per la banca di rendere noto un indicatore sintetico di costo, è contenuto nella sezione II dedicata alla “Pubblicità ed informazione contrattuale”. L’Organo giudicante ha sottolineato che la violazione degli obblighi informativi nella fase di pubblicità del contratto non determina nullità contrattuale ma unicamente la responsabilità della banca per inadempimento che può dar luogo a risarcimento. In tal caso, sarà onere del cliente provare che, ove gli fosse stato correttamente rappresentato il costo effettivo del contratto, non lo avrebbe comunque stipulato.
Tali valutazioni, unitamente ad altre, hanno indotto il Giudice a non ritenere meritevoli di accoglimento i motivi di opposizione e a confermare il decreto ingiuntivo opposto, condannando gli opponenti alla rifusione delle spese di lite.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
DIVERGENZA ISC: NON RICORRONO GLI ESTREMI DELLA NULLITÀ EX ART. 117 CO. 6 TUB
TALE INDICE NON COSTITUISCE UN TASSO DI INTERESSE MA SVOLGE SOLTANTO UNA FUNZIONE INFORMATIVA
Ordinanza | Tribunale di Grosseto, Pres. Rel. Giulia Conte | 21.06.2018 | n.7539
USURA: L’ISC SVOLGE UNICAMENTE UNA FUNZIONE INFORMATIVA
L’ERRONEA INDICAZIONE NON COMPORTA UNA MAGGIORE ONEROSITÀ DEL FINANZIAMENTO
Ordinanza | Tribunale di Napoli Nord, Giudice Antonio Cirma | 09.07.2018 |
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/usura-lisc-svolge-unicamente-una-funzione-informativa
DIVERGENZA ISC-TAEG: ESCLUSA NULLITÀ DEL CONTRATTO/CLAUSOLE EX ART. 125 TUB
IL PREDETTO “INDICATORE” NON HA ALCUNA FUNZIONE O VALORE DI “REGOLA DI VALIDITÀ
Sentenza | Tribunale di Bologna, Giudice Francesca Neri | 09.01.2018 | n.34
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