ISSN 2385-1376
Testo massima
In materia di contratto di trasporto, per restare esente da responsabilità, il vettore deve fornire la specifica prova positiva che il danno ed il conseguente inadempimento sono dovuti ad evento positivamente identificato, a lui estraneo e non imputabile, nel senso che la perdita o avaria sia derivata da caso fortuito, dalla natura o da vizi delle cose da trasportare o del loro imballaggio ovvero da fatto del mittente o del destinatario.
È quanto stabilito dal Giudice onorario del Tribunale di Napoli, in persona dell’Avv. Vincenzo Scalzone, che con la sentenza del 28/11/2013 ha ribadito un consolidato orientamento giurisprudenziale in merito alla responsabilità per perdita di cose in materia di trasporto.
Nel caso di specie, le parti in causa avevano stipulato un contratto di trasporto il quale, come noto, si ha quando un soggetto (vettore) si obbliga nei confronti di altro soggetto (mittente) a trasferire persone o cose da un luogo ad un altro mediante una propria organizzazione di mezzi e di attività personali, tale contratto si perfeziona con l’incontro dei consensi del mittente e del vettore, indipendentemente dalla consegna della cosa, la quale attiene alla fase dell’esecuzione e non alla conclusione del negozio. Successivamente, la società convenuta aveva trasmesso una denuncia di furto alla società attrice con cui si esponeva l’asportazione della merce oggetto del contratto di trasporto.
Ebbene, il Giudice, accertato che non era stata fornita dalla parte convenuta, rimasta contumace, la prova liberatoria di cui all’art. 1693 cod. civ., e preso atto che nel corso del giudizio era stato deferito interrogatorio formale al legale rappresentante della società convenuta, il quale non era comparso per renderlo, ha deciso per l’accoglimento della domanda attorea, condannando la società di trasporto al risarcimento del danno ed al pagamento delle spese di lite.
Testo del provvedimento
In allegato il testo integrale del provvedimento
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Numero Protocolo Interno : 225/2013