ISSN 2385-1376
Testo massima
La sola comunicazione dell’accettazione della proposta tramite nuncius è sufficiente ai fini della valida conclusione del contratto.
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione nella sentenza n. 259239 del 9 dicembre 2014, con cui ha accolto con rinvio il ricorso relativo ad una recente decisione in merito ad una controversia insorta a seguito del dedotto inadempimento del promissario acquirente di un bene immobile. Gli Ermellini hanno affermato il principio di diritto per cui nell’ipotesi di trasmissione dell’accettazione scritta al proponente effettuata dal nuncius, è sufficiente, ai fini della valida conclusione del contratto, che quest’ultimo si limiti a comunicare al proponente medesimo di essere in possesso dell’accettazione del destinatario della proposta, non occorrendo al contrario la trasmissione anche di detta accettazione.
La decisione della Cassazione è giunta in seguito a due pronunce di segno diverso. I Giudici di prime cure avevano accolto la domanda con cui mediante atto di citazione notificato il 12 dicembre 2002 il venditore L.F. aveva convenuto il promissario acquirente T.U. dinanzi al Tribunale di Milano, chiedendo che venisse accertato il suo inadempimento in ordine al contratto preliminare concluso in data 25 gennaio 2002 e per l’effetto venisse dichiarato legittimo il recesso dal contratto ai sensi dell’art. 1385 c.c., con condanna del convenuto al pagamento della caparra confirmatoria di Euro 5.164,57. L’attore esponeva in particolare che, avendo, tramite una società di intermediazione immobiliare posto in vendita un appartamento di sua proprietà ed avendo il convenuto sottoscritto proposta irrevocabile fino alla data del 25 aprile 2002, contestualmente consegnando all’agente immobiliare un assegno dell’importo di Euro 5.164,57 a lui intestato, a seguito dell’accettazione dalla proposta intervenuta in data 22 gennaio 2002 e comunicata a mezzo telegramma inviato dall’intermediario al convenuto in data 25 gennaio 2002, il contratto preliminare poteva dirsi validamente concluso. Il convenuto, costituitosi, chiedeva il rigetto della domanda, deducendo che tra le parti non si era mai concluso alcun contratto, non essendo pervenuta accettazione scritta e non potendo, a tal fine, essere ritenuta sufficiente la comunicazione scritta effettuata dall’intermediario. Con sentenza pronunciata in data 19 aprile 2004 il Tribunale di Milano, ritenuto che il telegramma trasmesso dal nuncius, vale a dire l’agenzia immobiliare, aveva costituito adeguata forma scritta per la comunicazione, la cui funzione non era quella di esprimere l’adesione alla proposta, ma quella di portare a conoscenza del proponente la notizia dell’intervenuta accettazione, e ritenuto inoltre che il telegramma contenesse sintetica indicazione dei termini di accettazione e che proveniva da soggetto indicato dallo stesso proponente ed a tal fine abilitato, dichiarava l’inadempimento del convenuto e pertanto legittimo il recesso dell’attore.
I Giudici del gravame decidendo l’appello proposto dal promissario acquirente T.U. lo accoglievano con sentenza resa il 28 gennaio 2009. La Corte di Appello riteneva infatti che nel caso “trattandosi di proposta concernente la stipula di un contratto preliminare di vendita di un immobile, l’accettazione di L.F. non doveva essere solo espressa ad substantiam in forma scritta, ma doveva altresì pervenire in tale forma entro il termine irrevocabile (25.04.2002) di efficacia. Invece, entro tale termine è stato inviato all’odierno appellante una comunicazione di accettazione (telegramma) e non l’accettazione del L.F.” La clausola della proposta secondo i Giudici di Appello in base alla quale l’accettazione poteva pervenire al proponente anche tramite l’agente immobiliare, era da riferirsi all’accettazione del L.F. e non alla comunicazione che questi avesse accettato. Una sua diversa interpretazione avrebbe condotto alla nullità della clausola stessa perchè idonea a perfezionare il contratto preliminare con la semplice comunicazione dell’accettazione e non anche con l’accettazione per iscritto della proposta, così come espressamene statuito dall’art. 1351 c.c.
Contro tale decisione il venditore L.F. proponeva ricorso per Cassazione, con due motivi, e T.U. resisteva con controricorso. La Corte di Cassazione accoglieva con rinvio dovendo ritenersi dirimente per la soluzione della questione la formulazione dell’art. 1326, comma 1, c.c. Invero l’art. 1326, comma 1, c.c. stabilisce che “il contratto è concluso nel momento in cui chi ha fatto la proposta ha conoscenza dell’accettazione dell’altra parte”. Tale norma, tuttavia, è da leggersi sistematicamente in combinato con la presunzione relativa di conoscenza prevista dall’art. 1335 c.c.: “la proposta, l’accettazione, la loro revoca e ogni altra dichiarazione diretta a una determinata persona si reputano conosciute nel momento in cui giungono all’indirizzo del destinatario, se questi non prova di essere stato, senza sua colpa, nell’impossibilità di averne notizia”. Ciò premesso, in base a quanto sancito dalla Corte Suprema di Cassazione, la conoscenza dell’accettazione si può realizzare anche senza la trasmissione dell’accettazione stessa al proponente, essendo sufficiente, ai fini della valida conclusione del contratto, anche la sola comunicazione del nuncius al proponente di essere in possesso dell’accettazione del destinatario della proposta, non occorrendo al contrario la trasmissione anche di detta accettazione. Difatti, se il legislatore avesse ritenuto indispensabile tale ultima circostanza, la previsione della “conoscenza” di cui alla richiamata norma sarebbe superflua, in quanto inutile ripetizione dell’art. 1335 c.c. Invece, secondo il ragionamento degli Ermellini, l’art. 1326, comma 1, c.c. deroga in parte all’art. 1335 c.c., nel senso che, fermo restando che l’accettazione, ove diretta al proponente si reputa conosciuta nel momento cui giunge all’indirizzo del destinatario, se questi non prova di essere stato, senza sua colpa, nell’impossibilità di averne notizia, il contratto si deve ritenere ugualmente concluso quando, pur non essendo stata l’accettazione indirizzata al proponente, questi ne abbia comunque avuto conoscenza.
Testo del provvedimento
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Numero Protocolo Interno : 46/2014