Procedimento patrocinato dallo Studio Legale Pinza e dal ctp dott.ssa Silvana Mascellaro dello Studio Mascellaro Fanelli, autrice del commento
La validità del contratto non è inficiata dalla mancata sottoscrizione del delegato della banca, quando risulta provato a) l’accordo mediante la sottoscrizione dell’investitore/cliente, b) la consegna del documento negoziale, c) la raccolta della firma del cliente, d) l’esecuzione delle pattuizioni.
La pattuizione di una remunerazione minima assicurata dal tasso floor nell’ambito dei contratti di finanziamento a tasso variabile, non comporta l’automatico mutamento della natura del contratto, non lo rende un contratto derivato, in quanto la causa contrattuale non è quella di realizzare un investimento mobiliare economicamente proficuo, ma di concedere/ottenere a titolo di prestito una somma con correlativo obbligo di restituzione nel tempo della stessa.
Questo il principio espresso dal Tribunale di Forlì, Giudice Giorgia Sartoni, con sentenza n. 461 resa in data 18 giugno 2020, con cui ha precisato, tra l’altro, tre profili particolarmente interessanti in materia di: a) illegittima applicazione del tasso floor; b) indeterminatezza dei tassi di interesse nell’ammortamento alla francese; c) validità del contratto monofirma
Quanto al primo punto, il tasso floor – viene chiaramente sancito – è solo la soglia al di sotto della quale le parti hanno concordemente regolamentato il caso di fluttuazione dei tassi d’interesse ed, in particolare, il caso in cui la stessa sia antieconomica per la banca, nell’ambito della complessiva operazione creditizia, in termini di previsione di un costo minimo del denaro, per il servizio di prestito erogato al cliente. Il Tribunale riconosce piena validità ed efficacia alla clausola pattizia del tasso floor, giacchè essa non altera l’equilibrio economico del contratto.
Altro punto di rilievo della sentenza è la esclusione di qualsiasi indeterminatezza del tasso di interesse di un mutuo con piano di ammortamento alla francese. La circostanza che la quota di interessi sia più alta nel primo periodo e decresca nel corso dell’ammortamento, mentre, al contrario, la quota di capitale è più bassa all’inizio e cresce progressivamente, non è indice di indeterminatezza, ma è la struttura tipica del piano di ammortamento alla francese nel quale il rimborso del finanziamento avviene a rate posticipate (comprensiva di una quota capitale e di una quota di interessi calcolati sul capitale residuo non ancora restituito, ergo decrescente) che assicura al beneficiario-mutuatario il vantaggio di una rata di ammortamento costante.
Significativo, nella sentenza indicata, che il Tribunale romagnolo abbia chiarito ancor meglio la validità del contratto monofirma che riporti in calce unicamente la firma dal cliente in assenza della sottoscrizione di un rappresentante della banca precisando che la forma scritta è da considerare carente sia nel caso in cui manchi totalmente un documento contrattuale di apertura del rapporto contenente le necessarie condizioni economiche, sia quando, pur essendo presente, tale documento non presenti la sottoscrizione di nessuna delle due parti. Un assunto affermato dalla ormai ben nota sentenze della Cassazione, pronunciata a Sezioni Unite, n. 898 del 16 gennaio 2018.
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