Nell’ipotesi in cui il contratto presenti un difetto della sottoscrizione da parte del delegato della banca, lo stesso deve considerarsi perfezionato con la sottoscrizione da parte del cliente del modulo predisposto dalla banca.
I documenti sottoscritti dalla correntista contengono l’accettazione di una proposta contrattuale formulata dalla banca stessa, infatti, non già una proposta, bensì l’accettazione, da parte della stessa, di una proposta contrattuale dell’istituto di credito.
Questo il principio espresso dal Tribunale di Cuneo, Giudice Daniela Rispoli nella sentenza n. 760 del 30.09.2021.
Nel caso di specie, era accaduto che la cliente citasse in giudizio l’istituto di credito, onde ottenere la ripetizione di quanto indebitamente corrisposto, in ragione di rapporti contrattuali asseritamente nulli, contestando in particolare la legittimità della previsione ed applicazione di interessi nella misura ultra-legale, dell’anatocismo, di commissioni, oneri e spese, e lamentato la misura usuraria degli interessi applicati.
Quanto al tema specifico della nullità di sottoscrizione, si rammenta che è ormai assunto pacifico in giurisprudenza
Sul punto si specifica che la previsione di cui all’art. 117 T.U.B., nell’imporre la forma scritta, prescrive una c.d. nullità di protezione a tutela del cliente, con la conseguenza che l’assenza della stessa incide sulla validità del contratto se ed in quanto attenga alla manifestazione di volontà di tale soggetto, mentre non è affatto rilevante che il documento in cui sono riprodotte le condizioni contrattuali sia sottoscritto dall’istituto di credito, bastando che il privato sia in grado di apprezzare la provenienza di quanto pattuito.
La mancata sottoscrizione del documento contrattuale da parte del rappresentante della banca è in ogni caso superato nel momento in cui si possa rilevare l’intento della banca di avvalersi del contratto stesso tramite manifestazioni di volontà esternate nel corso del rapporto di conto corrente, quali le comunicazioni degli estratti conto, e comunque dalla mancata contestazione giudiziale da parte della stessa della manifestazione della propria volontà.
D’altronde l’art.117 T.U.B. collega la nullità del contratto solo all’ipotesi di mancata redazione in forma scritta, mentre nulla dice in caso di mancata consegna del documento.
Per tali ragioni il Tribunale rigettava la domanda attorea con condanna alle spese.
Per ulteriori approfondimenti in materia, si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
CONTRATTO MONOFIRMA: sufficiente la sola sottoscrizione del cliente
La volontà della Banca può desumersi anche da comportamenti concludenti
Sentenza | Corte di Appello Bologna, Pres. Aponte – Rel. Lama | 07.06.2021 | n.1425
DEVE ESSERE PROVATA DALL’ACCORDO MEDIANTE LA SOTTOSCRIZIONE DELL’INVESTITORE/CLIENTE
Sentenza | Tribunale di Forlì, Giudice Giorgia Sartoni | 18.06.2020 | n.461
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