ISSN 2385-1376
Testo massima
È giustificato il recesso dell’acquirente dal preliminare di compravendita se il venditore non rilascia il certificato di abitabilità dell’immobile, in quanto si tratta di un “requisito essenziale del bene” idoneo ad incidere sulla sua funzione economico sociale.
Questo è il principio di diritto sotteso alla sentenza n.629 pronunziata dalla Cassazione civile, sezione seconda, n. 629 in data 14 gennaio 2014 in materia di inadempimento del contratto preliminare.
Nel caso di specie, due promittenti venditori avevano citato in giudizio il promittente acquirente al fine di sentir dichiarare il grave inadempimento del contratto preliminare da parte dello stesso e la legittimità del loro recesso dal predetto contratto, con consequenziale legittimità del loro recesso dal predetto contratto.
Il Tribunale di Roma, preso atto sia dell’avvenuta estinzione del debito ipotecario sull’immobile da parte degli attori, sia della consegna al promittente acquirente della copia della Convenzione tra il Comune e l’impresa costruttrice, aveva riconosciuto ai promittenti venditori il diritto di recedere dal contratto preliminare e di trattenere, a titolo di risarcimento danni, la caparra confirmatoria versata.
A sua volta il promittente acquirente, proposto appello alla sentenza del giudice di prime cure adducendo la mancata consegna del certificato di abitabilità dell’immobile, aveva ottenuto sentenza a lui favorevole atteso che secondo i giudici della Corte territoriale fosse essenziale l’esistenza e la consegna del certificato di abitabilità, in virtù della funzione economico-sociale del contratto.
Adita la Suprema Corte da parte dei promittenti venditori, il ricorso veniva ritenuto infondato e rigettato in virtù del principio secondo il quale l’esistenza del certificato di abitabilità risulta essere essenziale, pertanto la sua mancanza fa sì che debbano essere considerate legittime ed accolte le sole ragioni del promittente acquirente. Inoltre, gli ermellini hanno precisato che l’obbligo della consegna del documento di abitabilità discende solo dal contratto definitivo e non dal preliminare.
Testo del provvedimento
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Numero Protocolo Interno : 99/2014