In tema d’intermediazione finanziaria, il requisito della forma scritta del contratto-quadro, posto a pena di nullità (azionabile dal solo cliente) dall’art. 23 del d.lgs. n. 58 del 1998, va inteso non in senso strutturale, ma funzionale, avuto riguardo alla finalità di protezione dell’investitore assunta dalla norma, sicché tale requisito deve ritenersi rispettato ove il contratto sia redatto per iscritto e ne sia consegnata una copia al cliente, ed è sufficiente che vi sia la sottoscrizione di quest’ultimo, e non anche quella dell’intermediario, il cui consenso ben può desumersi alla stregua di comportamenti concludenti dallo stesso tenuti.
Questo uno dei principi ribaditi dalla Corte d’Appello di Bologna, Pres. Velotti – Rel. Cartelli, con la sentenza n. 2316 del 09.08.2019.
Le garanti della società debitrice principale avevano proposto opposizione a decreto ingiuntivo, con il quale erano state intimate a corrispondere una somma di denaro alla banca con la quale avevano stipulato due contratti di conto corrente e una fideiussione. Le fideiubenti avevano eccepito carenza di idoneità della documentazione bancaria a costituire prova scritta ai fini dell’ingiunzione, invalidità della stipulazione dei rapporti bancari con riguardo alle condizioni regolatrici del conto corrente e del credito e, per quanto riguarda la specifica posizione fideiussoria, l’invalidità della clausola solve et repete nel quadro di una fattispecie connotata da profili di nullità. La banca, costituitasi in giudizio per il tramite della mandataria, aveva contestato ogni domanda e chiesto la conferma del decreto ingiuntivo.
In primo grado, il Tribunale di Ferrara aveva revocato il decreto ingiuntivo, accogliendo le tesi delle garanti opponenti circa la natura non contrattuale del conto anticipi e di nullità dell’altro conto corrente, in quanto monofirma.
Avvero tale provvedimento, la banca ha presentato appello sulla base di cinque motivi. Il quarto, analizzato preliminarmente in quanto assorbente degli altri, ha riguardato la questione del contratto monofirma. La Corte d’Appello di Bologna ha confermato la piena validità ed efficacia del contratto di apertura del conto corrente ordinario, ritenuto – diversamente da quanto valutato dal Tribunale – rispettoso del requisito della forma scritta ad substantiam anche se “monofirma”, richiamando al riguardo Cassazione Sez. Un. n.898 del 16 gennaio 2018, nonché Cassazione n.16406 del 21 giugno 2018, con l’ulteriore osservazione che, nella specie, non è mai stato contestato che il contratto di apertura di detto conto sia stato sottoscritto dalla società correntista, né che detto documento le sia stato consegnato, né che ad esso sia stata data esecuzione.
La sentenza tocca poi altri due punti di discreto interesse: il primo è relativo alla clausola di solve et repete, il secondo riguarda la natura del conto anticipi.
Con riferimento al contratto di fideiussione bancaria, la Corte ha confermato la validità e l’operatività della clausola di solve et repete, dovendosi quindi escludere la possibilità per i fideiussori di sollevare eccezioni relative al rapporto intercorso tra la banca e la società correntista che ha dato origine ai saldi debitori ingiunti col decreto opposto, richiamando al riguardo la giurisprudenza di legittimità, in particolare Cassazione n. 4446 del 21 febbraio 2008 e concludendo per l’inammissibilità delle eccezioni proposte dai fideiussori con l’opposizione al decreto ingiuntivo.
Sul conto anticipi, invece, i giudici d’appello hanno stabilito che esso rappresenta il capitale anticipato e non rimborsato, che costituisce una posizione debitoria autonoma e assistita da una specifica causa debendi rispetto al saldo del conto corrente di corrispondenza (ordinario), che ne consentono un’autonoma azionabilità in giudizio, anche indipendentemente dall’addebito in conto dell’anticipazione scaduta, che costituisce solo una facoltà della banca.
Pertanto, la Corte d’Appello di Bologna, in riforma della sentenza del Tribunale di Ferrara di primo grado, ha rigettato l’opposizione a decreto ingiuntivo proposta dai fideiussori.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
CONTRATTO QUADRO MONOFIRMA: è sufficiente la sola sottoscrizione dell’investitore
Non è necessaria la firma dell’intermediario il cui consenso può desumersi per facta concludentia
Sentenza | Cassazione Civile Sezioni Unite, Pres. Rordorf – Rel. Di Virgilio | 16.01.2018 | n.898
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/contratto-quadro-monofirma-sufficiente-la-sola-sottoscrizione-dellinvestitore
CONTO ANTICIPI: è strumentale al conto corrente ordinario
Gli interessi in esso pattuiti vengono addebitati su quello ordinario
Sentenza | Tribunale di Taranto, Giudice Claudio Casarano | 01.02.2019 | N.271
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/conto-anticipi-e-strumentale-al-conto-corrente-ordinario
FIDEIUSSIONE: la clausola “a prima richiesta e senza eccezioni” non basta a farle assumere i connotati di contratto autonomo
Si configura come un meccanismo di solve et repete, compatibile col carattere dell’accessorietà
Sentenza | Tribunale di Torino, Giudice Enrico Astuni | 18.01.2018 |
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/fideiussione-la-clausola-a-prima-richiesta-e-senza-eccezioni-non-basta-a-farle-assumere-i-connotati-di-contratto-autonomo
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