ISSN 2385-1376
Testo massima
Costerà cara la mera frase di stile contenuta nei giudizi risarcitori ove, in aggiunta alla domanda di risarcimento danni ad una somma determinata, l’avvocato rivolga l’ulteriore richiesta al giudice di determinare il dovuto “in quella somma maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia“
Tale domanda è di fatto una ulteriore sollecitazione (e non una mera frase di stile) al giudice che comporta la modifica del valore del CONTRIBUTO UNIFICATO, il quale, ai sensi della seconda proposizione dell’art.14 cpc, si deve presumere di valore eguale alla competenza del giudice adito.
Così si è pronunziata la Corte di Cassazione, con sentenza n. 6053 del 11/03/2013, la quale ha accolto il ricorso presentato dal MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, con riconoscimento di un importatissimo e rilevante principio secondo il quale la frase di stile sovente riportata nei giudizio risarcitori “ovvero di quella maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia” non è una clausola di stile per cui indice sul valore del contributo unificato.
La Corte di Cassazione ha poi escluso che la dichiarazione del contributo unificato abbia incidenza nella determinazione del valore della causa richiamando la precedente decisione della Corte n.9432 dell’11 giugno 2012 (già oggetto di pubblicazione su questa rivista), ribadendo che ove l’attore abbia integrato e completato una domanda di condanna al pagamento di una determinata somma di denaro con l’ulteriore richiesta di determinare il dovuto ”in quella somma maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia” (manifestando, cosi’, ragionevole incertezza sull’ammontare del danno), tale domanda si deve presumere di valore eguale alla competenza del giudice adito.
Tempi duri per tutti e quindi avvocati attenti alla esatta indicazione del valore del domanda se non volete incorrere in rettifiche di valore da parte del MINISTERO DELLA GIUSTIZIA – UFFICIO RECUPERO CREDITI.
Testo del provvedimento
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 11950/2011 proposto da:
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA – UFFICIO RECUPERO CREDITI
– RICORRENTE –
contro
B.A.;
– INTIMATO –
avverso la sentenza n. 35/7/2010 della Commissione Tributaria Regionale di ANCONA del 3.3.2010, depositata il 09/03/2010;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il Ministero della Giustizia – Ufficio Recupero Crediti ricorre per cassazione avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale delle Marche 35/7/10 del 9 marzo 2010 che rigettava il ricorso dell’Ufficio ed affermava che, ai fini della applicazione del contributo unificato, il valore di una controversia introdotta dall’avv.to B.A. doveva essere apprezzato in Euro 501,78 come esplicitamente richiesto ed indicato nell’atto introduttivo del giudizio presentato dal professionista; essendo irrilevante la circostanza che tale indicazione fosse affiancata dalla espressione, ritenuta di mero stile, “ovvero di quella maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia”.
2. Il contribuente non si è costituito in giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. Il ricorso appare meritevole di accoglimento.
Appare opportuno premettere che in questa, come in ogni altra controversia di natura tributaria, l’Ufficio impositore non è tenuto ad attenersi alla indicazione formale del contribuente, ed è legittimato a procedere ad una valutazione dei profili sostanziali dell’atto soggetto a imposizione.
Nel caso di specie, la Commissione Regionale non si è attenuta al principio di diritto più volte affermato da questa Corte (sia pure ad altri fini) secondo cui ove l’attore integri e completi una richiesta specificamente quantificata nel suo ammontare, con una ulteriore sollecitazione rivolta al giudice a determinare il dovuto “in quella somma maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia“, questa seconda indicazione ha un contenuto sostanziale (e non è rilevante che essa corrisponda alla prassi, per cui possa essere definita “di stile”).
La formula in questione manifesta cioè la ragionevole incertezza della parte sull’ammontare del danno effettivamente da liquidarsi e ha lo scopo di consentire al giudice di provvedere alla giusta liquidazione senza essere vincolato all’ammontare della somma determinata che venga indicata nelle conclusioni specifiche; ne discende che la suddetta richiesta alternativa si risolve in una mancanza di indicazione della somma domandata, con la conseguenza che la domanda, ai sensi della seconda proposizione dell’art.14 cpc, si deve presumere di valore eguale alla competenza del giudice adito (si veda la sentenza di questa Corte n.9432 dell’11 giugno 2012).
E l’applicazione del contributo unificato dovrà avvenire sulla base di questo parametro.
E’ possibile decidere la controversia nel merito.
La novità della questione trattata giustifica la compensazione delle spese.
PQM
La Corte accoglie il ricorso cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta il ricorso introduttivo del contribuente. Compensa fra le parti le spese dell’intero giudizio.
SEGNALA UN PROVVEDIMENTO
COME TRASMETTERE UN PROVVEDIMENTONEWSLETTER - ISCRIZIONE GRATUITA ALLA MAILING LIST
ISCRIVITI ALLA MAILING LIST© Riproduzione riservata
NOTE OBBLIGATORIE per la citazione o riproduzione degli articoli e dei documenti pubblicati in Ex Parte Creditoris.
È consentito il solo link dal proprio sito alla pagina della rivista che contiene l'articolo di interesse.
È vietato che l'intero articolo, se non in sua parte (non superiore al decimo), sia copiato in altro sito; anche in caso di pubblicazione di un estratto parziale è sempre obbligatoria l'indicazione della fonte e l'inserimento di un link diretto alla pagina della rivista che contiene l'articolo.
Per la citazione in Libri, Riviste, Tesi di laurea, e ogni diversa pubblicazione, online o cartacea, di articoli (o estratti di articoli) pubblicati in questa rivista è obbligatoria l'indicazione della fonte, nel modo che segue:
Autore, Titolo, in Ex Parte Creditoris - www.expartecreditoris.it - ISSN: 2385-1376, anno
Numero Protocolo Interno : 177/2013