Qualora sia impugnata una intimazione di pagamento deducendo la omessa notifica delle cartelle presupposte, o comunque la prescrizione dopo la loro notifica ove ritenuta esistente, il contributo unificato tributario va parametrato sulla sola intimazione di pagamento e non anche sulle singole cartelle.
Infatti, laddove sia impugnata l’intimazione di pagamento per vizi propri, per prescrizione o per omessa notifica degli atti presupposti, è concretamente e di fatto solo quello l’atto impugnato, non entrandosi nel merito delle pretese tributarie contenute nelle singole cartelle, relativamente alle quali non c’è alcun accertamento diretto, rappresentando esse solo il presupposto per potere impugnare l’intimazione di pagamento.
Questo è il principio espresso dalla Corte di Giustizia Tributaria di Piacenza, Giudice Gianluigi Morlini, con la sentenza n. 137 del 7 ottobre 2024.
Nel caso di specie il debitore aveva impugnato una intimazione di pagamento, deducendo la mancata notifica delle sei presupposte cartelle esattoriali o, comunque, la loro prescrizione qualora la notifica fosse ritenuta esistente, versando come contributo unificato la somma di euro 120,00, parametrata sull’importo dell’intimazione.
Ad esito del giudizio, la Segreteria della Corte di Giustizia, con provvedimento di rideterminazione, chiedeva al debitore una integrazione del contributo unificato, pari ad ulteriori euro 240,00, assumendo che il contributo andasse parametrato a tutti e sette gli atti considerati (l’intimazione di pagamento e le sei cartelle).
Tale provvedimento veniva impugnato dal contribuente, il quale contestava la determinazione dell’importo del contributo unificato così come operato dalla Segreteria della Corte di Giustizia.
Il Giudice, investito della questione, ha affermato che sul punto la giurisprudenza di merito è molto scarna, avendo prospettato in sostanza tre diverse soluzioni:
- Secondo un primo indirizzo, il contributo andrebbe parametrato a ciascuna delle cartelle e sull’intimazione, sul presupposto che tutti tali atti sono oggetto di impugnazione cumulativa;
- Secondo un’altra tesi, il contributo andrebbe parametrato a ciascuna delle cartelle ma non anche all’intimazione, sul presupposto che sono solo le cartelle a rappresentare la pretesa tributaria contestata e l’intimazione ha un mero effetto di riepilogazione di tale pretesa;
- Secondo un altro orientamento ancora, il contributo andrebbe parametrato alla sola intimazione di pagamento, sul presupposto che essa è l’unico atto impugnato, sia pure non per un vizio proprio ma per il vizio procedimentale derivante dalla mancata notifica degli atti presupposti integrati dalle cartelle.
Il giudice ha aderito al terzo orientamento affermando che, siccome nel caso in esame l’impugnazione riguardava una intimazione di pagamento deducendo la omessa notifica delle cartelle presupposte o comunque la prescrizione dopo la loro notifica ove ritenuta esistente, deve ritenersi che l’unico atto sostanzialmente impugnato, alla stregua di una valutazione del petitum sostanziale, sia l’intimazione di pagamento, in relazione alla quale si deduce il vizio procedimentale dell’omessa notifica delle prodromiche cartelle o dell’intervenuta prescrizione, ciò che si riverbera sull’intimazione.
Infatti, solo laddove si fosse in presenza di una opposizione recuperatoria in senso tecnico, con impugnazione nel merito (ad esempio con riferimento al difetto di motivazione o al contenuto della pretesa) degli atti presupposti integrati dalle cartelle e per la prima volta conosciuti con l’intimazione di pagamento, il contributo dovrebbe essere parametrato sulla sommatoria delle cartelle: in tale situazione, oggettivamente diversa da quella qui trattata, la contestazione riguarderebbe infatti le singole pretese tributarie, da scrutinare nel merito
Per tali motivi, la Corte di Giustizia ha annullato il provvedimento impugnato, con compensazione delle spese di lite.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
PAGAMENTO CONTRIBUTO UNIFICATO: LA GIURISDIZIONE IN MATERIA SPETTA AL GIUDICE TRIBUTARIO
VI È LA DEVOLUZIONE DELLE LITI RELATIVE ALL’IMPUGNAZIONE DEGLI ATTI CHE RIGUARDINO LA PRETESA DELL’AMMINISTRAZIONE ALLA CORRESPONSIONE DEL CONTRIBUTO INEVASO
In materia di pagamento del contributo unificato, le controversie concernenti l’impugnazione di atti che riguardino la pretesa dell’Amministrazione alla corresponsione del relativo tributo rimasto inevaso rientrano nella giurisdizione del giudice tributario, non del giudice amministrativo, attesa la natura tributaria del contributo.
Ordinanza | Corte di Cassazione, Pres. D’Ascola – Rel. Tricomi | 08.08.2023 | n.24191
GIUSTIZIA TRIBUTARIA: IL CONTRIBUTO UNIFICATO SI CALCOLA SUI SINGOLI ATTI IMPOSITIVI
TALE PRINCIPIO È LUNICO CHE ASSICURA UNA REALE PARITÀ DI TRATTAMENTO TRA LE PARTI
Con la sentenza n. 283/01/2014 la Commissione Tributaria Provinciale di Mantova ha statuito il principio secondo cui “il contributo unificato si calcola sui singoli atti impositivi, in coerenza con il principio della capacità contributiva ex art. 53 Cost”.
Sentenza | Commissione Tributaria Provinciale di Mantova | 01.01.2014 | n.283
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