ISSN 2385-1376
Testo massima
La notificazione del controricorso presso la Cancelleria dell’autorità giudiziaria presso cui è in corso il giudizio è subordinata alla duplice condizione della mancata elezione di domicilio da parte del ricorrente e della omessa menzione dell’indirizzo di posta elettronica certificata all’interno dell’atto.
E’ questo il principio di diritto statuito dalla Cassazione civile, sezione sesta, con sentenza n.26696 pronunziata in data 28/11/2013 in materia di notifica di un controricorso.
Nel caso di specie, una donna aveva proposto ricorso per cassazione avverso il provvedimento della Corte di Appello di Messina ed il Ministero dell’economia e delle finanze, in qualità di intimato, aveva resistito con controricorso, dichiarato però inammissibile dalla Suprema Corte.
In particolare, la notificazione del controricorso era stata effettuata presso la cancelleria della Suprema Corte, nonostante nel ricorso fosse stato indicato l’indirizzo di posta elettronica certificata del ricorrente.
Ebbene, i giudici di legittimità, chiamati a pronunziarsi sul caso de quo, hanno preliminarmente evidenziato che la possibilità della notificazione di atti presso la cancelleria della Corte di Cassazione è subordinata alla duplice condizione della mancata elezione di domicilio in Roma da parte del ricorrente e della omessa menzione dell’indirizzo di posta elettronica certificata all’interno dell’atto; hanno altresì specificato che, ove tale secondo requisito sussista, la notifica deve essere necessariamente eseguita in forma telematica.
La Suprema Corte ha poi richiamato, a sostegno di tale orientamento, la pronunzia n.10143/12 delle Sezioni Unite, con la quale si è statuito il principio di diritto secondo il quale, a partire dalla data di entrata in vigore delle modifiche degli artt.125, 366 cpc, apportate dall’art.25 L.183/2011, la domiciliazione ex lege presso la cancelleria dell’autorità giudiziaria adita consegue soltanto ove il difensore non abbia indicato l’indirizzo di posta elettronica comunicato al proprio ordine.
Alla luce di tali considerazioni, gli ermellini hanno dichiarato inammissibile il controricorso notificato presso la cancelleria della Suprema Corte sull’erroneo presupposto della sussistenza dei concorrenti requisiti della mancanza di elezione di domicilio e della omessa indicazione della posta elettronica certificata da parte della ricorrente.
Testo del provvedimento
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