25 aprile 2020
Con votazione finale del 24 aprile la Camera dei Deputati ha approvato, con modificazioni, il decreto legge “Cura Italia” (decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”).
Tra le misure più attese in ottica di tutela dei debitori in difficoltà e dell’abitazione principale, la sospensione per sei mesi delle procedure esecutive immobiliari.
È attesa nei prossimi giorni la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, ma la misura è prevista dall’articolo 54-ter, introdotto in sede di conversione dal Senato.
Più nel dettaglio la disposizione, al fine di contenere gli effetti negativi dell’emergenza epidemiologica, prevede la sospensione su tutto il territorio nazionale per sei mesi – dall’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto – di ogni procedura esecutiva per il pignoramento immobiliare, ai sensi dell’articolo 555 c.p.c. (Forma del pignoramento) che abbia ad oggetto l’abitazione principale del debitore.
Per abitazione principale si intende quella nella quale la persona fisica, che la possiede a titolo di proprietà o altro diritto reale, o i suoi familiari dimorano abitualmente (art. 10, comma 3-bis del D.P.R. n. 917 del 1986).
Negli atti della Camera si ricorda che l’art. 76, comma 1, del DPR n. 602 del 1973, come modificato dall’art. 52, comma 1, lettera g) del D.L. n. 69 del 2013 (conv. legge n. 98 del 2013), il c.d. “Decreto del fare”, ha previsto l’interruzione delle procedure esecutive sugli immobili adibiti a “prima casa”, intraprese dalle agenzie di riscossione pubblica. Il divieto di pignoramento si applica solo se:
- il debitore abbia quel bene immobile come unica proprietà;
- il debitore vi risieda anagraficamente;
- l’immobile sia accatastato a uso esclusivo di civile abitazione;
- l’immobile non appartenga alla categoria “abitazione di lusso” o di pregio che ricade nelle categorie catastali A/8 e A/9 cioè ville, castelli e dimore storiche.
Sempre in tema di pignoramento immobiliare l’articolo 41-bis del decreto legge n. 124 del 2019 (conv. legge n. 157 del 2019) ha introdotto una disciplina, seppure «in via eccezionale, temporanea e non ripetibile», che prevede una particolare forma di rinegoziazione del mutuo in favore del consumatore che non ha potuto pagare il mutuo ed è soggetto al pignoramento immobiliare.
In base a questa disciplina, il consumatore può proporre, fino al 31.12.2021, un’istanza di rinegoziazione del mutuo laddove abbia visto la propria abitazione principale oggetto di un pignoramento tra il 1° gennaio 2010 e il 30 giugno 2019.
La legge, però, prevede tre condizioni che devono congiuntamente sussistere per avvalersi di questa facoltà:
- il beneficio spetta a condizione che non vi siano altri creditori intervenuti nella
procedura di pignoramento oltre al creditore procedente.
- il debitore deve aver rimborsato almeno il 10% del capitale del credito
ipotecario originariamente finanziato alla data della presentazione dell’istanza
di rinegoziazione.
- il debito complessivo non deve essere superiore a euro 250.000.
In base all’articolo 41-bis il consumatore può richiedere quindi una rinegoziazione del mutuo in essere ovvero anche un finanziamento con assistenza della garanzia del Fondo di garanzia prima casa che potrà operare nella misura del 50% dell’importo oggetto di rinegoziazione ovvero della quota capitale del nuovo finanziamento.
Per ulteriori approfondimenti, si attende di esaminare il testo definitivo che sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale, anche per comprendere le modalità operative ed, in particolare, se il meccanismo di sospensione sarà “automatico”, ma la misura è destinata ad esercitare un forte “impatto” sul sistema delle esecuzioni immobiliari e, nondimeno, sul mercato delle aste.
Si pubblica in allegato un estratto del dossier dei lavori parlamentari.
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