ISSN 2385-1376
Testo massima
Con il DECRETO-LEGGE 27 giugno 2015, n. 83 art. 13, non ancora convertito in legge e vigente dal 27.6.2015, cambia la formulazione dell’art.495, quarto comma, cpc, relativamente alla conversione del pignoramento.
Tre le novità introdotte al quarto comma dell’art.495 cpc:
a) la conversione può avere ad oggetto beni immobili e beni mobili;
b) il termine per la rateizzazione aumenta da 18 mesi a 36 mesi;
c) il Giudice può procedere ogni sei mesi, a norma dell’art.510 cpc, alla distribuzione (al creditore pignorante o “tra” i creditori) delle somme versate dal debitore,
La concessione del termine massimo resta subordinata alla esistenza dei giustificati motivi, i quali dovranno essere valutati dal giudice dell’esecuzione.
Al debitore viene riconosciuto un tempo maggiore per la conversione del pignoramento potendo chiedere al giudice la rateizzazione del debito in un tempo massimo di 36 mesi. Le somme riscosse saranno distribuite ogni 6 mesi al creditore.
La norma modificata è la seguente:
c) all’articolo 495, il quarto comma è sostituito dal seguente:
“Quando le cose pignorate siano costituite da beni immobili o cose mobili, il giudice con la stessa ordinanza può disporre, se ricorrono giustificati motivi, che il debitore versi con rateizzazioni mensili entro il termine massimo di trentasei mesi la somma determinata a norma del terzo comma, maggiorata degli interessi scalari al tasso convenzionale pattuito ovvero, in difetto, al tasso legale. Ogni sei mesi il giudice provvede, a norma dell’articolo 510, al pagamento al creditore pignorante o alla distribuzione tra i creditori delle somme versate dal debitore“.
Testo del provvedimento
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Numero Protocolo Interno : 348/2015