Con il D.L. 14 dicembre 2018 n. 135 rubricato “Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione” pubblicato in GU n. 290 del 14 dicembre 2018, sono state introdotte all’art. 4 nuove disposizioni che interessano l’esecuzione immobiliare.
Norma interessata dalla modifica è l’art. 495 c.p.c. che disciplina la conversione del pignoramento, ossia la possibilità per il debitore esecutato, di sostituire le cose pignorate con una somma di denaro comprensiva delle spese di esecuzione e dell’importo dovuto al debitore pignorante e agli altri creditori eventualmente intervenuti a titolo di capitale, interessi e spese.
In particolare, il nuovo secondo comma prevede l’obbligo per il debitore istante di depositare a titolo di cauzione una somma pari ad un sesto dell’importo del credito per cui è stato eseguito il pignoramento e dei crediti dei creditori intervenuti.
È confermata la possibilità di richiedere la rateizzazione del versamento dell’importo dato in sostituzione, il quale deve avvenire entro il termine massimo di quarantotto mesi (in luogo dei trentasei mesi previsti dalla vecchia formulazione).
Nel caso di omesso o tardivo versamento anche di una sola rata di oltre trenta giorni, si verificherà decadenza automatica dalla conversione del pignoramento che viene pronunciata con ordinanza, con l’effetto che le somme versate entrano a far parte dei beni pignorati e non sarà più ammissibile una successiva istanza di conversione.
Si tratta di modifiche specifiche che non stravolgono il meccanismo delineato dall’ art 495 c.p.c. ma di ispirate da un indubbio favor per il debitore esecutato.
Si pubblica il testo integrale del nuovo articolo 495 c.p.c. in comparazione con la formulazione previgente:
ART. 495 C.P.C | |
TESTO PRECEDENTE | TESTO MODIFICATO |
1. Prima che sia disposta la vendita o l’assegnazione a norma degli articoli 530, 552 e 569, il debitore può chiedere di sostituire alle cose o ai crediti pignorati una somma di denaro pari, oltre alle spese di esecuzione, all’importo dovuto al creditore pignorante e ai creditori intervenuti, comprensivo del capitale, degli interessi e delle spese. | 1. Prima che sia disposta la vendita o l’assegnazione a norma degli articoli 530, 552 e 569, il debitore può chiedere di sostituire alle cose o ai crediti pignorati una somma di denaro pari, oltre alle spese di esecuzione, all’importo dovuto al creditore pignorante e ai creditori intervenuti, comprensivo del capitale, degli interessi e delle spese. |
2. Unitamente all’istanza deve essere depositata in cancelleria, a pena di inammissibilità, una somma non inferiore ad UN QUINTO dell’importo del credito per cui è stato eseguito il pignoramento e dei crediti dei creditori intervenuti indicati nei rispettivi atti di intervento, dedotti i versamenti effettuati di cui deve essere data prova documentale. La somma è depositata dal cancelliere presso un istituto di credito indicato dal giudice. | 2. Unitamente all’istanza deve essere depositata in cancelleria, a pena di inammissibilità, una somma non inferiore a UN SESTO dell’importo del credito per cui è stato eseguito il pignoramento e dei crediti dei creditori intervenuti indicati nei rispettivi atti di intervento, dedotti i versamenti effettuati di cui deve essere data prova documentale. La somma è depositata dal cancelliere presso un istituto di credito indicato dal giudice. |
3. La somma da sostituire al bene pignorato è determinata con ordinanza dal giudice dell’esecuzione, sentite le parti in udienza non oltre trenta giorni dal deposito dell’istanza di conversione. | 3. La somma da sostituire al bene pignorato è determinata con ordinanza dal giudice dell’esecuzione, sentite le parti in udienza non oltre trenta giorni dal deposito dell’istanza di conversione. |
4. Quando le cose pignorate siano costituite da beni immobili o cose mobili, il giudice con la stessa ordinanza può disporre, se ricorrono giustificati motivi, che il debitore versi con rateizzazioni mensili entro il termine massimo di TRENTASEI MESI la somma determinata a norma del terzo comma, maggiorata degli interessi scalari al tasso convenzionale pattuito ovvero, in difetto, al tasso legale. Ogni sei mesi il giudice provvede, a norma dell’articolo 510, al pagamento al creditore pignorante o alla distribuzione tra i creditori delle somme versate dal debitore. | 4. Quando le cose pignorate siano costituite da beni immobili o cose mobili, il giudice con la stessa ordinanza può disporre, se ricorrono giustificati motivi, che il debitore versi con rateizzazioni mensili entro il termine massimo di QUARANTOTTO MESI la somma determinata a norma del terzo comma, maggiorata degli interessi scalari al tasso convenzionale pattuito ovvero, in difetto, al tasso legale. Ogni sei mesi il giudice provvede, a norma dell’articolo 510, al pagamento al creditore pignorante o alla distribuzione tra i creditori delle somme versate dal debitore. |
5. Qualora il debitore ometta il versamento dell’importo determinato dal giudice ai sensi del terzo comma, ovvero ometta o ritardi di oltre 15 GIORNI il versamento anche di una sola delle rate previste nel quarto comma, le somme versate formano parte dei beni pignorati. Il giudice dell’esecuzione, su richiesta del creditore procedente o creditore intervenuto munito di titolo esecutivo, dispone senza indugio la vendita di questi ultimi. | 5. Qualora il debitore ometta il versamento dell’importo determinato dal giudice ai sensi del terzo comma, ovvero ometta o ritardi di oltre TRENTA GIORNI il versamento anche di una sola delle rate previste nel quarto comma, le somme versate formano parte dei beni pignorati. Il giudice dell’esecuzione, su richiesta del creditore procedente o creditore intervenuto munito di titolo esecutivo, dispone senza indugio la vendita di questi ultimi. |
6. Con l’ordinanza che ammette la sostituzione, il giudice, quando le cose pignorate siano costituite da beni immobili o cose mobili, dispone che le cose pignorate siano liberate dal pignoramento con il versamento dell’intera somma. | 6. Con l’ordinanza che ammette la sostituzione, il giudice, quando le cose pignorate siano costituite da beni immobili o cose mobili, dispone che le cose pignorate siano liberate dal pignoramento con il versamento dell’intera somma. |
7. L’istanza può essere avanzata una sola volta a pena di inammissibilità | 7. L’istanza può essere avanzata una sola volta a pena di inammissibilità. |
Il D.L. 14 dicembre 2018, n. 135 ha disposto (con l’art. 4, comma 4) che “Le disposizioni introdotte con il presente articolo non si applicano alle esecuzioni iniziate anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”.
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