Nella determinazione delle somme dovute per la conversione del pignoramento si deve tener conto anche dei creditori intervenuti successivamente all’istanza presentata dal debitore, e fino alla udienza in cui il giudice dell’esecuzione determina con ordinanza, di cui all’art. 495 c.p.c., comma 3, la somma dovuta.
Questo il principio ribadito dalla Corte di Cassazione, VI sez. civ., Pres. Frasca – Rel. D’Arrigo, con l’ordinanza n. 411 del 13.01.2020.
Nel caso in esame, un debitore esecutato aveva fatto richiesta di conversione del pignoramento ex art. 495 c.p.c.; il giudice dell’esecuzione aveva fissato l’udienza per provvedere sull’istanza, mentre nelle more, nel processo esecutivo era intervenuta anche un’altra società. Il giudice dell’esecuzione, nel determinare le somme dovute per la conversione del pignoramento, aveva tenuto in conto anche il credito di quest’ultima.
Contro l’ordinanza il debitore esecutato proponeva opposizione, sostenendo che l’intervento fosse tardivo o comunque dovesse considerarsi irrilevante ai fini della istanza di conversione. Il giudice dell’esecuzione rigettava l’istanza di sospensione e disponeva per la prosecuzione del giudizio; il debitore introduceva nel merito il giudizio di opposizione agli atti esecutivi, a conclusione del quale il Tribunale rigettava l’opposizione.
Il debitore esecutato ha presentato ricorso in Cassazione, che lo ha rigettato, ritenendo che il giudice debba tener conto nella determinazione delle somme dovute per la conversione del pignoramento, qualora altri creditori siano intervenuti nella procedura successivamente all’istanza.
Infatti, per la Suprema Corte, in questo modo si soddisfa il principio della par condicio creditorum. Secondo i giudici, infatti, l’ordinamento non ritiene affatto di favorire il debitore nella possibilità di liberare propri beni dal vincolo del pignoramento pagando solo parte dei creditori intervenuti nel processo esecutivo. In questo senso, la conversione del pignoramento, quale strumento integralmente satisfattivo delle ragioni dei creditori, non può non tener conto del credito per il quale è stato fatto atto di intervento in data anteriore a quella in cui il giudice dell’esecuzione, provvedendo su l’istanza, determina l’ammontare complessivo delle somme occorrenti per la piena estinzione di tutti i crediti.
Per la Corte, l’intervento nel processo esecutivo effettuato in data successiva all’istanza di conversione del pignoramento, ma anteriormente all’udienza fissata per provvedere su di essa, non incide ex post sull’ammissibilità della domanda. La commisurazione dell’importo che, a titolo cauzionale, deve accompagnare l’istanza di conversione del pignoramento va rapportata all’ammontare dei crediti insinuati nella procedura esecutiva alla data di presentazione dell’istanza medesima, mentre di quelli successivamente intervenuti dovrà tenere conto nell’ordinanza con la quale il giudice dell’esecuzione determina la somma da sostituire al bene pignorato ai sensi dell’art. 495, terzo comma, c.p.c.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
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Articolo Giuridico | Il Mattino, Legalmente | 24.03.2019
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/conversione-del-pignoramento-il-legislatore-rende-piu-conveniente-la-rateizzazione
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