In materia di fideiussioni, qualora il garante abbia richiesto il finanziamento unitamente alla società debitrice e abbia sottoscritto quale coobbligato e non fideiussore, l’obbligazione è da intendersi solidale ex art. 1292 cc.
Infatti, la contitolarità ab initio del debito contraddistingue la co-obbligazione differenziandola dalla fideiussione.
Pertanto, qualora il sedicente fideiussore abbia proposto opposizione per decreto ingiuntivo invocando la decadenza ex art. 1957 cc, la stessa non sarà applicabile in quanto relativa alle fideiussioni.
In materia di fideiussioni, qualora il garante abbia richiesto il finanziamento unitamente alla società debitrice e abbia sottoscritto quale coobbligato e non fideiussore, l’obbligazione è da intendersi solidale ex art. 1292 cc. Infatti, la contitolarità ab initio del debito contraddistingue la co-obbligazione differenziandola dalla fideiussione. Pertanto, qualora il sedicente fideiussore abbia proposto opposizione per decreto ingiuntivo invocando la decadenza ex art. 1957 cc, la stessa non sarà applicabile in quanto relativa alle fideiussioni.
Questo è il principio espresso dal Tribunale di Milano, Giudice Rossella Filippi, con la sentenza n. 7960 del 11 settembre 2024.
Accadeva che il fideiussore, che aveva garantito un rapporto di finanziamento sottoscritto da una società, proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso su ricorso della Banca, la quale agiva per ottenere il pagamento di euro 5.475,75 in virtù del suddetto contratto.
L’opponente, in particolare, eccepiva la decadenza della Banca dall’azione, deducendo di non essere parte del contratto in quanto non era un co-richiedente e non era beneficiaria degli importi erogati; affermava che non essendo coobbligata in via solidale con la società debitrice, la fattispecie rientrava nell’ambito della prestazione di mera garanzia/fideiussione, con conseguente applicazione dell’art. 1957 cc e che l’opposto non si era attivato nel termine di sei mesi dalla scadenza per il recupero, decadendo dal diritto di pretendere l’adempimento..
Il Giudice affermava che tale rilievo era infondato, in quanto da un’analisi testuale del contratto emergeva che il fideiussore aveva richiesto il finanziamento insieme alla debitrice, prestando la propria sottoscrizione.
Ciò comportava l’impossibilità di applicare la decadenza ex art.1957 cc, in quanto il garante era da considerarsi quale coobbligato in solido con la società debitrice ai sensi dell’art. 1292 cc.
Sulla base di queste considerazioni, il Tribunale rigettava l’opposizione al decreto ingiuntivo, confermava il provvedimento opposto, condannando il coobbligato al pagamento delle spese di lite.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
LA GARANZIA NON HA UN TERMINE DI DECADENZA
Sentenza | Corte di Appello di Ancona, Pres. Gianfelice – Rel. Damiani | 03.07.2024 | n.1039
FIDEIUSSIONI-ANTITRUST: VALIDA LA DEROGA ALLE DISPOSIZIONI EX ART. 1957 CC
TALE CLAUSOLA È DA SEMPRE CONSIDERATA UN VEICOLO PER IL MIGLIORE FUNZIONAMENTO DEL CREDITO IN QUANTO CONSENTE UNA MAGGIORE TOLLERANZA
Sentenza | Tribunale di Napoli, Pres. Graziano – Rel. Fucito | 17.10.2023 | n.9489
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