In un giudizio fra due genitori separati, il Giudice del Tribunale di Verona, dott. Francesco Bartolotti, ha invitato le parti, considerato il periodo di emergenza sanitaria conseguente alla pandemia da COVID-19, a valutare di avvalersi della facoltà di rinunciare alla comparizione personale dei difensori alla udienza di precisazione delle conclusioni, provvedendo a depositare fino al giorno antecedente, in vista della udienza medesima, foglio di precisazione delle conclusioni in via telematica; in tal caso la causa sarà rimessa al Collegio per la decisione, previa assegnazione dei termini dell’art. 190 c.p.c. a decorrere dal giorno della udienza fissata per la precisazione delle conclusioni, come se la udienza si fosse ivi effettivamente svolta alla presenza dei difensori.
Il d.l. 8 marzo 2020 n. 11 art. 2 comma secondo lettera h) prevede infatti lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice.
Nel caso di specie, però, l’udienza di precisazione delle conclusioni è stata fissata per il 24 settembre 2020, quindi oltre il termine del 30 giugno 2020, attualmente previsto dal d.l. 17 marzo 2020, n 18 (decreto “Cura Italia”) per la celebrazione delle udienze figurate e/o telematiche.
Di seguito la parte del P.Q.M. disposto dal Giudicante sull’udienza figurata (l’intero provvedimento scaricabile dall’allegato):
FISSA per la precisazione delle conclusioni l’udienza del giorno giovedì 24 settembre 2020 ore 11.15.
INVITA le parti a valutare se avvalersi della facoltà di rinunciare alla comparizione personale dei difensori alla udienza di precisazione delle conclusioni, provvedendo a depositare fino al giorno antecedente, in vista della udienza medesima, foglio di precisazione delle conclusioni in via telematica; in tal caso la causa sarà rimessa al Collegio per la decisione, previa assegnazione dei termini dell’art. 190 c.p.c. a decorrere dal giorno della udienza fissata per la precisazione delle conclusioni, come se la udienza si fosse ivi effettivamente svolta alla presenza dei difensori.
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