Il decreto legge “Cura Italia”, varato ieri dal Consiglio dei ministri, contiene importanti novità in materia di giustizia. Innanzitutto la sospensione delle udienze, che sarebbe scaduta il prossimo 22 marzo, è stata prorogata fino al 15 aprile. Pertanto, vengono rinviate a dopo questa data tutte le civili, penali ed amministrative su tutto il territorio nazionale e viene disposta la sospensione dei termini processuali nei relativi procedimenti.
In questo periodo le udienze fissate sono rinviate d’ufficio, ed è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto. Si chiarisce così che si tratta di una sospensione amplissima e generale, che in materia civile comprende l’opposizione al decreto ingiuntivo, l’impugnazione, la costituzione e tutti i termini endoprocedimentali, inclusi quelli calcolati a ritroso che saranno recuperati, in caso di scadenza nel periodo di sospensione, mediante il rinvio della successiva udienza.
La relazione illustrativa al decreto-legge evidenzia che, con riferimento al precedente D.L., erano sorti dubbi interpretativi e prassi applicative “sostanzialmente elusive” o comunque “non adeguatamente sensibili rispetto all’evidente dato teleologico della norma” che invece “dilata la sospensione oltre i confini della pendenza del procedimento”.
Le eccezioni sono le stesse già indicate nell’art. 2 lettera g del precedente decreto legge. Il rinvio non si adotta – come era stato già previsto nel d.l. 8 marzo n. 11, nelle cause di competenza del tribunale per i minorenni relative alle dichiarazioni di adottabilità, ai minori stranieri non accompagnati, ai minori allontanati dalla famiglia e alle situazioni di grave pregiudizio. Idem per i procedimenti di convalida dell’arresto o del fermo, e per quelli che presentano carattere di urgenza, per la necessità di assumere prove indifferibili, nei casi di cui all’articolo 392 del codice di procedura penale. La dichiarazione di urgenza è fatta dal giudice o dal presidente del collegio, su richiesta di parte, con provvedimento motivato e non impugnabile.
Per lo stesso periodo, quindi sempre fino al 15 aprile, vengono sospesi anche il decorso della prescrizione e quello dei termini di durata massima delle misure cautelari. Sempre nell’ottica di un efficace contrasto al contagio da Coronavirus, è stato dato via libera ad eseguire esclusivamente per via telematica le notificazioni e le comunicazioni in ambito penale: tutti gli uffici giudiziari potranno accedere al sistema di notificazioni e comunicazioni telematiche penali per realizzare gli adempimenti. Per gestire il prevedibile notevole carico di lavoro delle cancellerie, incaricate di effettuare tutte le comunicazioni o le notificazioni dei provvedimenti di rinvio delle udienze, si dispone una generale domiciliazione presso l’avvocato di fiducia dell’imputato e di tutte le parti private.
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