Segnalazione e massima a cura dell’Avv. Pierfrancesco Marasciulo del Foro di Bari
In considerazione sia della eccezionalità del contesto venutosi a creare a seguito dell’emergenza epidemiologica “Coronavirus”, sia della valutazione di convenienza economica gestoria, il Giudice può accogliere la richiesta, formulata dall’utilizzatore di un immobile pignorato, di ridurre il corrispettivo per il contratto di precario utilizzo.
Questo il principio espresso dal Tribunale di Bari, Giudice Chiara Cutolo, con l’ordinanza del 9 maggio 2020.
La conduttrice di un immobile pignorato ha proposto la temporanea riduzione del corrispettivo previsto nel contratto precario nella misura del 60% per i canoni di marzo e aprile 2020 e nella misura del 50% per i canoni da maggio a luglio 2020, riservandosi di beneficiare della normativa in materia di credito di imposta con riguardo al contratto di locazione. L’immobile pignorato è occupato per una parte in forza di contratto di locazione opponibile alla procedura e per altra parte in forza di contratto di precario utilizzo risolutivamente condizionato alla vendita, così come autorizzato dal G.E.
Il Giudice ha ritenuto che la proposta formulata, in considerazione della peculiarità del momento storico ed economico, della specifica situazione commerciale del conduttore e della limitata ripresa delle attività nazionali, sia meritevole di accoglimento, pure rintracciandosi utile ausilio ermeneutico non solo nell’art. 91 d.l. n. 18/2020, conv. nella legge n. 27/2020, ma anche, per eadem ratto, nell’art. 103, co. 6, d.l. Cura Italia.
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