Il Decreto Legge 8 marzo 2020, n. 11, pubblicato ed entrato in vigore nella stessa data, prevede le “Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell’attività giudiziaria”.
Il d.l. prevede importanti misure per garantire che, anche nell’ambito dell’attività giudiziaria, addetti ai lavori e utenti siano tutelati, considerato l’evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia e dell’incremento dei casi e dei decessi notificati all’Organizzazione mondiale della sanità.
È introdotto, con efficacia immediata, un “periodo cuscinetto”, intercorrente da lunedì 9 marzo a domenica 22 marzo 2020, in cui si fa ricorso all’utilizzo eccezionale del regime di sospensione feriale. In tale forbice temporale, salve le eccezioni previste dallo stesso d.l., sono rinviate d’ufficio, a data successiva al 22 marzo, le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari d’Italia e sono sospesi i termini per il compimento di ogni atto dei procedimenti rinviati. Resta da capire se la sospensione dei termini processuali si riferisca al compimento di tutti gli atti relativi ai procedimenti le cui udienze ricadono in questo arco di tempo ovvero a tutti i procedimenti. Ovviamente, se il decorso del termine ha inizio durante il periodo di sospensione, l’inizio è differito alla fine di questo periodo.
Le eccezioni
Diverse le eccezioni alla regola del rinvio d’ufficio delle udienze, che saranno normalmente tenute nei seguenti casi:
in ambito civile:
– nelle cause di competenza del tribunale per i minorenni relative alle dichiarazioni di adottabilità, ai minori stranieri non accompagnati, ai minori allontanati dalla famiglia ed alle situazioni di grave pregiudizio; nelle cause relative ad alimenti o ad obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità; – nei procedimenti cautelari aventi ad oggetto la tutela di diritti fondamentali della persona;
– nei procedimenti per l’adozione di provvedimenti in materia di tutela, di amministrazione di sostegno, di interdizione, di inabilitazione nei soli casi in cui viene dedotta una motivata situazione di indifferibilità incompatibile anche con l’adozione di provvedimenti provvisori, e sempre che l’esame diretto della persona del beneficiario, dell’interdicendo e dell’inabilitando non risulti incompatibile con le sue condizioni di età e salute;
– nei procedimenti di cui all’art. 35 della l. 23 dicembre 1978, n. 833 e all’articolo 12 della l. 22 maggio 1978, n. 194;
– nei procedimenti per l’adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari;
– nei procedimenti di convalida dell’espulsione, allontanamento e trattenimento di cittadini di paesi terzi e dell’UE;
– nei procedimenti di cui all’articolo 283, 351 e 373 del c.p.c. e, in genere, in tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti. In quest’ultimo caso, la dichiarazione di urgenza è fatta dal capo dell’ufficio giudiziario o dal suo delegato in calce alla citazione o al ricorso, con decreto non impugnabile e, per le cause già iniziate, con provvedimento del giudice istruttore o del presidente del collegio, egualmente non impugnabile;
in ambito penale:
– udienze di convalida dell’arresto o del fermo, udienze dei procedimenti nei quali nel periodo di sospensione scadono i termini di cui all’articolo 304 del codice di procedura penale, udienze nei procedimenti in cui sono state richieste o applicate misure di sicurezza detentive e, quando i detenuti, gli imputati, i proposti o i loro difensori espressamente richiedono che si proceda;
– udienze nei procedimenti che presentano carattere di urgenza, per la necessità di assumere prove indifferibili, nei casi di cui all’articolo 392 del codice di procedura penale. La dichiarazione di urgenza è fatta dal giudice o dal presidente del collegio, su richiesta di parte, con provvedimento motivato e non impugnabile.
Riorganizzazione uffici giudiziari fino al 31 maggio
Per contenere l’emergenza sanitaria il decreto prevede che dal 23 marzo fino al 31 maggio 2020, nei procedimenti civili, penali, tributari e militari, i capi degli uffici giudiziari, sentiti l’autorità sanitaria regionale e il Consiglio dell’Ordine degli avvocati, adottino le misure organizzative, anche relative alla trattazione degli affari giudiziari, necessarie a consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie adottate con i provvedimenti normativi e attuativi di contrasto alla diffusione del COVID-19, al fine di evitare assembramenti all’interno dell’ufficio giudiziario e contatti ravvicinati tra le persone.
In particolare, la riorganizzazione degli uffici giudiziari può avvenire mediante:
– la limitazione dell’accesso del pubblico agli uffici giudiziari, garantendo comunque l’accesso alle persone che debbono svolgervi attività urgenti;
– la limitazione dell’orario di apertura al pubblico degli uffici;
– la regolamentazione dell’accesso ai servizi, previa prenotazione, anche tramite mezzi di comunicazione telefonica o telematica, curando che la convocazione degli utenti sia scaglionata per orari fissi, nonché l’adozione di ogni misura ritenuta necessaria per evitare forme di assembramento;
– l’adozione di linee guida vincolanti per la fissazione e la trattazione delle udienze;
– la celebrazione a porte chiuse di tutte delle udienze;
– la previsione dello svolgimento delle udienze che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti mediante collegamenti da remoto, con modalità che garantiscano il contraddittorio e l’effettiva partecipazione delle parti.
Fino al 31 maggio 2020, si prevede la partecipazione a qualsiasi udienza delle persone detenute, internate o in stato di custodia cautelare mediante videoconferenze o con collegamenti da remoto.
Giustizia amministrativa e contabile
Il D.L. n. 11/2020 prevede espressamente che le restrizioni delle attività giudiziarie, riguardanti la sospensione dei termini processuali e il rinvio d’ufficio delle udienze, si applichino anche nell’ambito della giustizia amministrativa e giustizia contabile dalla data di entrata in vigore del decreto fino al 22 marzo 2020.
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