E’ prolungata dal 30 aprile al 31 agosto la sospensione per le imprese dei titoli di credito come vaglia o assegni bancari e postali per le aziende che ne avranno bisogno. Lo prevede un emendamento al Decreto Liquidità, che è stato approvato dalle Commissioni Attività produttive e Finanze della Camera. L’emendamento prevede che i termini di scadenza ricadenti o decorrenti dall’inizio del lockdown vengano postposti al 31 agosto 2020. Ora si attende l’ok dal Parlamento. La sospensione opera a favore “dei debitori e obbligati anche in via di regresso o di garanzia, salva la facoltà degli stessi di rinunciarvi espressamente”. Inoltre i protesti levati dal 9 marzo 2020 fino al 31 agosto non sono trasmessi dai pubblici ufficiali alle Camere di Commercio; ove già pubblicati le Camere di commercio provvedono d’ufficio alla loro cancellazione.
L’articolo 11 del decreto in esame dispone per tutto il territorio nazionale la sospensione dei termini di scadenza, relativi a vaglia cambiari, a cambiali e ad ogni altro titolo di credito emessi prima della data di entrata in vigore del decreto o atto avente forza esecutiva a quella stessa data. Il testo originario del decreto si riferisce ai termini di scadenza ricadenti o che iniziano a decorrere nel periodo compreso tra il 9 marzo 2020 e il 30 aprile 2020. Per effetto dell’emendamento approvato si allunga il periodo di riferimento e il termine finale diventa il 31 agosto 2020. La sospensione opera a favore dei debitori e obbligati anche in via di regresso o di garanzia, salva la facoltà degli stessi di rinunciarvi espressamente: altrimenti detto, chi vuole può pagare la cambiale, l’assegno o altro titolo.
Il decreto, quindi, sospende la trasmissione alle camere di commercio, da parte dei pubblici ufficiali, dei protesti e delle constatazioni equivalenti, levati dal 9 marzo 2020 fino al 31 agosto 2020. Qualora fossero stati già pubblicati, le camere di commercio devono provvedere d’ufficio alla cancellazione.
Con riguardo agli assegni bancari e postali, il decreto legge dispone la sospensione del termine di presentazione al pagamento del titolo a favore del beneficiario. Ciò non impedisce ai beneficiari di presentare il titolo al pagamento in pendenza della sospensione: il titolo continua a essere pagabile dal trattario nel giorno di presentazione qualora vi siano i fondi disponibili sul conto del traente; tuttavia, nell’ipotesi di difetto di provvista, varrà anche per il traente la sospensione della presentazione, con conseguente temporanea inapplicabilità del protesto e della disciplina sanzionatoria dell’assegno.
AGGIORNAMENTO
La legge 5 giugno 2020, n. 40, di conversione del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 (c.d. “Decreto liquidità”), modificando l’art. 11, ha disposto la proroga fino al 31 agosto 2020 dei termini di scadenza relativi a vaglia cambiari, cambiali e altri titoli di credito emessi prima del 9 aprile 2020, nonché di “ogni altro atto avente efficacia esecutiva”.
Tale sospensione era stata originariamente stabilita fino al 9 aprile 2020. È stato prorogato al 31 agosto 2020 anche il termine fino al quale non vengono levati i protesti.
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