In una causa relativa ad un contratto preliminare di compravendita di un immobile, il Giudice del Tribunale di Verona, dott. Francesco Bartolotti, ha previsto, qualora lo ritengano le parti, di procedere all’udienza figurata per fronteggiare l’emergenza sanitaria conseguente alla pandemia da COVID – 19, introdotta dal d.l. 8 marzo 2020 n. 11 art. 2 comma secondo lettera h). La norma prevede lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice.
Nel caso di specie, però, l’udienza di precisazione delle conclusioni è stata fissata per il 15 ottobre 2020, quindi oltre il termine del 30 giugno 2020, attualmente previsto dal d.l. 17 marzo 2020, n 18 (decreto “Cura Italia”).
Di seguito la parte del P.Q.M. disposto dal Giudicante sull’udienza figuata (l’intero provvedimento scaricabile dall’allegato):
RINVIA per il caso di mancata accettazione della proposta conciliativa, all’udienza del giorno 15 ottobre 2020 ore 12.00. A detta udienza le parti potranno precisare le conclusioni e la causa sarà trattenuta in decisione con assegnazione dei termini stabiliti dall’art. 190 c.p.c., ove richiesti.
INFORMA le parti che, tenuto conto delle prescrizioni adottate dal DL 8 marzo 2020 n. 11 art. 2 comma secondo lettera h) al fine di fronteggiare l’emergenza sanitaria conseguente alla pandemia da COVID – 19, in vista della udienza potranno, qualora ritengano di procedere in tal senso, depositare nota scritta con la precisazione delle rispettive conclusioni e la eventuale richiesta di termini ex art. 190 c.p.c. con la rinuncia a comparire in udienza; in tal caso sarà cura del giudice provvedere a trattenere direttamente la causa in decisione, assegnando i termini dell’art. 190 c.p.c. come se l’udienza si fosse celebrata alla presenza dei difensori delle parti al giorno 15 ottobre 2020.
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