L’art. 83 del d.l. 18/2020 ha dettato disposizioni urgenti per contenerne gli effetti negativi derivanti dal Coronavirus sullo svolgimento delle attività giudiziarie civili e penali. Tra queste, il rinvio delle udienze e la sospensione dei termini processuali dal 9 marzo al 15 aprile 2020. Lo stesso decreto ha previsto alcune eccezioni riguardanti alcune cause particolarmente urgenti e indicate nel testo. Recentemente, è intervenuto anche il Consiglio Superiore della Magistratura a dettare delle linee guida ai giudici. In primis, per quanto riguarda i procedimenti civili, è stato raccomandato di disporre i rinvii delle udienze civili con provvedimenti telematici e non cartacei. Per i procedimenti penali, si suggerisce di ricorrere a modalità di rinvio fuori udienza, in quanto compatibili con la necessità di contenere l’aggravio degli adempimenti processuali e, al contempo, il rischio di contagio. In entrambi i casi, il suggerimento fornito dal CSM è quello di valutare l’opportunità di rinviare le udienze a date successive al 30 giugno 2020 (salvo comprovate ragioni di urgenza), onde evitare ulteriori rinvii nel medesimo procedimento con aggravio di lavoro anche per i ridotti presidi di cancelleria. In realtà, la previsione del rinvio delle udienze a data successiva al 30 giugno 2020 nei procedimenti civili e penali è già contemplata dal D.L. Cura Italia (ferme le eccezioni indicate all’art. 83, comma 3 del medesimo decreto) tra quelle che i capi degli uffici giudiziari potranno adottare, in particolare, nel periodo compreso tra il 16 aprile e il 30 giugno.
Udienze da remoto
Nelle udienze civili che non possono essere differite ai sensi dell’art. 83, comma 3, del D.L. n. 18/2020 e che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti, il CSM suggerisce di promuovere lo svolgimento mediante collegamenti da remoto, tramite gli applicativi messi a disposizione dalla DGSIA (Skype for business o Microsoft Teams) e attraverso udienze a trattazione scritta.
CSM ed il CNF hanno approvato due Protocolli per la disciplina unitaria delle udienze da remoto, sia civili che penali, per il periodo di emergenza da epidemia Covid-19, nelle due fasi individuate: quella in corso, fino al 15 aprile, e la seconda fase dal 15 aprile al 30 giugno 2020. I protocolli segnalano le modalità di rinvio fuori udienza e di svolgimento delle udienze civili e penali, nonché delle relative camere di consiglio, mediante collegamenti da remoto e incentivano la trasmissione degli atti urgenti per via telematica. Oltre a raccomandazioni sull’organizzazione dei servizi (predisposizione di turni per quelli indifferibili) e per gli uffici in particolare difficoltà, le linee guida – in vista della seconda fase di metà aprile – invitano i dirigenti a programmare tempestivamente l’attività, compresa la decisione dei rinvii di udienze, alla luce dell’esigenza prioritaria di contrasto del contagio.
Nello specifico, per quanto riguarda le udienze civili, sono state stabilite le modalità di invito e convocazione delle parti da svolgersi in videoconferenza e tramite trattazione scritta. Quanto a queste ultime, al fine di agevolare la trattazione dei procedimenti costituiti in parte da atti e documenti cartacei e in parte già in formato digitale, è richiesta la collaborazione degli avvocati per l’invio degli atti non attinti dal fascicolo telematico. L’adesione dell’avvocato a questa modalità è assolutamente volontaria, tenuto conto che potrebbe non avere la contestuale disponibilità degli atti e documenti richiesti.
Nel caso in cui si verificasse questa ipotesi, l’avvocato potrà farne comunicazione al giudice che ha fissato l’udienza, rappresentandogli la propria impossibilità di allegazione, e la causa sarà rinviata ad altra udienza. Il protocollo, vigente per il solo periodo dell’emergenza sanitaria, prevede inoltre la possibilità di comunicare al giudice che la causa può essere differita, perché manca il requisito dell’urgente trattazione.
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