Nei contratti di cessione del quinto dello stipendio stipulati prima del 2009, le spese per assicurazioni e garanzie non sono ricomprese, ai fini della verifica del superamento della soglia usura, in quanto derivano da obblighi di legge e sono espressamente escluse dalle Istruzioni della Banca d’Italia del 2006.
In tema di ripetizione delle spese collegate alla erogazione del credito in ragione della anticipata estinzione di un finanziamento, la sentenza della Corte di Giustizia UE dell’11 settembre 2019 (c.d. Lexitor) non è pertinente. Quella sentenza, emessa a seguito di giudizio pregiudiziale sulla interpretazione di una norma polacca, si limita ad osservare che al cliente, in caso di estinzione anticipata, spetta il rimborso delle spese collegate al finanziamento che siano non solo ricorrenti, ma altresì quelle fisse per evitare che il soggetto finanziatore possa riversare sulle spese fisse anche eventuali costi ricorrenti così da non recargli un ingiusto profitto, ma non appare attagliarsi al sistema normativo italiano che, rispetto a quello polacco, è certamente molto più garantista per il cliente avendo esattamente disciplinato i diritti restitutori in caso di estinzione anticipata, con l’art. 125 sexies TUB.
La normativa nazionale non fa alcun riferimento ai costi iniziali sostenuti dal cliente e la circostanza non appare né una dimenticanza né una eccessiva sproporzione a svantaggio del cliente. Gli unici costi che possono essere oggetto di domanda di rimborso, come peraltro recita l’art. 125 sexies TUB, sono quelli che non dovrà più sostenere avendo rimborsato anticipatamente il debito.
Questi i principi espressi dal Tribunale di Mantova, Giudice Giorgio Bertola, con l’ordinanza del 7 luglio 2020.
IL CASO
Un cliente ha adito il Giudice per sentir accertare l’usurarietà delle condizioni economiche applicate al rapporto di finanziamento mediante cessione del quinto intercorso con una banca, chiedendo la ripetizione di una serie di costi e spese sostenute per l’erogazione del mutuo, cd. costi “up-front”, in ragione della anticipata estinzione del finanziamento sulla base del tenore della decisione della Corte di Giustizia del 2019 (Sentenza “Lexitor”).
LA DECISIONE
Il Tribunale rigetta le domande del cliente, ritenendo il ricorso infondato sotto un duplice aspetto.
Quanto alla deduzione che il tasso applicato sarebbe usurario in considerazione della misura della commissione per estinzione anticipata, si rileva che tale commissione non si pone quale condizione economica propedeutica ad ottenere il finanziamento richiesto o ad ottenerlo alle condizioni promesse poiché la commissione per estinzione anticipata, oltre che esclusa dalla stessa Banca d’Italia, non è uno di quei costi che la parte deve sostenere per la erogazione del credito sicché essa è in ogni caso esplicitamente esclusa dalla L. 108/96. Sotto questo punto di vista, si afferma che i costi di assicurazione, nella verifica del superamento della soglia usura nei contratti di cessione del quinto dello stipendio stipulati prima del 2009, non vanno tenuti in considerazione poiché obbligatori ed esclusi dalle istruzioni della Banca d’Italia del 2006.
Quanto alla domanda di ripetizione delle spese collegate alla erogazione del credito in ragione della anticipata estinzione del finanziamento, il Giudice ritiene pertinente la sentenza resa dalla Corte di Giustizia l’11 settembre 2019 nel caso “Lexitor”. In primis, nel caso di specie la normativa nazionale neppure può essere applicata perché il contratto di finanziamento è stato sottoscritto prima della entrata in vigore (nel 2010) della modifica al TUB nell’art. 125 sexies. E poi tale disposizione normativa non fa alcun riferimento ai costi iniziali sostenuti dal cliente, ma le uniche spese che possono essere oggetto di domanda di rimborso, ex art. 126 sexies TUB, sono quelle che il cliente non dovrà più sostenere avendo rimborsato anticipatamente il debito. Fra le spese “recurring” il Giudice fa riferimento a interessi e spese collegate per esempio all’incasso della rata piuttosto che la quota parte della polizza assicurativa eventualmente sottoscritta per la parte di tempo di cui non si è goduto.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
CASO “LEXITOR”: la pronuncia della CGUE non è pertinente nel contenzioso nazionale
Il legislatore italiano ha esattamente disciplinato i diritti restitutori in caso di estinzione anticipata, con l’art. 125 sexies TUB
Ordinanza | Tribunale di Mantova, Giudice Giorgio Bertola | 30.06.2020
I PRINCIPI “LEXITOR” NON HANNO PORTATA RETROATTIVA NÉ EFFICACIA ORIZZONTALE
Il Tribunale di Torino respinge l’inibitoria di un’associazione dei consumatori
Ordinanza | Tribunale di Torino, Giudice Edoardo Di Capua | 29.06.2020
ESTINZIONE ANTICIPATA-CDQ: “spese di amministrazione” escluse dal rimborso
Restituzione limitata agli oneri “recurring”. L’evoluzione della disciplina di settore non sposta i termini della questione
Sentenza | Giudice di Pace di Napoli, Avv. Giulia Palomba | 19.05.2020 | n.19925
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