“[…] nel caso in cui il differimento della prima udienza di comparizione da parte del giudice istruttore, ai sensi dell’art. 168 bis c.p.c., comma 5, intervenga dopo che sia già scaduto il termine di cui all’art. 166 c.p.c., per la costituzione del convenuto, il differimento stesso non determina la rimessione in termini del convenuto ai fini della sua tempestiva costituzione e, di conseguenza, restano ferme le decadenze già maturate a suo carico, ai sensi dell’art. 167 c.p.c.“
Questo il principio espresso dalla Corte di Cassazione, Pres. Frasca – Rel. Tatangelo, con la sentenza n. 2394 del 3 febbraio 2020.
Nel caso in esame accadeva che la ricorrente impugnava l’ordinanza con cui la Corte competente aveva disatteso l’eccezione di estinzione proposta dalla medesima, del giudizio di opposizione.
Ottenuto il decreto ingiuntivo veniva proposta opposizione e, nella data fissata per la comparizione, l’opposta non compariva. Lo stesso giorno, l’udienza veniva rinviata ad altra data per la prima comparizione delle parti.
Il giorno della nuova udienza, per l’opposta si costituiva un avvocato diverso rispetto a quello cui era stata notificata l’opposizione; il legale eccepiva l’estinzione del giudizio, sostenendo che era stata comunicata formalmente alla controparte la cancellazione dall’albo del precedente legale e che il processo, automaticamente interrotto ai sensi degli artt. 299 e 301 c.p.c., non era stato tempestivamente riassunto, nel termine previsto dall’art. 305 c.p.c.
La Corte d’Appello disattendeva l’eccezione di estinzione, rilevando che, poiché la cancellazione dall’albo professionale del difensore della parte opposta si era verificata prima della sua costituzione nel giudizio di opposizione, non aveva alcun rilievo.
Veniva proposto ricorso per Cassazione basato su due motivi.
Gli Ermellini, dopo averli esaminati, ritenevano che si fosse configurata l’estinzione del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo per la sua mancata tempestiva riassunzione.
Infatti, chiarivano che ai fini della decorrenza del termine per la riassunzione del processo, ai sensi dell’art. 305 c.p.c., la comunicazione trasmessa dall’opponente non risultava idonea a determinare la conoscenza legale dell’evento interruttivo e quindi a far decorrere il termine per la riassunzione del processo a carico dell’opponente.
Veniva chiarito che, l’interruzione prima della costituzione in giudizio della parte si può determinare esclusivamente nel caso in cui l’evento che colpisce il difensore della stessa si verifichi durante il decorso dei termini perché tale costituzione avvenga tempestivamente, non valendo tale fatto come interruttivo, quando i termini sono scaduti e la parte non si sia ancora costituita.
Nella vicenda di specie, la cancellazione dall’albo del legale della parte opposta è avvenuta successivamente alla data fissata per l’udienza di prima comparizione, rinviata poi d’ufficio.
In relazione allo spostamento del termine per la costituzione del convenuto, esso si verifica, secondo il regime previsto dell’art. 168 bis c.p.c., comma 5 e non nell’ipotesi di cui del medesimo art. 168 bis c.p.c., comma 4, che contempla il caso di differimento dell’udienza perché il giudice istruttore in quella data non tiene udienza.
Pertanto, a conferma della determinazione raggiunta dalla Corte d’Appello, la Cassazione rigettava il gravame.
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