La costituzione del fondo patrimoniale di cui all’art. 167 c.c. è soggetta alle disposizioni dell’art. 162 c.c., circa le forme delle convenzioni matrimoniali, ivi inclusa quella del quarto comma, che ne condiziona l’opponibilità ai terzi all’annotazione del relativo contratto a margine dell’atto di matrimonio, mentre la trascrizione del vincolo per gli immobili, ai sensi dell’art. 2647 c.c., resta degradata a mera pubblicità-notizia e non sopperisce al difetto di annotazione nei registri dello stato civile, che non ammette deroghe o equipollenti, restando irrilevante la conoscenza che i terzi abbiano acquisito altrimenti della costituzione del fondo. Ne consegue che, in mancanza di annotazione del fondo patrimoniale a margine dell’atto di matrimonio, il fondo medesimo non è opponibile ai creditori che abbiano iscritto ipoteca sui beni del fondo essendo irrilevante la trascrizione del fondo nei registri della conservatoria dei beni immobili.
IL COMMENTO
La sentenza in esame affronta il problema della qualificazione del fondo patrimoniale come convenzione matrimoniale ai fini della applicabilità della disposizione di cui all’art. 162 cc comma 4 ed in caso positivo se l’opponibilità ai terzi dell’atto di costituzione del fondo patrimoniale – avente ad oggetto beni immobili – sia subordinata all’annotazione a margine dell’atto di matrimonio a prescindere dalla trascrizione del medesimo atto imposta dall’art. 2647 c.c..,.
La Corte conferma l’orientamento già consolidato secondo cui il fondo patrimoniale è una convenzione matrimoniale e che la forma di pubblicità volta a rendere opponibile il vincolo ai terzi è l’annotazione a margine del certificato di matrimonio della data del contratto, del notaio rogante e delle generalità dei contraenti che hanno partecipato alla costituzione del fondo patrimoniale, degradando la trascrizione nei Registri Immobiliari a semplice pubblicità notizia.
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