In sede di conversione del decreto legge “Cura Italia” (decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, conv. In legge 24 aprile 2020 n. 27), il legislatore ha introdotto una misura decisamente impattante sul sistema delle esecuzioni: la sospensione delle procedure esecutive immobiliari sull’abitazione principale del debitore.
Il Testo dell’art. 54 ter recita:
“Sospensione delle procedure esecutive sulla prima casa
- Al fine di contenere gli effetti negativi dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, in tutto il territorio nazionale è sospesa, per la durata di sei mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ogni procedura esecutiva per il pignoramento immobiliare, di cui all’articolo 555 del codice di procedura civile, che abbia ad oggetto l’abitazione principale del debitore”.
La genericità del testo normativo e la mancanza di indicazioni precise nei lavori parlamentari ha subito sollevato una serie di dubbi applicativi.
Una prima risposta ad alcuni interrogativi formulati dagli operatori proviene dal Tribunale di Bologna, in persona del giudice dell’esecuzione dott. Maurizio Aztori, che in data 2 maggio 2020 ha diramato una circolare evidenziando le linee generali per l’attività processuale relativa alle procedure coinvolte nell’applicazione dell’art. 54 ter.
Sicché per esaminare le soluzioni applicative del tribunale emiliano si può immaginare che il testo della circolare sia formulato proprio in termini di risposta ad alcuni quesiti ideali.
La sospensione si applica alle divisioni endoesecutive?
“1) La norma suindicata NON è applicabile a tutte le procedure di divisione endoesecutive. In questo caso infatti, il giudizio di divisione ha vita autonoma e la procedura esecutiva è già sospesa. E’ tanto vero questo che la liberazione degli immobili non è attuata dal custode nominato ex art. 560 cpc . , ma eventualmente dalla parte, o dall’assegnatario ex art. 720 cc.
È ammissibile la sospensione solo per alcuni lotti della procedura?
“La stessa norma NON è applicabile a tutti i lotti che abbiano come oggetto immobili NON abitati dal debitore e dal suo nucleo familiare”.
Qual è la ratio della disposizione? Quid juris se l’immobile è occupato da terzi?
2). Il “target dell’intervento legislativo” è “la presa in carico delle esigenze sociali legate all’emergenza pandemica unitamente, benchè su un piano subordinato, a ragioni di sostegno economico del debitore esecutato. […] L’intervento appare finalizzato a contrastare le evidenti difficoltà per i nuclei familiari coinvolti, di reperire, nel periodo di emergenza pandemica, una nuova abitazione, sia attingendo al comparto di edilizia residenziale pubblica, sia rivolgendosi al mercato privato”.
Ne discendono alcune considerazioni di ordine processuale:
“a) L’interpretazione costituzionalmente orientata ai sensi dell’art. 3 Cost. dell’art. 54 ter legittima l’estensione della portata applicativa della norma in esame anche a tutti i beni occupati da soggetti diversi dal debitore e quindi all’occupante senza titolo opponibili e al terzo proprietario dell’immobile che lo occupi a titolo di abitazione principale, benché soggetto diverso dal debitore. Non vi è alcuna ragione infatti di differenziare le posizioni di questi ultimi rispetto a quella del debitore;
b) appare opportuno precisare che, attraverso l’analisi della terminologia abitualmente usata in materia fiscale e sulla base di alcune pronunce del giudice di legittimità, in materia tributaria, per abitazione principale è da intendersi la DIMORA ABITUALE del debitore”.
È necessaria apposita istanza per la sospensione della procedura? Come e quando si verifica l’esistenza dei presupposti per l’applicazione dell’art. 54 ter?
“3) trattandosi di sospensione disposta ex lege essa è rilevabile d’ufficio; da tale assunto deriva la necessità di ottenere quanto prima il dato informativo ufficiale sull’esistenza dei presupposti di cui al 54 ter, anche certificato di residenza del debitore e dello stato di famiglia; si rende quindi indefettibile la nomina degli ausiliari, come da standard operativo di questo ufficio, con la conseguente fissazione dell’udienza ex art. 569 c.p.c.;
4) a tale riguardo è necessario che gli ausiliari forniscano con immediatezza le informazioni rilevanti ai fini dell’applicazione dell’art. 54 ter; l’urgenza è data dalla necessità di provvedere alla sospensione nei tempi più ristretti possibile e questo sia al fine di tutelare il debitore, sia al fine di assicurare, in tempi brevi, la ripresa della procedura una volta esaurito il periodo di sospensione; tali informative dovranno essere oggetto di sintetica comunicazione mediante deposito nel fascicolo telematico;
5) a seguito della comunicazione pervenuta il giudice emetterà specifico provvedimento di sospensione in tutti i casi rientranti nell’art. 54 ter”.
Come prosegue la procedura a seguito della sospensione? Come si qualifica il provvedimento di sospensione?
“6) con il provvedimento di sospensione verrà indicata anche la nuova data per la prosecuzione della procedura; a giustificazione di tale scelta vi è il rispetto dei principi generali che regolano l’istituto della sospensione con particolare riferimento alle ipotesi in cui, come nel caso di specie, si tratti di un periodo temporalmente predeterminato ( argomento ex artt. 296 e 297 cpc ); trattasi di regole processuali a tutela dei principi generali inerenti al “buon andamento della pubblica amministrazione” e al contenimento dei tempi del “giusto processo”; per altro la fissazione, contestuale alla sospensione, della nuova udienza, esonera le parti da inutili appesantimenti della procedura e rende chiaro anche al debitore, l’orizzonte temporale, della espansione massima della tutela dei suoi diritti scaturenti dall’art. 54 ter.
L’applicazione dei principi generali a cui si è fatto cenno rende non necessaria la qualificazione processuale della sospensione di cui all’art. 54 ter, in quanto gli stessi troverebbe o doverosa applicazione anche nell’ipotesi in cui, tale straordinaria sospensione ex lege, fosse ricompresa nell’ampio raggio d’azione dell’art. 623 c.p.c.
7) il provvedimento di sospensione, a seconda del momento di emissione, determinerà l’arresto della procedura prima della celebrazione dell’udienza ex art. 569 cpc o dell’udienza di vendita”.
Quid juris ad aggiudicazione avvenuta? Quali sono le facoltà degli aggiudicatari?
“8) per tutti i lotti già aggiudicati che abbiano ad oggetto un bene occupato, secondo i criteri suesposti, a prescindere dall’avvenuto versamento del prezzo, non verranno emessi i decreti di trasferimento; faranno eccezione a questa regola generale tutti i casi in cui l’ aggiudicatario, pur avvertito dal custode della impossibilità di liberazione dell’immobile per almeno 6 mesi, dall’entrata in vigore della norma, salvo proroghe, richieda espressamente l’emissione del decreto di trasferimento, con esonero della procedura dall’attività di liberazione o, in alternativa, con richiesta di procedere alla liberazione scaduti i termini di sospensione, in virtù del generale principio di intangibilità dei diritti dell’aggiudicatario contenuti nell’art. 187 bis disp.att. c.p.c.”.
Il termine per il versamento del saldo-prezzo resta sospeso?
“9) in tutte le ipotesi in cui non sia stato ancora effettuato il saldo prezzo, l’ aggiudicatario non è obbligato al rispetto dei termini che saranno rideterminati in misura corrispondente al periodo di sospensione e delle eventuali proroghe”.
Cosa accade agli ordini di liberazione già emessi?
“10) ai sensi del nuovo art. 560 c.p.c. (scaturente dall’art. 18 quater della legge 28 febbraio 2020 n. 8), applicabile a tutte le procedure pendenti, i custodi dovranno richiedere all’aggiudicatario o all’assegnatario se, questi, intendano dare corso al procedimento di liberazione dell’immobile acquistato. A tal fine non ci sarà bisogno dell’emissione di un nuovo ordine di liberazione essendo quelli già emessi validi ed efficaci ma sottoposti solo alla condizione dell’istanza dell’ aggiudicatario”.
La distribuzione è sospesa?
“11) la fase di distribuzione non sarà oggetto di sospensione se non nelle ipotesi in cui non si possa procedere alla liberazione dell’immobile, in quanto rientranti nell’ambito di applicazione dell’art. 54 ter, partendo dalla considerazione che la distribuzione del ricavato dalla vendita, del bene già trasferito, in nessun modo impatta con i diritti del debitore sia sotto l’aspetto economico che sotto l’aspetto della preservazione della salute del cittadino coerentemente con il principio enunciato nell’art. 32 della Costituzione”.
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