A cura dell’avv. Walter Giacomo Caturano – Direttore Scientifico ExParteCreditoris.it
Le misure straordinarie ed urgenti per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 stanno mettendo a dura prova la tenuta del “sistema giustizia”.
Se, in linea di principio, il contingentamento degli accessi agli uffici giudiziari e la sospensione straordinaria dei termini processuali per un determinato arco di tempo possono apparire misure necessarie e (nella ratio) condivisibili, a preoccupare sono soprattutto gli effetti economici – anche non immediatamente percepibili – della legislazione emergenziale.
In particolare, avuto riguardo ai possibili impatti sistemici, è il settore strategico delle procedure esecutive (individuali e concorsuali) ad imporre un contemperamento particolarmente delicato tra esigenze di tutela sanitaria, ragioni squisitamente tecnico-processuali, necessità di difesa dei debitori e finalità di soddisfazione economica dei creditori.
Il rischio, infatti, è che il dilatarsi oltremisura dello stallo delle attività giudiziali impatti più che proporzionalmente sulla filiera degli “N.P.L.”, che negli ultimi anni ha saputo mutare “geneticamente” da anello debole dei bilanci bancari ad opportunità di mercato.
Se il rallentamento delle attività produttive, poi, rischia a sua volta di ampliare il numero delle esposizioni deteriorate nel medio-lungo periodo, la necessità di predisporre nuovi efficaci strumenti recuperatori e di utilizzare, nelle more, quelli esistenti, nel rispetto delle misure di contenimento, diviene centrale anche nella prospettiva della stabilità del sistema bancario.
In tale ottica appare precipuo, tra gli altri, il tema degli “incassi”, giacché gli operatori del mercato del credito (e più in generale i creditori in attesa di concretizzare la propria tutela giudiziale) non possono tollerare – in periodo di crisi di liquidità – che la distribuzione di attivi già realizzati resti “dormiente” sui libretti delle procedure.
S’impone quindi una preliminare analisi del quadro normativo “emergenziale”, con particolare riferimento al settore delle esecuzioni, per tentare di delineare poi le “Best Practices” sviluppate dai tribunali per far fronte alle esigenze descritte.
- La normativa emergenziale in sintesi
Il perno normativo intorno al quale ruota l’attività giudiziaria nell’attuale periodo di sospensione è l’art. 83 del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18 (“Cura Italia”), il quale ha esteso (ed assorbito) le disposizioni di cui al primo decreto legge (n. 11 del 8 marzo 2020) recante “Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell’attività giudiziaria”.
Le misure adottate dall’art. 83 cit. riguardano innanzitutto la sospensione delle udienze per il periodo dal 9 marzo al 15 aprile. Pertanto, vengono rinviate a dopo questa data tutte le udienze civili, penali ed amministrative su tutto il territorio nazionale e viene disposta la sospensione dei termini processuali nei relativi procedimenti.
Nel periodo “cuscinetto”, le udienze fissate sono rinviate d’ufficio ed è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto. Si chiarisce così che si tratta di una sospensione amplissima e generale, che in materia civile comprende, ex plurimis, l’opposizione al decreto ingiuntivo, l’impugnazione, la costituzione e tutti i termini endoprocedimentali, inclusi quelli calcolati a ritroso che saranno recuperati, in caso di scadenza nel periodo di sospensione, mediante il rinvio della successiva udienza.
In verità il comma 2 dell’art. 83 contiene anche un elenco delle attività sospese: la proposizione degli atti introduttivi del giudizio, l’avvio dei procedimenti esecutivi, le impugnazioni, ma trattasi di esposizione non tassativa, atteso il generale principio di sospensione “per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali”.
La relazione illustrativa al decreto-legge evidenzia che, con riferimento al precedente D.L., erano sorti dubbi interpretativi e prassi applicative “sostanzialmente elusive” o comunque “non adeguatamente sensibili rispetto all’evidente dato teleologico della norma” che invece “dilata la sospensione oltre i confini della pendenza del procedimento”.
Le eccezioni sono le stesse già indicate nell’art. 2 lettera g) del precedente decreto legge.
La sospensione non si adotta – come era stato già previsto nel d.l. 8 marzo n. 11 – nelle cause che abbiano ad oggetto alcune materie specificamente individuate dal comma 3, lettere a) e b) dell’art. 83 cit. ed, ex coeteris: le cause di competenza del tribunale per i minorenni relative alle dichiarazioni di adottabilità, ai minori stranieri non accompagnati, ai minori allontanati dalla famiglia e alle situazioni di grave pregiudizio; cause relative ad alimenti o ad obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità; procedimenti cautelari aventi ad oggetto la tutela di diritti fondamentali della persona, procedimenti tutelari indifferibili.
Con disposizione di chiusura si prevede, poi, che vadano trattati “in genere, tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti. In quest’ultimo caso, la dichiarazione di urgenza è fatta dal capo dell’ufficio giudiziario o dal suo delegato in calce alla citazione o al ricorso, con decreto non impugnabile e, per le cause già iniziate, con provvedimento del giudice istruttore o del presidente del collegio, egualmente non impugnabile”.
Il successivo comma 6 affida ai capi degli uffici giudiziari, alle autorità sanitarie e al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, per il periodo successivo alla sospensione processuale (dal 16 aprile 2020) e sino al 30 giugno 2020, il compito di assumere le determinazioni organizzative funzionali a contenere gli effetti negativi del Covid 19 sullo svolgimento dell’attività giudiziaria, evitando assembramenti all’interno dell’ufficio giudiziario e contatti ravvicinati tra le persone.
Particolarmente interessante è il “catalogo” generale delle misure astrattamente adottabili.
Ai sensi del successivo comma 7, infatti, per assicurare le indicate finalità, i capi degli uffici giudiziari possono adottare le seguenti misure:
“a) la limitazione dell’accesso del pubblico agli uffici giudiziari, garantendo comunque l’accesso alle persone che debbono svolgervi attività urgenti;
b) la limitazione, sentito il dirigente amministrativo, dell’orario di apertura al pubblico degli uffici anche in deroga a quanto disposto dall’articolo 162 della legge 23 ottobre 1960, n. 1196 ovvero, in via residuale e solo per gli uffici che non erogano servizi urgenti, la chiusura al pubblico;
c) la regolamentazione dell’accesso ai servizi, previa prenotazione, anche tramite mezzi di comunicazione telefonica o telematica, curando che la convocazione degli utenti sia scaglionata per orari fissi, nonché l’adozione di ogni misura ritenuta necessaria per evitare forme di assembramento;
d) l’adozione di linee guida vincolanti per la fissazione e la trattazione delle udienze;
e) la celebrazione a porte chiuse, ai sensi dell’articolo 472, comma 3, del codice di procedura penale, di tutte le udienze penali pubbliche o di singole udienze e, ai sensi dell’articolo 128 del codice di procedura civile, delle udienze civili pubbliche;
f) la previsione dello svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti mediante collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia. Lo svolgimento dell’udienza deve in ogni caso avvenire con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l’effettiva partecipazione delle parti. Prima dell’udienza il giudice fa comunicare ai procuratori delle parti e al pubblico ministero, se è prevista la sua partecipazione, giorno, ora e modalità di collegamento. All’udienza il giudice dà atto a verbale delle modalità con cui si accerta dell’identità dei soggetti partecipanti e, ove trattasi di parti, della loro libera volontà. Di tutte le ulteriori operazioni è dato atto nel processo verbale;
g) la previsione del rinvio delle udienze a data successiva al 30 giugno 2020 nei procedimenti civili e penali, con le eccezioni indicate al comma 3;
h) lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice”.
Spiccano, tra tutte, le misure atte ad incentivare lo svolgimento delle udienze mediante collegamenti da remoto, e quelle volte a garantire un contraddittorio minimo “cartolare” laddove non sia necessaria la presenza di soggetti diversi dai difensori.
Più che la disamina del contesto normativo primario, però, è di tutta evidenza che soprattutto la regolamentazione di dettaglio adottata dai capi degli uffici giudiziari sarà destinata ad impattare sull’operatività dei singoli tribunali e dei relativi ausiliari, nell’ottica del concreto contemperamento delle opposte esigenze.
Nell’impossibilità di ricondurre ad unità tutti i singoli provvedimenti di dettaglio adottati nei diversi contesti territoriali – pur dando conto dello sforzo profuso dai vari uffici nel tentativo di uniformare misure e finalità – si possono svolgere, da un lato, alcune considerazioni di principio sugli spiragli di operatività ricavabili dalla normativa emergenziale e, dall’altro, limitarsi ad osservare e descrivere le “migliori prassi” emergenti dall’esperienza di alcuni tribunali.
- Considerazioni di carattere generale – L’impatto sulle procedure esecutive
Avuto particolare riguardo alle procedure esecutive individuali, una prima riflessione s’impone sull’efficacia dell’atto prodromico alla relativa introduzione: il precetto.
Quale atto di intimazione ad adempiere (art. 480 cpc), estraneo al catalogo dei veri e propri atti esecutivi, esso è sicuramente escluso dalla sospensione straordinaria di cui all’art. 83 del d.l. n. 18 del 2020.
Qualche attento Autore ha, però, già notato come debba scindersi, non solo con riferimento alla natura ma anche quanto agli effetti, la prospettiva visuale del precetto:
- come “intimazione al debitore”, tale per cui alcuna sospensione può applicarsi con riferimento al decorso del termine non minore di dieci giorni assegnato al debitore per l’adempimento spontaneo;
- come atto prodromico all’esecuzione, che perde efficacia ex art. 481 c.p.c. qualora l’esecuzione non venga iniziata “nel termine di novanta giorni dalla sua notificazione”. In riferimento a tale ultima accezione, sebbene detto termine sia riconosciuto come termine di decadenza avulso dal processo esecutivo e non avente natura processuale, la sospensione è imposta dal dettato letterale dell’art. 83, comma 2, d.l. n. 18 del 2020, a mente del quale sono “sospesi, per la stessa durata, i termini stabiliti per la proposizione degli atti introduttivi […] dei procedimenti esecutivi”. Quindi, allorquando il creditore abbia notificato l’atto di precetto prima o durante il “periodo cuscinetto”, il termine di 90 giorni per iniziare l’esecuzione è sospeso e ricomincia a decorrere dal 16 aprile 2020 (1).
Sono sospesi i termini per il compimento di tutti gli atti processuali, dunque, ed anche per quelli introduttivi dei procedimenti esecutivi.
Non è così immediata, però, l’inferenza circa la “necessaria” sospensione dei pignoramenti.
Infatti, non è mancato chi, all’indomani dell’emanazione della disciplina eccezionale, ha notato come non debba intendersi preclusa la possibilità di dare inizio all’azione esecutiva mediante la notifica dell’atto di pignoramento (fermo restando che non potranno essere compiuti ulteriori atti esecutivi), perché altrimenti non si spiegherebbe la necessità di trattare in via d’urgenza – come previsto dal d.l. 18/2020 – le istanze di sospensione dei titoli esecutivi di formazione giudiziale (2).
La normativa emergenziale non potrebbe precludere, quindi, il diritto a dar corso all’esecuzione, anche se – a ben vedere – le ipotesi in cui questo risulti esercitabile andrebbero sostanzialmente a coincidere con quelle ragioni di urgenza per le quali il d.l. richiede apposita autorizzazione del magistrato.
D’altronde non sono mancate, nelle prime applicazioni del “Cura Italia”, direttive delle Corti d’Appello, in funzione di Uffici di Sorveglianza UNEP, volte a precisare che l’indicazione agli ufficiali giudiziari di accettare, nel periodo di sospensione, unicamente le notificazioni degli atti in scadenza relativi alle materie escluse dalla sospensione stessa, va intesa nel senso che la limitazione all’accettazione degli atti vada estesa anche gli atti di inizio dell’esecuzione forzata (in tal senso cfr. Decreto presidenziale della Corte d’Appello di Napoli – Ufficio di Sorveglianza UNEP del 27 marzo 2020).
Sicché è ipotizzabile che le modalità attraverso le quali si possa dare avvio all’esecuzione forzata coincidano, di fatto, con lo schema previsto dall’art. 482 c.p.c. per l’esecuzione immediata, consistente nella notificazione dell’atto di pignoramento contestualmente al precetto previa autorizzazione del Presidente del Tribunale da estendersi in calce al precetto su apposita istanza del creditore.
Non va dimenticato, tuttavia, che la finalità primaria della normativa emergenziale è pur sempre quella di contenere la diffusione del contagio.
In tal senso, l’avvio dell’esecuzione – ove urgente – dovrà passare attraverso l’adozione:
- di quelle specifiche misure organizzative che l’art. 83, commi 5, 6, 7, lett. a, b e c, impone al dirigente dell’ufficio giudiziario di adottare per limitare e/o comunque regolamentare l’accesso all’Ufficio N.E.P.,
- delle opportune cautele, da parte degli ufficiali giudiziari nel porre in essere ciascuna attività esecutiva “in sicurezza” e secondo il protocollo di “distanziamento sociale” (si pensi all’apposizione di sigilli od all’apprensione di beni mobili, mentre minori problemi in tal senso comporta la notificazione in sé degli atti).
Tali misure, presumibilmente, si estenderanno anche oltre il periodo di stretta sospensione, in quanto rientranti tra le disposizioni organizzative rimesse ai dirigenti degli uffici giudiziari per fronteggiare l’emergenza sanitaria sino al 30 giugno 2020.
[SEGUE] Brevi cenni sull’apertura delle procedure concorsuali
Esaminate sommariamente le problematiche legate all’avvio delle procedure esecutive individuali, è d’obbligo un breve cenno al tema dell’apertura delle procedure concorsuali, alle quali pure si applicano le disposizioni di cui all’art. 83, comma 1 e comma 2 del d.l. 17 marzo 2020, n. 18.
Sono da intendersi quindi sospesi, nel periodo “cuscinetto”, le udienze ed i termini per il compimento ogni attività processuale.
Sicché è abbastanza agevole (pur riduttivamente) affermare che la materia è affidata quasi integralmente alla parametrazione delle singole attività al canone residuale di “urgenza” nella trattazione di cui all’art. 83, co.3 del citato d.l.
La casistica, per quanto riguarda, ad esempio, la dichiarazione di fallimento è varia ma agevolmente riconducibile alle ipotesi classiche della imminente scadenza, ex coeteris: del termine di un anno dalla cancellazione della società dal registro delle imprese; del termine per l’esercizio delle azioni di responsabilità nei confronti degli amministratori della società; dei termini per l’esercizio delle azioni revocatorie fallimentari.
In tali ipotesi non sarà complesso motivare le istanze di trattazione d’urgenza che dovranno accompagnare i ricorsi introduttivi presentati dai creditori.
L’aspetto organizzativo risulterà pertanto dirimente, nell’ottica di assicurare le esigenze di tutela difensiva degli imprenditori-resistenti e la trattazione “in sicurezza” delle udienze e delle Camere di Consiglio, per le quali risulteranno “vincenti” gli uffici giudiziari che prima e meglio riusciranno ad organizzare stabilmente le sessioni telematiche.
- Disposizioni organizzative e “Best Practices”
Così tratteggiato sommariamente il quadro generale dell’avvio dell’esecuzione (individuale e concorsuale), l’impatto più critico della sospensione ex art. 83 d.l. 18/2020 riguarda il compimento dei singoli atti di esecuzione, nonché di tutte le attività delegate agli ausiliari del tribunale.
In tale ottica, è impossibile esaurire – e non è lo scopo di questo contributo – l’esame della molteplicità dei diversi provvedimenti “organizzativi” adottati dai singoli uffici.
Ci si vuol piuttosto limitare a leggere qualche indicazione tra le righe delle determinazioni assunte dai giudici dell’Area Esecuzioni, prendendo “a campione” spunto dai tribunali di Milano e di Napoli.
Le direttive pubblicate all’indomani del d.l. 18/2020 (anzi, all’indomani del precedente d.l. 11 del 8 marzo 2020 e successivamente integrate) dai citati uffici sono, nei tratti essenziali, sovrapponibili e mirano a regolamentare soprattutto le attività degli ausiliari, con un orizzonte temporale tendenzialmente più ampio dello stretto periodo di sospensione.
In particolare, si prevede:
- la revoca degli esperimenti di vendita già fissati sino al 31 maggio 2020;
- lo spostamento delle gare a data da destinarsi (per il Tribunale di Napoli, in particolare, «la successiva calendarizzazione delle vendite avrà luogo solo a seguito di nuovo provvedimento generale dei giudici dell’esecuzione»);
- lo stop alla pubblicazione degli avvisi di vendita i cui termini vengano a scadere tra il 9 marzo ed il 31 maggio 2020;
- la comunicazione ai gestori della pubblicità immobiliare, a cura del delegato, di revoca degli esperimenti di vendita per i quali la pubblicazione dell’avviso di vendita abbia già avuto luogo;
- l’apertura delle buste eventualmente già pervenute ai delegati al solo fine di provvedere alla restituzione della cauzione, convocando gli interessati in orari dilazionati, ove necessario, per consentire il rispetto delle note prescrizioni cautelative volte ad evitare il contagio;
- la sospensione degli accessi degli ausiliari presso gli immobili staggiti;
- la sospensione delle attività di visita degli immobili staggiti;
- la sospensione dell’attuazione degli ordini di liberazione ex art. 560 c.p.c., salvo il rilascio spontaneo;
- la proroga dei termini per il versamento del saldo prezzo, ove l’aggiudicazione provvisoria sia già avvenuta, per il periodo corrispondente alla sospensione.
Su questa Rivista è stato poi pubblicato il “decalogo” dei giudici dell’esecuzione del Tribunale di Cagliari del 19 marzo 2020 in tema di definizione delle linee guida per la gestione delle procedure esecutive nel periodo di emergenza sanitaria.
Tra i 10 punti si ritiene interessante riportare testualmente quelli dedicati alla regolamentazione dell’operatività minima degli esperti stimatori e dei custodi giudiziari, in quanto pressoché sovrapponibili alle direttive in uso presso i principali Fori:
«4. ATTIVITÀ DELL’ESPERTO STIMATORE
Il dettato normativo implica che l’esperto stimatore potrà svolgere tutta l’attività di controllo della documentazione agli atti del Fascicolo Telematico, nonché richiedere, ottenere e valutare, tutta la documentazione presente presso i Pubblici Uffici, che sia richiedibile, visionabile ed ottenibile con modalità telematica, mentre:
Sino alla data del 15 aprile 2020 [come già visto, l’orizzonte temporale interessato dalle misure emergenziali è più ampio nei provvedimenti di altri uffici giudiziari, n.d.r.] sarà sollevato dallo svolgere qualunque attività di accesso presso i Pubblici Uffici ed allo stesso modo presso il cespite staggito, salvo ove la presenza dello stesso sia necessaria ed indifferibile, come esplicitato nel paragrafo seguente.
I termini di deposito ed invio della perizia saranno calcolati a ritroso in base alla data dell’udienza come eventualmente ricalendarizzata dal Giudice dell’esecuzione. Ove tale termine non sia congruo – in relazione all’impossibilità di accesso presso i luoghi indicati nel periodo precedente – l’esperto depositerà istanza di proroga, esplicitando le circostanze di tempo e di fatto che non hanno reso possibile il deposito della perizia nei termini indicati dall’art. 173bis disp. att. c.p.c.
- ATTIVITÀ DEL CUSTODE GIUDIZIARIO
Anche per l’attività del custode giudiziario vanno applicate le stesse cautele previste per l’esperto stimatore.
In particolare il custode continuerà a svolgere tutta quell’attività compatibile con l’attuazione da remoto o comunque tramite attività on-line (versamento su conti correnti, istanze al giudice dell’esecuzione, et similia…), invece:
gli accessi presso il cespite pignorato sono sospesi sino alla data del 15 aprile 2020, ad eccezione delle seguenti ipotesi: a) pericolo di danni a persone o a cose derivanti dal cespite pignorato, di cui si abbia contezza o notizia verosimile (anche attraverso denunce, istanze di condomini, verbali dell’autorità giudiziaria); b) verosimile attività di danneggiamento alla consistenza materiale del cespite ad opera degli occupanti.
In questi casi il custode ne notizierà prontamente il Giudice dell’Esecuzione, al fine di determinare le modalità attuative dell’accesso.
Il custode sottoporrà al Giudice dell’Esecuzione modalità on-line di gestione del cespite (per acquisizione documentazione, per accrediti dei frutti del cespite) al fine di valorizzare il bene oggetto di pignoramento.
Sono sospese le attività di visita degli immobili staggiti sino al 15 aprile 2020».
Nell’ottica di assicurare una – seppur minima – continuità alle attività esecutive, appare quasi una “esortazione” il punto n. 10, dedicato all’emissione dei decreti di trasferimento in modalità telematica:
«10. EMISSIONE DEI DECRETI DI TRASFERIMENTO EX ART. 586 C.P.C.
I G.E. continueranno ad emettere i decreti di trasferimento, purché il deposito della bozza da parte del professionista delegato e l’allegazione dei documenti avvenga previo appuntamento con la Cancelleria delle Esecuzioni Immobiliari.
La redazione dell’atto avverrà anche essa in modalità esclusivamente telematica.
Gli adempimenti successivi tra cui registrazione e trascrizione del decreto, saranno curati secondo le modalità già disciplinate dall’ufficio, e limitando, per quanto possibile, l’accesso e la presenza fisica negli uffici preposti, privilegiando l’invio telematico degli atti tramite UNIMOD».
Si tratta, evidentemente, di misure finalizzate, allo stato, al mero contenimento dell’emergenza sanitaria in corso, che sollecitano gli operatori ad una riflessione più profonda su una possibile “fase due”, volta ad individuare: da un lato, le attività già esercitabili anche nel periodo di sospensione e, dall’altro, una progressiva ripresa della piena operatività, sfruttando gli spiragli aperti dalla normativa emergenziale verso l’applicazione ai processi esecutivi, alle vendite ed al processo civile in generale, delle tecnologie per la partecipazione con modalità telematiche da “remoto” o per la sollecitazione di un contraddittorio “cartolare”, quando non sia strettamente necessaria la partecipazione contestuale alle attività di udienza o di vendita, ecc.
In tale direttrice, con particolare riferimento alle vendite, è preventivabile che la “fase due” debba passare necessariamente verso una generalizzata fiducia verso le procedure telematiche già previste dall’art. 569, comma 4 c.p.c., in alcuni contesti ancora “bypassate” per effetto di alcune (obiettive) criticità operative, ma anche di meri ostacoli burocratici.
Va da sé che nella “fase uno” appare del tutto condivisibile il disposto “stop” alle vendite – quantunque telematiche – per scongiurare il crollo dei prezzi del mercato delle aste (nell’interesse dei creditori e degli stessi esecutati) inevitabilmente derivante da un complesso di fattori, che vanno dall’obiettivo effetto “shock” causato dalle misure restrittive sulla platea dei potenziali interessati, al ridotto interesse verso immobili attualmente non visionabili, al timore degli eventuali offerenti di non poter conseguire a stretto giro la liberazione dei cespiti occupati e, non da ultimo, alla stretta necessità di evitare assembramenti nelle aule dei delegati che avessero già fissato la gara in modalità tradizionale-analogica.
Sicché alla “fase due” residua – finché le misure di contenimento saranno operative –il limitato (ma decisivo) spazio della chiusura di quelle procedure per le quali la fase di liquidazione dei cespiti abbia già avuto luogo.
In tal ottica va inquadrato, in primis, l’invito dei capi degli uffici giudiziari ai magistrati del settore esecuzioni a porre in essere tutte le attività relative all’emissione del decreto di trasferimento, compatibili con la gestione puramente telematica (cfr. circolare del Tribunale di Cagliari di cui sopra).
In secondo luogo, soprattutto come strumento di contenimento della crisi di liquidità in cui verseranno inevitabilmente alcuni operatori del mercato “N.P.L.”, va dato “campo libero” alle attività di distribuzione degli attivi già realizzati.
[SEGUE] L’accelerazione della fase distributiva
Il focus della presente riflessione va posto, quindi, in conclusione, sulle “Best Practices” già elaborate da alcuni tribunali, nel tentativo di porre in massima considerazione le istanze dei creditori ad una rapida definizione delle procedure distributive, sacrificando (ma mai sopprimendo) talune (pur avvertite) esigenze di rigorosa tutela processuale.
Da questo limitato osservatorio sono stati individuati alcuni provvedimenti che significativamente si muovono in tale direttrice (3):
- il decreto del 25 marzo 2020, con il quale il Tribunale di Catania, in persona della dott.ssa Floriana Gallucci, ha disposto l’immediato pagamento dei creditori assegnatari in virtù di progetto di distribuzione già esecutivo ma sospeso cautelativamente nell’attuazione, in attesa del decorso dei termini per le eventuali opposizioni agli atti esecutivi.
Ragioni di opportunità – invero assai ricorrenti nella prassi – avevano indotto il G.E. a rinviare la materiale esecuzione dei mandati di pagamento in favore dei creditori risultati assegnatari solo al momento dell’avvenuto decorso dei termini per l’opposizione agli atti esecutivi (20 giorni). Ciò, al fine di poter valutare eventuali istanze di sospensione della distribuzione promosse da qualsivoglia interessato ad “impugnare” l’ordinanza di approvazione.
Tuttavia, per effetto della sospensione emergenziale dei termini processuali, sulle ragioni di opportunità che avevano “consigliato” di attendere il (breve) decorso del termine di venti giorni per le eventuali opposizioni agli atti esecutivi, è risultata allora prevalente – secondo il giudice catanese – l’esigenza dei creditori ad una celere distribuzione delle somme, anche in considerazione della natura di per sé già esecutiva dell’ordinanza emessa, tale da non far ritenere più procrastinabile l’attuazione della stessa.
- il decreto del 13 marzo 2020, con il quale il Tribunale di Padova, in persona della ssa Manuela Elburgo, ha affermato i seguenti principi di diritto:
«Nell’ambito di una procedura esecutiva immobiliare, giunta alla fase della distribuzione, nell’ottica dell’attuazione delle misure straordinarie di contenimento dell’emergenza sanitaria da “COVID-19”, la delega già conferita al professionista per la stesura del progetto può estendersi anche alla sua approvazione ogniqualvolta non vi siano contestazioni.
Siffatta facoltà di delega trova fondamento normativo nel combinato disposto degli artt. 591 bis n. 12, 596, comma I e 598 c.p.c. e consente di salvaguardare l’esigenza di non procrastinare la fase distributiva, ferma la necessità di provocare un contraddittorio cartolare».
L’esigenza di non differire la distribuzione delle somme ricavate dalla vendita, laddove non residuino ulteriori attività da compiere nell’ambito della procedura è stata avvertita dal Tribunale di Padova a tal punto da revocare la già fissata udienza di approvazione del progetto di distribuzione (per evitare di doverla rinviare ad una data successiva al 31 maggio 2020), investendo il delegato di un “potere” di approvazione – in mancanza di contestazioni – che secondo il g.e. trova già una sua giustificazione normativa negli artt. 591 bis n. 12, 596, comma 1 e 598 c.p.c.
Naturalmente il g.e. si è “premurato” di costruire contraddittorio almeno “cartolare”, disponendo che il professionista delegato dia comunicazione a tutte le parti dell’avvenuto deposito del progetto ed assegni alle stesse un termine di 10 giorni per la comunicazione di approvazione o di eventuali osservazioni.
Il provvedimento in questione può rilevarsi di particolare interesse proprio in vista della “fase due”, giacché la procedura individuata dal g.e. non è affatto “straordinaria”, né ricorre alla declaratoria di “urgenza” ex art. 83, co. 3 d.l. 18/2020, ma si basa su strumenti “ordinari” già previsti dal codice di rito.
Ha previsto, quindi, che solo in assenza di contestazioni il delegato possa dichiarare esecutivo il progetto e provvedere ai pagamenti in favore degli assegnatari nel più breve tempo possibile.
Qualora sorgano contestazioni, invece, il g.e. ha disposto che il delegato debba astenersi dall’approvazione e rimettere gli atti al magistrato per proseguire – evidentemente – con l’iter ordinario.
[SEGUE] “Migliori prassi” in ambito fallimentare – In particolare, il nuovo Protocollo del Tribunale di Napoli per la trasmissione e l’esecuzione dei mandati di pagamento
Il tentativo di individuare i provvedimenti significativamente rilevanti in ottica acceleratoria dei processi di distribuzione merita di estendersi anche alla sede concorsuale.
In tale ambito, spicca l’ordinanza del 27 marzo 2020, con la quale il Tribunale di Forlì, in persona della dott.ssa Barbara Vacca ha sancito che «la risalenza della procedura e la posizione dei destinatari dei pagamenti (tra i quali professionisti e lavoratori) integrano le condizioni per dichiarare l’urgenza della “trattazione”, ai sensi dell’art. 83 co. 3 del decreto legge n. 18/2020, avuto riguardo alla fase del deposito in cancelleria del progetto di riparto predisposto dal curatore ed al fine di escludere la sospensione dei termini per il reclamo, prevalendo l’esigenza di tempestività dei pagamenti nel periodo di emergenza sanitaria e di conseguente crisi economica per il fermo delle attività».
Dunque, ben può configurarsi, ai fini distributivi, quella indifferibilità per ragioni (atipiche) di urgenza al fine di sottrarre dalla sospensione straordinaria il (sub-)procedimento di approvazione e successiva esecuzione del progetto di riparto.
A prevalere, nel caso di specie:
– da un lato, una valutazione obiettiva sulla “vetustà” della procedura fallimentare;
– dall’altro, una valutazione di opportunità avuto riguardo alla posizione sostanziale dei destinatari dei pagamenti (lavoratori e professionisti).
Nel contemperamento di opposti interessi, il giudice delegato ha infatti ritenuto di dover privilegiare la tempestività dei pagamenti nel periodo di emergenza sanitaria e di conseguente crisi economica per il fermo delle attività, rispetto alle esigenze di difesa ed alle potenziali difficoltà meramente processuali connesse alla tempestiva proposizione degli eventuali reclami ex art. 110, terzo comma, L.Fall.
Per effetto della declaratoria di urgenza, il termine di 15 giorni prescritto da quest’ultima disposizione decorre per ciascun creditore – e senza sospensione – dalla comunicazione dell’avvenuto deposito in cancelleria del piano di riparto.
“Last, but not least…”
Particolarmente sollecito ed attento alle esigenze operative connesse alla distribuzione degli attivi già ricavati si è mostrato il Tribunale di Napoli che, in persona del Presidente della Sezione Fallimentare, dr. Gian Piero Scoppa ha stilato un “Protocollo d’intesa” con l’istituto bancario che – all’interno del Palazzo di Giustizia – gestisce un significativo numero di rapporti relativi ai conti delle procedure fallimentari.
Il protocollo è finalizzato:
- da un lato, a consentire il sollecito smaltimento delle operazioni di esecuzione dei mandati già sottoscritti dai giudici delegati, mediante l’adozione di apposite procedure telematiche di trasmissione (coinvolgenti in un rapporto “trilaterale” il Curatore, la Cancelleria e la Banca) degli stessi per dar corso ai pagamenti in favore dei creditori assegnatari;
- dall’altro, nel rispetto delle avvertite esigenze di sicurezza informatica, a consentire alle curatele fallimentari il pieno accesso “remoto” ai dati bancari dei libretti delle procedure e l’effettuazione – sempre con modalità telematica – dei versamenti degli attivi eventualmente realizzati nelle more.
Il protocollo fa seguito al provvedimento del 26 marzo 2020 volto a disciplinare, nel periodo emergenziale, le modalità operative dei riparti parziali e degli acconti ai professionisti ed è stato, a sua volta, trasfuso in una disposizione presidenziale rivolta agli uffici di Cancelleria ed ai curatori fallimentari per uniformare le procedure di esecuzione dei mandati avvalendosi unicamente degli strumenti telematici atti a garantire il “distanziamento sociale”.
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L’emergenza sanitaria in atto pone gli operatori di fronte a (necessitate) nuove “sfide”, nel tentativo di adeguare gli strumenti processuali ad una nuova realtà, che si spera comunque breve e transitoria ma che, al contempo, può risultare decisiva per l’accelerazione dei processi innovativi ancora “dormienti” e spesso frenati da aspetti “burocratici”, più che da effettive lacune tecniche.
Proprio la fase distributiva – per la funzione economico-sociale che essa riveste – può essere il “banco di prova” degli operatori per dare spazio all’innovazione.
Mater artium necessitas…!
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NOTE
- Questa la chiave di lettura di Costantino in AA.VV., Legislazione d’emergenza e processi esecutivi e fallimentari, sul web in inexecutivis.it;
- Così G. Costantino e, nello stesso senso, G. Fanticini in AA.VV., Legislazione d’emergenza e processi esecutivi e fallimentari, cit.;
- Tutti reperibili sul web in expartecreditoris.it
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