E’ stata ulteriormente prorogata la sospensione dei termini e delle udienze a causa dell’emergenza sanitaria per la diffusione da Covid-19. Questa una delle misure relative alla giustizia contenuta nel decreto legge n. 23 dell’8 aprile (c.d. “Decreto Liquidità”), che ha fatto slittare all’11 maggio il termine del rinvio d’ufficio delle udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso gli uffici giudiziari. Prorogata fino a quella data anche la sospensione dei termini così come disposta, dall’art. 83 commi 1 e 2, del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18, originariamente fissata fino al 15 aprile. Si fa riferimento, quindi, al compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali (indagini preliminari, adozione di provvedimenti giudiziari e deposito della loro motivazione, proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi, impugnazioni e, in genere, tutti i termini procedurali).
La sospensione dei termini, però, non si applica ai procedimenti penali in cui i termini dell’art. 304 del codice di procedura penale, scadono nei sei mesi successivi all’11 maggio, mentre nel processo amministrativo sono ulteriormente sospesi, dal 16 aprile al 3 maggio inclusi, esclusivamente i termini per la notificazione dei ricorsi, fermo restando quanto previsto dall’art. 54 comma 3, dello stesso codice. La proroga si applica anche a tutte le funzioni e attività della Corte dei Conti, così come elencate dal decreto legge 17.3.2020 n. 18 all’articolo 85.
Processo Tributario
Il Decreto Liquidità, all’art. 29, ha previsto delle misure anche per il processo tributario. Per le parti che si siano costituite in giudizio mediante depositto tradizionale in cancelleria, si dispone l’obbligo della notifica telematica e del deposito telematico di tutti gli atti successivi. Prima di tale norma, il processo tributario telematico era obbligatorio per i soli giudizi instaurati, in primo e secondo grado, con ricorso/appello notificato a partire dal 1 luglio 2019.
Ulteriori misure relative alla giustizia riguardano l’entrata in vigore del Codice della Crisi d’Impresa e dell’insolvenza (decreto legislativo 12.01.2019 n. 14), posticipata al 1 settembre 2021 e l’improcedibilità di tutti i ricorsi e le richieste per la dichiarazione di fallimento e dello stato di insolvenza, depositati nel periodo 9 marzo 2020 ed il 30 giugno 2020.
Decreto Scuola
Nella giornata di ieri è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale anche il decreto legge n. 22 (c.d. Decreto Scuola), che ha previsto, all’art. 6, una novità per i praticanti avvocati. Vista l’impossibilità di partecipare alle udienze, in quanto rinviate o sospese a causa dell’emergenza sanitaria dovuta al Coronavirus, sarà garantito come positivamente svolto il semestre di tirocinio professionale qualora ricadente nel periodo di sospensione, ed anche ove non sia raggiunto il numero minimo di udienze (venti). Inoltre, si consente a chi ha conseguito la laurea in giurisprudenza nell’ultima sessione (fino al 15 giugno) di completare il tirocinio in tempo utile per iscriversi all’esame di stato previsto per la fine del 2021. A tale scopo è stata ridotta, da 18 a 16 mesi, la durata del tirocinio professionale.
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