La messa in quarantena dell’avvocato per quattordici giorni, disposta per aver violato le misure restrittive, va sospesa se questi dimostra di avere impegni di lavoro.
È quanto ha stabilito il Presidente della V sezione del Tar Campania, dott. Santino Scudeller, il quale con il decreto n. 433 del 20 marzo 2020 ha accolto il ricorso di un avvocato che era stato raggiunto da un provvedimento di diffida e messa in quarantena per i quattordici giorni successivi, per essersi allontanato dalla propria abitazione per recarsi presso un distributore automatico di tabacchi. Detto provvedimento era stato emanato sulla base dell’ordinanza adottata il 13 marzo dalla Regione Campania che aveva anticipato le restrizioni estese a livello nazionale dal decreto Cura Italia.
Il professionista ha presentato ricorso al Tar per chiedere l’annullamento, previa sospensione, dell’efficacia di tale provvedimento, nonché dell’ordinanza n. 15 del 13 marzo 2020 e del Chiarimento n. 6 del 14 marzo 2020 del Presidente della Giunta regionale della Campania, documentando i propri mandati difensivi attinenti a due giudizi penali pendenti presso il Tribunale di Cassino (comparizione dell’imputato per il 25 marzo 2020) ed il Tribunale di Napoli Nord – Sezione G.I.P. (udienza in camera di consiglio per il 2 aprile 2020).
Il Tar, riscontrata la verosimiglianza di quanto dedotto in esito alla essenzialità del percorso seguito dalla abitazione per l’approvvigionamento presso il punto di distribuzione automatico di tabacchi, nonché la sussistenza di adeguata prova con riferimento agli impegni professionali, ha motivato l’accoglimento del ricorso sulla base che “l’istanza di misure cautelari monocratiche può essere accolta con esclusivo riferimento all’atto di diffida e messa in quarantena in relazione ai detti impegni professionali nei limiti di quanto ad essi necessariamente connesso e nel rispetto di tutte le altre misure, condizioni e precauzioni comunque note al ricorrente”. L’estrema gravità e l’urgenza vanno apprezzate anche nella adeguata considerazione del fine giustificante le misure adottate con le ordinanze nn. 13 e 15/2020 e i relativi chiarimenti.
Lo stesso decreto Cura Italia, entrato in vigore lo scorso 23 marzo, ha ritenuto l’attività legale una di quelle essenziali e che quindi non hanno subito il blocco previsto dal Governo. Resta dunque aperta la possibilità, in capo agli avvocati, di uscire di casa per impegni professionali collegati all’espletamento del proprio mandato difensivo.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
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PRATICANTI AVVOCATI: SALTA IL NUMERO MINIMO DI UDIENZE PER IL SEMESTRE IN CORSO, PER I NEOLAUREATI 16 MESI DI PRATICA
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