La sospensione ex art. 54 ter D.L. 17/03/2020 n. 18 non trova applicazione nel caso in cui l’immobile sia stato al momento del pignoramento o sia successivamente divenuto la dimora principale non del debitore esecutato, ma esclusivamente di persone diverse dallo stesso, ancorché a questi legate da rapporti di parentela o di coniugio; a nulla rilevando il consenso del debitore a tale tipo di sospensione, confermando appunto che non è la sua “abitazione principale”.
Questo il principio stabilito dal Tribunale di Napoli, Giudice Stefania Cannavale, con l’ordinanza del 24 giugno 2020.
Nell’ambito di una procedura esecutiva, la moglie del debitore esecutato, separata dallo stesso, ha proposto opposizione agli atti esecutivi eccependo l’assoluta violazione del diritto di abitazione in capo a lei e alle figlie, così come pattuito nell’accordo di separazione omologato e debitamente trascritto prima della trascrizione del pignoramento.
La stessa ha presentato istanza di sospensione ex art. 54 ter D.L. 17/03/2020 n. 18, disposizione con la quale, al fine di contenere gli effetti negativi dell’emergenza epidemiologica, è stata prevista la sospensione su tutto il territorio nazionale per sei mesi – dall’entrata in vigore della legge di conversione del decreto – di ogni procedura esecutiva per il pignoramento immobiliare, ai sensi dell’articolo 555 c.p.c. (Forma del pignoramento) che abbia ad oggetto l’abitazione principale del debitore.
Il Giudice, però, ha ricordato che la misura prevista dal decreto richiamata riguarda le procedure riferite ad immobili adibiti ad abitazione principale del debitore esecutato, ovvero ove lo stesso abbia la sua dimora abituale e del proprio nucleo familiare. Al momento della entrata in vigore del decreto la situazione di fatto riscontrabile nella specie non è adattabile con quanto disposto laddove l’immobile oggetto del pignoramento non può dirsi dimora principale del debitore esecutato.
Per questo motivo, il Tribunale ha rigettato l’istanza di sospensione.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
“CURA ITALIA”: LEGGE DI CONVERSIONE IN GAZZETTA UFFICIALE
Confermata la sospensione per sei mesi delle procedure esecutive immobiliari sull’abitazione principale del debitore
Legge | 29.04.2020 | n. Legge 24 aprile 2020, n. 27
COVID-19 E SOSPENSIONE ESECUZIONE SULLE “ABITAZIONI PRINCIPALI”: Le linee guida del Tribunale di Bologna
Sospensione d’ufficio su segnalazione degli ausiliari, che vanno nominati. Il g.e. fissa già la data di prosecuzione. Prosegue invece la distribuzione delle somme.
Circolare | Tribunale di Bologna, dott. Maurizio Aztori | 02.05.2020
SOSPENSIONE PROCEDURE ESECUTIVE PRIMA CASA: le linee guida del Tribunale di Napoli Nord
Sospesi tutti gli adempimenti e le attività aventi contenuto esecutivo ovvero funzionali all’espropriazione forzata, compreso il versamento del saldo prezzo
Disposizione presidenziale | Tribunale di Napoli Nord, Dott. Marcello Sinisi | 19.05.2020
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