Dall’esame sistematico delle norme che regolano la procedura concordataria si evince il divieto assoluto di pagamento dei crediti concorsuali nell’ambito di contratti pendenti con l’imprenditore che abbia presentato il ricorso ex art. 161 R.D. 267/42.
La norma è applicabile, come espressamente previsto, nell’ambito di un concordato con riserva che preveda la prosecuzione dell’attività imprenditoriale come è nel caso in esame, tuttavia, la società istante, pur prospettando la necessità del pagamento dei crediti concorsuali dei lavoratori per la realizzazione dell’accordo sindacale, ha omesso di dare dimostrazione di questo nesso di funzionalità necessaria e non ha depositato l’attestazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all’art. 67 co. 3 lett. d).
Nel caso di specie una società depositava ex art. 161, comma 7, L. fall., chiedendo al Tribunale l’autorizzazione al pagamento dei debiti nei confronti dei propri dipendenti maturati anteriormente rispetto alla data di deposito del ricorso ex art. 161, comma 6, L. fall. deducendo a fondamento della predetta istanza di autorizzazione che il pagamento delle somme in esame era strumentale ad evitare l’interruzione delle lavorazioni da parte del personale dipendente, garantendo al contempo la riuscita delle trattative di eventuale cessione d’azienda e la stessa utile prosecuzione delle trattative in corso con le Organizzazioni Sindacali volte alla sottoscrizione di un eventuale accordo sindacale prodronomico alla collocazione in affitto dei rami aziendali.
Nella successiva udienza fissata per ottenere chiarimenti in ordine all’attività svolta dalla società nel corso della procedura di preconcordato, la medesima domandava la proroga di ulteriori sessanta giorni del termine originariamente concesso dal tribunale per il deposito del piano e della proposta.
Rispetto alla predetta istanza i commissari giudiziali formulavano parere negativo non risultando provato che i pagamenti da autorizzare avessero carattere di urgenza e potessero considerarsi convenienti per i creditori concorsuali.
In merito il Tribunale ha ritenuto che dall’esame sistematico delle norme che regolano la procedura concordataria si evince il divieto assoluto di pagamento dei crediti concorsuali nell’ambito di contratti pendenti con l’imprenditore che abbia presentato il ricorso ex art. 161 R.D. 267/42.
In particolare il Collegio ha escluso l’applicabilità diretta dell’art. 161 co. 7 L.F. -secondo cui nella procedura di preconcordato dopo il deposito del ricorso e fino al decreto di cui all’articolo 163 il debitore può compiere gli atti urgenti di straordinaria amministrazione previa autorizzazione del tribunale, il quale può assumere sommarie informazioni e deve acquisire il parere del commissario giudiziale se nominato – in quanto il concetto di atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ricomprende atti di natura negoziale, restando dunque esclusi gli atti, quali i pagamenti, esecutivi di rapporti pendenti che hanno la natura giuridica di atti dovuti.
Parimenti è stata esclusa l’applicabilità dell’art. 182 quinquies co. 5 R.D. 267/42 che prevede il pagamento integrale e in prededuzione di crediti concorsuali qualora tramite il pagamento si realizzi un programma che garantisca il miglior soddisfacimento delle pretese creditorie.
In proposito Tribunale ha ritenuto di condividere l’orientamento giurisprudenziale secondo il quale l’art. 182 quinquies co. 5 L.F. si applica relativamente crediti concorsuali relativi a soggetti rispetto ai quali l’imprenditore non abbia rapporti giuridici pendenti, promuovendo, tramite il riconoscimento del carattere della prededuzione e della integralità del pagamento, le trattative tra lo stesso e l’imprenditore ricorrente che, al fine di garantire la continuità della propria attività, anche nel concordato con riserva, ritenga opportuno compiere nuove operazioni.
Tale conclusione è risultata corroborata dal rilievo che, relativamente ai contratti pendenti con l’imprenditore, il contraente in bonis non può attivare i rimedi della risoluzione del contratto e della sospensione dell’esecuzione della propria prestazione, ciò in quanto l’art. 169 bis R.D. 267/42 fissa nell’ambito della procedura di concordato, il principio della continuazione dei rapporti pendenti ed inoltre l’art. 186 bis co. 3 L.F. afferma la stessa regola per il concordato con continuità aziendale prevedendo l’inefficacia di patti contrari.
Il Tribunale campano ha dunque rilevato l’insussistenza dei presupposti fissati dall’art. 182 quinquies co. 5 R.D. 267/42 in quanto la società istante, pur prospettando la necessità del pagamento dei crediti concorsuali dei lavoratori per la realizzazione dell’accordo sindacale, ha omesso di dare dimostrazione di questo nesso di funzionalità necessaria e non ha depositato l’attestazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all’art. 67 co. 3 lett. d); inoltre, i giudici hanno osservato che la disposizione in esame è espressamente applicabile per promuovere la stipula da parte dell’imprenditore di nuovi contratti aventi a oggetto la prestazione di beni o servizi strettamente funzionali alla continuità aziendale, invece, la società istante ha rappresentato la necessità del pagamento dei crediti concorsuali dei lavoratori dipendenti della stessa società per ottenere il consenso rispetto ad accordi sindacali che non prevedono espressamente erogazione di beni o servizi a favore della stessa.
In ragione dei suesposti rilievi il Collegio ha rigettato la richiesta di pagamento dei crediti concorsuali proposta dalla società, disponendo la trasmissione degli atti al giudice delegato in merito alla richiesta proroga.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
NON COSTITUISCE IPSO FACTO UN ATTO DI FRODE, SEBBENE EFFETTUATO IN DIFETTO DI AUTORIZZAZIONE PREVENTIVA
Sentenza | Corte d’Appello di Napoli, Pres. P. Celentano – Rel. M. Petruzziello | 08.07.2016 | n.112
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