ISSN 2385-1376
Testo massima
Non sussiste il “periculum in mora” richiesto per l’emissione di un provvedimento cautelare ex art. 700 c.p.c. in materia di erronea segnalazione a sofferenza operata da un istituto bancario alla “centrale rischi” della Banca d’Italia, allorquando il richiedente non sia un imprenditore commerciale.
Questo il principio espresso dal Tribunale di Napoli, dott.ssa Luigia Stravino, con la sentenza del 15.01.2015 pronunciata a seguito di un procedimento cautelare ex art. 700 c.p.c proposto da un cliente avverso una banca.
In particolare, col ricorso cautelare il cliente chiedeva ordinarsi alla banca di rimuovere la segnalazione a sofferenza indirizzata alla Centrale dei Rischi della Banca d’Italia relativamente al proprio nominativo, nonché di inibire alla stessa banca, in difetto di elementi di novità, di segnalare alla Centrale dei Rischi della Banca d’Italia l’esistenza di una posizione di “sofferenza” ovvero, in subordine, ordinare alla banca la modifica della segnalazione nel senso che trattasi di “credito contestato”.
A fondamento della domanda deduceva, tra l’altro, che l’appostazione a sofferenza effettuata dalla banca era da considerarsi illecita per l’insistenza di un credito per cassa ed inoltre in quanto esso cliente non versava né in stato di decozione, né in situazione a questa equiparabile; lo stesso svolgeva, infatti, un’attività di promotore finanziario economicamente sana; non aveva subito nessun protesto ed aveva una situazione patrimoniale-reddituale più che tranquilla.
Il Tribunale ha, in primis, rilevato che in subiecta materia vi è un contrasto giurisprudenziale:
secondo un primo orientamento, la segnalazione alla centrale rischi della Banca d’Italia priva dei presupposti legittima l’emissione di un provvedimento d’urgenza poiché si tratterebbe di fatto di per sé suscettibile di ledere la reputazione commerciale e personale dell’imprenditore, e come tale, fonte di pregiudizio nell’esercizio dell’attività di questi (Trib. Roma sez. XIII 15 dicembre 2003, in dejure.giuffre.it).
secondo altro orientamento, invece, in caso di erronea segnalazione “a sofferenza” alla centrale rischi a opera della Banca risulta sussistente il periculum in mora, ai fini della concessione del provvedimento cautelare ex art. 700 c.p.c., allorquando si dimostri che, nelle more del giudizio, si possano verificare irreparabili e gravi compromissioni del diritto del ricorrente alla libera iniziativa economica, consistenti, in particolare, nella maggiore difficoltà di reperire credito sul mercato (cfr. Trib. Salerno 22 aprile 2002, in Dir. e prat. soc., 2002, n. 14-15, 94, con nota di Ferri).
Il Giudice, aderendo a questo secondo orientamento, ha precisato che “quando il soggetto registrato non svolga attività imprenditoriale, il pregiudizio non può ritenersi in re ipsa, ma deve essere specificamente provato“.
Invero, nel caso in esame, il ricorrente svolgeva la professione di promotore finanziario sicché data la sua posizione, era da escludersi una situazione di “periculum in mora” in re ipsa, atteso che il permanere della segnalazione asseritamente illegittima, pur potenzialmente idonea a determinare una lesione del diritto di accedere al credito bancario, non avrebbero prodotto, in ogni caso, conseguenze tali da condurre alla paralisi di un’attività imprenditoriale e al successivo fallimento.
Il ricorrente avrebbe dovuto, quindi, provare la concreta esistenza del periculum in mora, tipicamente per il tramite di una produzione documentale idonea a comprovare le difficoltà dallo stesso incontrate nei rapporti con gli istituti di credito.
In conclusione, il Giudice, in difetto di prova in ordine al periculum in mora, ha rigettato la domanda cautelare.
Per approfondimenti sul tema si confrontino le seguenti decisioni:
Sentenza | Cassazione civile, Sezione Terza, dott. Petti Giovanni Presidente, dott. Ambrosio Annamaria Rel. Consigliere | 16-12-2014 n.26361
La nozione di insolvenza ai fini della segnalazione del credito “in sofferenza” non si identifica con quella dell’insolvenza fallimentare, dovendosi piuttosto far riferimento ad una valutazione negativa della situazione patrimoniale, apprezzabile come “deficitaria”, ovvero come “grave difficoltà economica”, senza quindi alcun riferimento al concetto di incapienza ovvero di “definitiva irrecuperabilita”.
Sentenza | Tribunale di Napoli, dott.ssa Alessia Notaro | 09-01-2015 n.285
Non è possibile affermare che la banca, solo in quanto tale, abbia la possibilità di conoscere le difficoltà economiche e finanziarie dei propri clienti, posto che, così ragionando, si rischierebbe di escludere (ed illegittimamente) ogni necessità di allegazione da parte del curatore degli elementi sintomatici della concreta conoscenza della crisi dell’imprenditore o addirittura di dar luogo ad una vera e propria inversione dell’onere della prova.
Sentenza | Tribunale Vicenza, Dott. Massimiliano De Giovanni | 13-10-2014
La segnalazione in Centrale rischi della Banca d’Italia è legittima per fido scaduto e non rinnovato con la voce “crediti scaduti o sconfinanti da più di 90 giorni e non oltre 180” per il periodo di protrazione dello sconfinamento, ove il cliente continui, senza alcuna richiesta di rientro della banca, l’utilizzo della linea di credito scaduta e non rinnovata.
Testo del provvedimento
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