Il privilegio processuale riconosciuto al creditore fondiario ai sensi dell’art. 41, d.lgs. 385/1993, secondo cui la procedura esecutiva può essere iniziata o proseguita dalla Banca anche dopo la dichiarazione di fallimento, non opera nei confronti del debitore ammesso al concordato preventivo, in quanto l’art. 168 L.F., nel vietare ai creditori di iniziare o proseguire azioni esecutive individuali sul patrimonio del debitore ammesso al concordato, non contempla deroghe, in quanto la ratio sottesa è di garantire il soddisfacimento di tutti i creditori secondo la par condicio creditorum.
Pertanto, la pendenza del procedimento di concordato preventivo, determina la sospensione dell’azione esecutiva sino al passaggio in giudicato del decreto di omologa.
Questi i principi espresse dal Tribunale di Avellino, Giudice Gaetano Gugliemo con l’ordinanza del 08.05.2018.
Nella fattispecie processuale esaminata una Società s.n.c. debitrice e i suoi soci illimitatamente responsabili subivano una procedura esecutiva avviata da una Banca creditrice.
La Società s.n.c. e i soci si opponevano all’esecuzione, chiedendo la sospensione del procedimento, in quanto avevano depositato una domanda di ammissione al concordato preventivo in bianco con termine per il deposito della proposta e del piano.
Sul punto, il Giudice dell’esecuzione ha rilevato che il privilegio processuale riconosciuto al creditore fondiario ai sensi dell’art. 41, d.lgs. 385/1993, secondo cui la procedura esecutiva può essere iniziata o proseguita dall’Istituto di Credito anche dopo la dichiarazione di fallimento, non opera nei confronti del debitore ammesso al concordato preventivo, in quanto il suo patrimonio viene destinato a garantire il soddisfacimento di tutti i creditori secondo la par condicio creditorum, non ammettendo azioni individuali.
Questo assunto trova conferma nell’art. 168 L.F., che nel vietare ai creditori singole iniziative esecutive sul patrimonio del debitore ammesso al concordato, non prevede deroghe, diversamente dall’art. 51 L.F. che fa salve le diverse disposizioni di legge.
Nel caso di specie, il procedimento di concordato preventivo risultava pendente, pertanto ai sensi dell’art. 168 L.F. l’azione esecutiva andava sospesa sino al passaggio in giudicato del decreto di omologa.
Alla luce delle suesposte considerazioni, il Giudice dell’esecuzione ha disposto la sospensione del procedimento esecutivo sino all’eventuale omologa del concordato preventivo.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia al seguente contributo pubblicato in rivista:
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ESECUZIONE CONTRO SOCIETÀ IN CONCORDATO: NON OCCORRE FORMALE OPPOSIZIONE PER FAR VALERE DIVIETO EX ART. 168 LF
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Sentenza | Tribunale di Reggio Emilia, Giudice Monocratico, dott. Giovanni Fanticini | 06.02.2013 | n.216
MUTUO FONDIARIO – CONCORDATO PREVENTIVO – DIVIETO AZIONI ESECUTIVE
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