ISSN 2385-1376
Testo massima
Nel caso di mutuo fondiario stipulato in data 21.01.1991 è applicabile “ratione temporis” la disciplina prevista dall’art 4 DPR del 1976 n. 7 che prevede per le iscrizioni ipotecarie il rinnovo d’ufficio da parte dei conservatori dei registri immobiliari nei modi e nei termini stabiliti dalla legge nonché il diritto dell’ente, in ogni tempo, di conseguire senza spese la rinnovazione delle ipoteche, fermo restando la responsabilità dei conservatori per la rinnovazione d’ufficio.
La norma di cui all’art. 4 del detto D.P.R., secondo cui l’ente ha diritto in ogni tempo di conseguire senza spese la rinnovazione delle ipoteche, vuole statuire, in deroga agli artt. 2847 e 2848 c.c., un’ulteriore salvaguardia per tale rinnovazione, conseguibile in favore dell'”ente” in ogni tempo, senza pregiudizio per il grado già acquisito, non solo entro il ventennio dalla prima iscrizione, come disciplinato dal c.c.
Con detta disciplina il legislatore ha voluto salvaguardare la disciplina dei mutui fondiari prevedendo una serie di deroghe alla disciplina generale.
Nel caso di specie, una Banca, creditrice ipotecaria in virtù di contratto di mutuo fondiario, presentava reclamo avverso il decreto con il quale il Tribunale non aveva riconosciuto il diritto alla rinnovazione ipotecaria oltre il ventennio, sulla base di quanto stabilito dall’art. 2847 c.c., accettava con riserva la detta richiesta sul presupposto che trascorso il ventennio era necessario procedere a nuova iscrizione.
In giudizio la Banca sosteneva l’inapplicabilità degli artt. 2847 e 2848 c.c. al caso di specie in quanto, essendo un istituto bancario a richiedere la rinnovazione, la norma di riferimento doveva essere quella di cui all’art. 4, comma 3, D.P.R. 7/76, secondo la quale la rinnovazione dell’ipoteca deve essere consentita alla banca “in ogni tempo“.
L’inciso del detto comma 3, secondo cui l’ente ha diritto in ogni tempo di conseguire senza spese la rinnovazione delle ipoteche, vuole statuire, in deroga agli artt. 2847 e 2848 c.c., un ulteriore salvaguardia per tale rinnovazione, conseguibile in favore dell’ente in ogni tempo, senza pregiudizio per il grado già acquisito, non solo entro il ventennio dalla prima iscrizione, come disciplinato dalle norme codicistiche.
La Corte di Appello di Roma ha osservato che l’art. 4, comma 3 del D.P.R. n.7 del 1976 non ha alcuna funzione ricognitiva della norma del codice come ha ritenuto il Giudice di primo grado perché altrimenti non avrebbe avuto alcuna ragione di essere emanata.
La Corte territoriale ha perciò accolto il reclamo e ordinato al Conservatore il rinnovo dell’iscrizione ipotecaria con sentenza emessa in data 11 marzo 2014.
Infine, nella materia in esame, il particolare rito previsto dagli artt. 739 c.p.c. e 113 ter disp. attuaz. c.c. non prevede l’impugnazione innanzi la Corte di Cassazione e, dunque, la sentenza di cui sopra è definitiva e consente alla Banca di conservare la garanzia reale posta a presidio del proprio credito.
In conclusione per le ipoteche di cui alla disciplina ex D.P.R. 7/1976 è possibile il rinnovo oltre i 20 anni senza perdere il grado ipotecario.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia al seguente articolo di questa rivista:
La procedura esecutiva nei confronti del debitore proprietario del bene prosegue ma il creditore perde il privilegio ipotecario.
Sentenza | Corte di cassazione, terza sezione civile | 05-02-2014 | n.2610
Testo del provvedimento
in allegato il testo integrale del provvedimento
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