Ai sensi dell’eccezionale norma contenuta nell’art. 41, comma 1, D.Lgs. n. 385 del 1993, il creditore fondiario è in ogni caso esonerato dall’obbligo della notificazione del titolo contrattuale esecutivo, sia quando l’espropriazione è rivolta nei confronti del debitore, sia in caso di esecuzione intrapresa nei confronti del terzo proprietario e, cioè, di un soggetto diverso dal debitore contrattuale (sul punto, come obiter dictum, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 11191 del 6/4/2022: «Non occorreva notificare il titolo esecutivo anche al terzo datore d’ipoteca, trovando piana applicazione l’art. 41, comma 1, T.U.B.»).
Questo è il principio espresso dalla Corte di Cassazione, Pres. DE STEFANO Rel. FANTICINI con l’ordinanza n.27848 del 22.09.2022.
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