In materia di mutuo fondiario la Delib. CICR 22 aprile 1995, art. 1, ha previsto che la percentuale di finanziabilità può essere aumentata dall’80% al 100% del valore dell’immobile qualora vengano prestate garanzie integrative rappresentante da fideiussioni bancarie e assicurative, polizze di compagnie di assicurazione, fondi di garanzia e altre garanzie idonee secondo i criteri previsti dalla Banca d’Italia.
La Corte ha chiarito che a tale categoria non appartengono le garanzie prestate da società semplici o da persone fisiche, atteso che il livello di affidabilità patrimoniale offerto da loro offerto non è equiparabile a quello dello Stato e degli istituti bancari e assicurativi menzionati.
Questo il principio espresso dalla Corte di Cassazione, Pres. Scotti – Rel. Fidanzia, con l’ordinanza n. 10788 del 4 aprile 2022.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
NON È TASSATIVA LA CONVERSIONE IN MUTUO IPOTECARIO, SALVA LA RIQUALIFICAZIONE DEL RAPPORTO DI FINANZIAMENTO CONTROVERSO
Sentenza | Corte d’Appello di Firenze , Sez. II, Pres.Rel. Monti | 30.06.2021 | n.1327
LIMITE DI FINANZIABILITA’: LA VIOLAZIONE NON COMPORTA LA NULLITÀ DEL CONTRATTO DI MUTUO
È UNA DISPOSIZIONE IMPERATIVA CHE NON INCIDE SUL SINALLAGMA CONTRATTUALE
Sentenza | Tribunale di Cosenza, Giudice Andrea Palma | 22.11.2018 | n.2492
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