ISSN 2385-1376
Testo massima
La “dematerializzazione” dei titoli di credito, pur superando la fisicità del titolo, non è incompatibile con il pegno regolare, consentendone forme di consegna e di trasferimento virtuali, attraverso meccanismi alternativi di scritturazione, senza la movimentazione o senza neppure la creazione del supporto cartaceo.
Nella scrittura costitutiva del pegno, affinché il credito garantito possa ritenersi sufficientemente indicato, non occorre che esso venga specificato in tutti i suoi elementi oggettivi, essendo sufficiente che la scrittura contenga elementi idonei a consentirne l’identificazione.
Si rientra nella disciplina del pegno irregolare, qualora il debitore, a garanzia dell’adempimento della sua obbligazione, abbia vincolato al suo creditore un titolo di credito o un documento di legittimazione individuati, conferendo a quest’ultimo anche la facoltà di disporre del relativo diritto, come delineato dall’art. 1851 cod.civ., norma (riferita all’anticipazione bancaria, ma che costituisce tuttavia la regola generale di ogni altra ipotesi di pegno irregolare) in base alla quale il creditore garantito acquisisce la somma portata dal titolo o dal documento, che dovrà restituire al momento dell’adempimento o, in caso di inadempimento, dovrà rendere per quella parte eccedente l’ammontare del credito garantito, determinata in relazione al valore delle cose al tempo della relativa scadenza.
Il pegno irregolare determina, in caso di adempimento, non l’obbligo di restituire l’idem corpus, e cioè nella specie i titoli ricevuti, ma il tantundem eiusdem generis e qualitatis e, in caso di inadempimento, l’obbligo di restituire res eiusdem generis e qualitatis per l’eventuale eccedenza tra il valore delle cose al momento della scadenza del credito garantito e l’importo di quest’ultimo. In altre parole, la restituzione si trasforma da obbligazione di specie in obbligazione di genere.
Questi i principi di diritto che emergono dalla sentenza n.3674 pronunziata in data 17/02/2014 dalla Cassazione civile, sezione prima, in materia di scrittura costitutiva del pegno.
Testo del provvedimento
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Numero Protocolo Interno : 153/2014